CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 aprile 1987
Cassazione n. 38151/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2025 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 20 febbraio 2025 con cui la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa, in data 4 aprile 2024, dal Tribunale di Napoli, lo ha condannato alla pena di anni 5, mesi 3 di reclusione ed euro 1.200,00 di multa in relazione ai reati di rapina e lesioni, previa esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 628, comma terzo, cod. pen. 2. Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta erronea applicazione degli artt. 628 e 624-bis cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di furto con strappo. La Corte territoriale avrebbe ignorato le dichiarazioni con cui la persona offesa aveva riferito di non aver posto in essere alcun movimento per contrastare l’azione predatoria dell’imputato, anche e soprattutto in considerazione del fatto che quest’ultimo, con azione fulminea, si sarebbe limitato a strappargli la collana dal collo. A giudizio della difesa, pertanto, la condotta violenta si sarebbe esplicata esclusivamente sulla collana sottratta alla vittima e le lesioni subite dalla persona offesa sarebbero “una ripercussione del tutto involontaria ed indiretta sulla persona, dovuta esclusivamente alla relazione fisica tra la persona offesa e la cosa” (vedi pag. 3 del ricorso). 3. Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 62 n. 4, 62-bis, 81, 99, 628 cod. pen., nonché vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio. 3.1. È stata eccepita, in prima battuta, carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al riconoscimento della contestata recidiva. A giudizio della difesa, i giudici di appello avrebbero omesso di valutare l’effettiva incidenza della recidiva sulla gravità dei fatti e la personalità del ricorrente, senza tenere conto della distanza temporale rispetto ai precedenti, della natura diversa dei reati posti in essere e del positivo percorso personale intrapreso dal [OSCURATO:PERSONA]. 3.2. Il ricorrente ha lamentato, inoltre, carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4 cod. pen. Secondo la difesa, la minima entità del danno economico arrecato alla persona offesa e l’offerta risarcitoria effettuata dal ricorrente (pari a 500,00 euro), avrebbe dovuto indurre i giudici di appello ad accogliere la richiesta di applicazione della circostanza aggravante. 3.3. La motivazione sarebbe carente e manifestamente illogica anche in ordine al mancato riconoscimento della fattispecie attenuata di rapina di cui alla sentenza n. 86/2024 della Corte Costituzionale. I giudici di appello non avrebbero tenuto conto del fatto che la condotta dell'imputato sarebbe connotata da modalità esecutive minimamente violente e da limitata offensività, della tenuità delle lesioni cagionate alla persona offesa e della mancata contestazione di circostanze aggravanti con conseguente configurabilità dell’attenuante speciale introdotta dalla Corte costituzionale. 3.4. Il ricorrente, infine, lamenta l'eccessivo aumento per la continuazione determinato dai giudici di merito nonché la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Secondo la difesa, in particolare, l’aumento a titolo di continuazione sarebbe stato determinato in modo automatico e non proporzionato alla scarsa portata criminale di ciascuna condotta singolarmente considerata. 4. Il ricorrente, con il terzo motivo di impugnazione, lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 438 cod. proc. pen. conseguente al rigetto della richiesta di abbreviato condizionato all’esame della persona offesa. La Corte territoriale avrebbe erroneamente affermato la mancanza di discrasie nelle dichiarazioni rese dalla persona offesa, senza tenere conto delle contraddizioni rimarcate nell’atto di appello (scarsa credibilità della versione dei fatti della persona offesa in ordine alle modalità della condotta delittuosa, contrasto tra quanto indicato dalla vittima in ordine alla tipologia dello scooter utilizzato dal suo aggressore e quanto emergerebbe dalla visione delle videoregistrazioni in atti, contrasto tra quanto dichiarato dalla persona offesa in ordine all’utilizzo di un arma da sparo e quanto affermato sul punto dall’imputato). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale, con argomentazione congrua, immune da vizi logici evidenti e saldamente ancorata alle emergenze probatorie ritualmente acquisite, ha fatto esatta applicazione del principio di diritto –ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità, che il [OSCURATO:PERSONA] intende nuovamente richiamare– secondo cui la condotta violenta esercitata dall’agente al fine di vincere la resistenza della persona offesa integra il delitto di rapina, anche quando il bene oggetto di apprensione risulti particolarmente aderente al corpo del possessore e la violenza venga inevitabilmente a coinvolgere la persona stessa. In tal caso, infatti, la sottrazione non si realizza mediante il mero strappo, volto esclusivamente a superare la normale forza di coesione fisica tra la cosa e chi la detiene, ma attraverso un quid pluris di violenza che si indirizza principalmente verso il soggetto passivo, al fine di neutralizzarne l’opposizione. Diversamente, deve essere qualificata come furto con strappo la condotta in cui l’azione dell’agente sia immediatamente e direttamente rivolta verso la cosa, pur potendo tale modalità esecutiva determinare effetti riflessi sulla persona che la detiene, senza tuttavia assumere connotati di violenza finalisticamente orientata a superarne la resistenza (Sez. 2, n. 2553 del 19/12/2014, dep. 2015, Bocchetti, Rv. 262281-01; Sez. 2, n. 16899 del 21/02/2019, Melegari, Rv. 276558-01; da ultimo Sez. 2, n. 1858 del 30/09/2022, Sarchiello, non massimata). Nel caso oggetto di giudizio, la Corte distrettuale ha ritenuto che fosse ravvisabile il reato di rapina in quanto “l'imputato si avvicinava da dietro alla persona offesa mentre era a bordo del suo motorino ed in maniera violenta e fulminea gli strappava dal collo la catenina, è evidente che le modalità con la quale è stata posta in essere l'azione poteva comportare, come in effetti ha comportato, una lesione alla persona” (vedi pag. 3 della sentenza impugnata). Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la motivazione sviluppata dalla Corte territoriale, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme (vedi pagg. 5 e 6 della sentenza di primo grado), non presenta alcun vizio di illogicità manifesta, né si appalesa affetta da contraddizioni interne o da omissioni rilevanti, apparendo anzi perfettamente coerente con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità richiamato in precedenza. Ed invero, non può ritenersi illogico –ma, al contrario, risulta pienamente conforme ai principi elaborati da questa Corte– affermare che, trattandosi la collana di un bene strettamente aderente al corpo del suo possessore, la condotta posta in essere dall’imputato per sottrarla abbia comportato l’esercizio di una violenza necessariamente incidente sulla persona della vittima. Una tale violenza, sviluppandosi non solo nei confronti della res ma anche sulla persona che la deteneva, ha correttamente indotto i giudici di merito a ritenere integrata la fattispecie di rapina, non potendosi degradare la condotta realizzata dal [OSCURATO:PERSONA] allo strappo proprio del furto, privo di quel quid di aggressione alla persona finalizzato a vincerne la resistenza. 2. Il secondo motivo di impugnazione è in parte aspecifico, in parte non consentito ed in parte infondato. 2.1. L’applicazione della recidiva è basata su motivazione adeguata, logica e coerente con le risultanze processuali e, quindi, insindacabile in sede di legittimità. La Corte territoriale ha correttamente valutato come la progressione criminosa resa palese dalla pluralità di delitti contro il patrimonio posti in essere nel tempo dal [OSCURATO:PERSONA] renda evidente la presenza di una pericolosità ingravescente di cui la commissione del contestato delitto di rapina è dimostrazione ulteriore, anche in considerazione delle modalità della condotta illecita -realizzata in pieno giorno- che comprovano l’intensità della capacità criminale del ricorrente (vedi pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata), fornendo, quindi, un percorso motivazionale privo di illogicità e conforme all’orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento della recidiva. La replica contenuta nel ricorso si limita a negare tali circostanze, contro l’evidenza della loro sussistenza con conseguente aspecificità del ricorso. 2.2. Quanto alla mancata concessione della circostanza del danno di tenue entità, la Corte territoriale ha correttamente fatto riferimento al significativo danno complessivo subito dalla persona offesa, con riferimento non solo al valore monetario della collana ma anche al valore affettivo di tale oggetto (pag. 3 della sentenza di primo grado e pag. 6 della sentenza di appello). I giudici di merito, peraltro, hanno fatto corretto uso del principio di diritto secondo cui, ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modesto valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi subiti dalla vittima, attesa la natura plurioffensiva del delitto di rapina, il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto. Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici (vedi ex multis Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Fanfarilli, Rv. 280173; Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695-01). 2.3. La doglianza con cui il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento della fattispecie attenuata di rapina è aspecifica. La Corte costituzionale con la sentenza n. 86 del 2024 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 628, secondo comma, cod. pen., «nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità». Si tratta di un intervento funzionale a consentire la migliore individualizzazione del trattamento sanzionatorio per le condotte di rapina, tenuto conto che per le azioni “minime”, la forbice edittale prevista dal legislatore è stata ritenuta sproporzionata ed irragionevole e, di conseguenza, contraria alle indicazioni contenute nell’art. 27 della Costituzione. Ciò premesso, deve essere ribadito che il riconoscimento dell’attenuante introdotta dalla Corte costituzionale con la sentenza 86/2024 postula necessariamente una valutazione del fatto nel suo complesso, sicché non è configurabile qualora, come nel caso in esame, la lieve entità difetti con riguardo alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità e alle circostanze della condotta ovvero, ancora, in relazione all'entità del danno conseguente al reato (vedi Sez. 2, n. 47610 del 22/10/2024, L., Rv. 287350 - 01). Tale principio consente di escludere che tale circostanza sia applicabile al caso di specie, deponendo palesemente per l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione della fattispecie attenuata di rapina, quanto affermato dai giudici di appello, i quali hanno sottolineato, con percorso argomentativo coerente con le risultanze istruttorie ed esente da illogicità, le modalità esecutive del fatto e la significativa gravità del complessivo comportamento tenuto dal ricorrente che ha cagionato alla persona offesa lesioni personali guaribili in dieci giorni (vedi pag. 7 dell’impugnata sentenza). Ed invero, se la condotta giudicata nel merito manifesta, come nel caso oggetto di analisi, una sua gravità intrinseca, per il peso obiettivo della complessiva azione criminosa e la protervia manifestata dalla condotta sottrattiva e violenta, è fuor di dubbio che resta esclusa la possibilità di riconoscere la particolare lievità del fatto. 2.4. L’ulteriore doglianza, con cui il ricorrente lamental’eccessività dell’aumento a titolo di continuazione, con argomentazioni peraltro generiche ed assertive, nonché vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è infondata. Deve essere, in proposito, evidenziata l’erroneità della motivazione con cui i giudici di appello hanno ritenuta congrua la determinazione dell’aumento a titolo di continuazione contenuta nella sentenza di primo grado; infatti, a differenza di quanto affermato dalla Corte di merito (vedi pag. 7 della sentenza impugnata “Il giudice di primo grado ha applicato una continuazione già contenuta nel minimo: infatti la continuazione è stata determinata in tre mesi di reclusione”), il primo giudice ha applicato un aumento per il reato satellite superiore al minimo previsto dall’art. 81 cod. pen. (1 giorno di reclusione). Questa constatazione, tuttavia, deve essere letta in relazione al contenuto del motivo di appello. [OSCURATO:PERSONA] si era, infatti, limitato a contestare la congruità del singolo aumento determinato in relazione al reato satellite contestato, senza fornire specifici elementi a sostegno di tale apodittica affermazione e senza confrontarsi adeguatamente con il convincente percorso argomentativo seguito dal primo giudice fondato sulle modalità della condotta e sulla gravità delle lesioni subite dalla persona offesa (vedi pag. 9 della sentenza di primo grado). Deve essere, in proposito, ribadito che la graduazione degli aumenti di pena a titolo di continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che il decidente non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora, come nel caso di specie, individui un aumento di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005–01). In particolare le Sezioni Unite di questa Corte, pur rilevando come il peso in concreto assegnato dal giudice a ciascun reato satellite concorra a determinare un razionale trattamento sanzionatorio con la conseguente necessità che siano palesati gli elementi che hanno condotto al risultano cui si è pervenuti, ha tuttavia precisato che l'obbligo della motivazione non può essere astrattamente circoscritto secondo canoni predeterminati, non potendosi ritenere che il vizio renda nulla la decisione sul punto allorché la pena irrogata sia stata, come nel caso oggetto di impugnazione, determinata in prossimità del minimo piuttosto che al massimo edittale (Sez. U. n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01). [OSCURATO:PERSONA] intende, pertanto, ribadire il principio di diritto secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai "criteri di cui all'art. 133 cod. pen." deve ritenersi motivazione sufficiente per dimostrare l'adeguatezza della pena all'entità del fatto; invero, l'obbligo della motivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quanto maggiormente la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale (Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 01). 3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale, con percorso argomentativo esente da vizi logici e giuridici, ha ritenuto corretta l’ordinanza con cui il Tribunale ha rigettato la richiesta di giudizio abbreviato condizionato. Al riguardo, è stato puntualmente evidenziato che il primo giudice, nel momento in cui era chiamato a pronunciarsi sull’ammissibilità della richiesta, non poteva prevedere che la persona offesa avrebbe reso, in dibattimento, dichiarazioni parzialmente difformi rispetto a quelle rilasciate in sede di indagini preliminari (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata). Deve essere, in proposito, ribadito il consolidato principio di diritto secondo cui il provvedimento di rigetto della richiesta di abbreviato condizionato deve essere oggetto di sindacato secondo un parametro di valutazione ex ante, volto a verificare la sussistenza dei requisiti della novità e della decisività della prova richiesta dall’imputato, alla luce delle circostanze conoscibili dal giudice al momento della decisione negativa (vedi Sez. 6, n. 41695 del 14/07/2016, Bembi, Rv. 268327–01; Sez. 1, n. 20495 del 20/02/2019, Ziu, Rv. 276311 – 01; da ultimo Sez. 3, n. 26676 del dell’08/05/2025, Careri). Orbene, nel caso che si sta scrutinando, il Tribunale, con valutazione pienamente conforme ai principi richiamati, ha ritenuto insussistenti –al momento della presentazione dell’istanza– i presupposti per l’accoglimento della richiesta di integrazione probatoria, atteso che la persona offesa era stata già escussa in modo esauriente durante le indagini preliminari e che il materiale probatorio disponibile risultava completo e coerente. Ne discende che la Corte d’appello ha correttamente escluso l’applicabilità della riduzione di pena correlata all’ammission