CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 14 febbraio 1956
Cassazione n. 45606/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/02/1956 avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 14 gennaio 2021 la Corte di Appello di Brescia ha confermato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale di Brescia con cui il medesimo è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 416 cod. pen., per avere partecipato, insieme con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ad un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di furti, nonché dei reati di furto aggravato di cui ai capi 4), 5), 6), 7), 8) e 9) dell'imputazione. 2. Avverso la sentenza propone ricorso, a mezzo del suo difensore [OSCURATO:PERSONA], formulando un unico motivo, articolato in due profili. 3. Con il primo, fa valere la falsa applicazione dell'art. 416 cod. pen. ed il vizio di motivazione, sotto il profilo della carenza . Osserva che la Corte «territoriale si è limitata a motivare per relationem, riprendendo integralmente gli assunti della decisione di primo grado, senza sostanzialmente prendere in esame il contenuto delle doglianze difensive. In particolare, ha omesso di considerare sulla dedotta insufficienza del materiale probatorio a dimostrare l'esistenza dell'associazione contestata, di cui sin dall'imputazione non sono chiariti gli elementi caratterizzanti, la durata, ed i ruoli ricoperti, né sono enumerati i reati fine. Sicché l'esistenza stessa del sodalizio finalizzato alla commissione di furti viene derivata dalla reiterazione dei furti, così finendo per confondere il reato associativo con il concorso di persone in plurimi delitti. 4,. Con il secondo profilo si duole della violazione di legge, in relazione al disposto degli artt. 69 e 133 cod. pen.. Rileva che il primo giudice aveva concesso le attenuanti generiche, formulando un giudizio di equivalenza con le aggravanti contestate, mentre la diminuente avrebbe potuto essere concessa in regime di prevalenza. Osserva che la Corte ha omesso ogni motivazione sul punto, così come sulla dedotta eccessività del trattamento sanzionatorio. Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. 5. Con requisitoria scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020 il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va, innanzitutto, osservato che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte territoriale non si limita affatto ad una motivazione per relationem, ampiamente argomentando su ciascuna delle doglianze formulate con l'appello, cui, semplicemente, premette il contenuto della sentenza di primo grado.3. In particolare, il giudice di seconda cura argomenta efficacemente sulla sussistenza del reato associativo, facendo proprii sostanzialmente i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità. 4. Come chiarito da questa Corte in plurime occasioni, infatti: "L'elemento distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato, è individuabile nel carattere dell'accordo criminoso, che nel concorso si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati - anche nell'ambito di un medesimo disegno criminoso - con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente e al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati. (ex multis Sez. 5 - , Sentenza n. 1964 del 07/12/2018, dep. 16/01/2019, Rv. 274442; Sez. 2, Sentenza n. 933 del 11/10/2013, dep. 13/01/2014, Rv. 258009). 5. Nondimeno, se è vero che la partecipazione ad una pluralità di delitti non, comporta di per sé la condotta del reato associativo, poiché quest'ultimo è reato di mera condotta, consistente nella costituzione di un sodalizio orientato alla realizzazione di un programma criminoso e nella dimostrata disponibilità dei singoli al perseguimento del fine comune, è altrettanto vero che ciò non significa che la commissione di una molteplicità di reati fine non possa costituire elemento sintomatico della disponibilità, intesa come appartenenza associativa, alla realizzazione del programma, quando ciò riveli che il soggetto riveste un ruolo specifico in funzione delle dinamiche operative, e della crescita criminale dell'associazione e quando alla commissione dei c.d. reati fine si aggiunga la prova di contatti con gli altri sodali o anche solo con uno di questi nella consapevolezza della pluralità dei partecipanti, che dimostri l'adesione al programma ed il contributo al suo sviluppo. 6. La motivazione spiega quali sono gli indici da cui ricava la sussistenza della fattispecie associativa e non si limita affatto, come sostenuto, a riflettere la condotta associativa dal concorso in una pluralità di condotte costituenti lo scopo del sodalizio, ma sottende alla decisione il principio, secondo cui ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere finalizzata è sufficiente l'esistenza tra i singoli partecipi di una durevole comunanza di scopo" (Sez. 3, n. 6871 del 08/07/2016 - dep. 14/02/2017, Bandera e altri, Rv. 269150, in materia di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti ), indipendentemente dagli scopi dei singoli. Così, la Corte mette in evidenza che il programma criminale e la stabilità dell'organizzazione sono desumibili non solo dalla reiterazione di delitti contro il patrimonio, ma anche dalla modalità organizzativa assunta dal sodalizio criminale. I suoi componenti, infatti, pur [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], dimoravano tutti presso un'abitazione di Bovegno, spostandosi, quando ciò non era possibile, in gruppo, presso una struttura alberghiera. Gli associati disponevano, inoltre, di un capannone ove ricoverare, oltre ai veicoli utilizzati, i beni sottratti, che rivendevano ad una rete di ricettatori. Essi, inoltre, tenevano un vera e propria contabilità, con annotazione delle entrate derivanti dalla vendita degli oggetti rubati e delle uscite, derivanti da spese alimentari, da pedaggi autostradali e dal noleggio di autoveicoli, nonché degli acconti versati dai singoli per provvedervi. Siffatti elementi consentono agevolmente di affermare, come fa la Corte di appello, l'esistenza del pactum sceleris rivolto alla commissione di ua serie indeterminata di reati contro il patrimonio. A ciò il giudice di seconda cura aggiunge che l'assenza di un vertice associativo non è affatto incompatibile con la costituzione di un'associazione per delinquere, che ben può delinearsi anche allorquando le posizioni siano paritarie ed interscambiabili, non essendo necessaria la formazione di una scala gerarchica per il suo funzionamento. Si tratta di un'impostazione che deve essere condivisa, essendo il delitto associativo configurabile, come emerge dalla stessa lettera della legge, anche quando non risulti individuabile un vertice del gruppo (Sez. F, Sentenza n. 50620 del 12/09/2013, Rv. 258385) essendo sufficiente, essendo sufficiente che i modelli di aggregazione tra sodali integrino il minimum organizzativo richiesto per il fine da perseguire. 7. Il motivo è, dunque, manifestamente infondato. 8. Il secondo profilo sollevato con la doglianza è inammissibile, da un lato, perché del tutto generica, dall'altro perché la conferma del giudizio di equivalenza è stata motivata dalla Corte territoriale, facendo riferimento al numero dei delitti ed alla loro gravità, sicché, così come per la misura della pena, ben lontana ed inferiore al medio edittale, essa non può trovare censura in questa sede. 9. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. 10. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa del