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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 gennaio 2023

Cassazione n. 07542/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.La difesa di [OSCURATO:PERSONA] Simone ricorre avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la decisione del Tribunale di Modena che lo aveva riconosciuto colpevole del furto di un borsone posto all'interno di un veicolo, previa effrazione del lunotto e, con il riconoscimento delle cir- costanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata circostanza ag- gravante e alla recidiva, lo aveva condannato alla pena di un anno mesi quattro di reclusione ed euro 300 di multa.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in rela- zione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4 cod.pen. attesa la modestia del valore dei beni sottratti e al riconoscimento della recidiva.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano inam- missibili in quanto non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata la quale, nell'escludere la ipotesi attenuata richiesta, ha evi- denziato come il valore dei beni sottratti non fosse irrisorio, ponendosi in termini coerenti con la giurisprudenza di legittimità la quale afferma che la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudi- zievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", (nella specie l'effrazione del lunotto) senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico deri- vante dal reato (sez.4, n.6635 del 19.1.2017, Sicu, Rv.269241).

Va inoltre considerato che ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4 cod.pen., il momento in cui deve prendersi in considera- zione l'entità del danno è quello della consumazione del reato, in quanto il danno non può divenire di speciale tenuità in conseguenza di eventi successivi (sez.2, n. 39703 del 13/09/2019, Amirante, Rv. 277709 - 01).

4. Parimenti manifestamente infondate sono le censure relative alla recidiva.

In particolare la corte distrettuale ha correttamente motivato la scelta di ritenere sussistente la contestata recidiva, in presenza di rinno- vata manifestazione di una capacità criminale ingravescente, espressione di perseveranza nel crimine, a fronte di plurimi precedenti penali anche della stessa specie, tale da ravvisare, in termini aggiornati, una maggiore pericolosità e rimproverabilità soggettiva del reo.

A tale fine pertanto i giudici del merito si sono conformati ai principi che regolano il fondamento degli aumenti di pena previsti a carico del condannato per la recidiva fa- coltativa, che presuppone l'effettiva idoneità dei fatti reato a manifestare una più accentuata colpevolezza o una maggiore pericolosità del condan- nato (sez.2, n.19577 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Buccheri, Rv.240404).

Sul punto in- vero il compito del giudice è quello di verificare in concreto se la reitera- zione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, mediante l'impiego di ogni parametro indi- vidualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevo- lezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali" (sez.

U, n.57038 del 27.5.2010, P.G., Calibè, Rv. 247838).

Il compito è stato nella specie assolto con motivazione logica e priva di contraddizioni.

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

6. La pronuncia di inammissibilità del ricorso esonera il giudice da quanto disposto dal D.Ls.vo 10 Ottobre 2022 n.150 (art.85) e succ. mo- dif. in relazione al rispetto dei termini di presentazione della querela da parte della persona offesa che non la avesse ancora proposta (sez.U, n.40150 del 21/06/2018 Salatino, Rv.273551).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 18 Gennaio 2023 Il consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.La difesa di [OSCURATO:PERSONA] Simone ricorre avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la decisione del Tribunale di Modena che lo aveva riconosciuto colpevole del furto di un borsone posto all'interno di un veicolo, previa effrazione del lunotto e, con il riconoscimento delle cir- costanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata circostanza ag- gravante e alla recidiva, lo aveva condannato alla pena di un anno mesi quattro di reclusione ed euro 300 di multa. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in rela- zione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4 cod.pen. attesa la modestia del valore dei beni sottratti e al riconoscimento della recidiva. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano inam- missibili in quanto non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata la quale, nell'escludere la ipotesi attenuata richiesta, ha evi- denziato come il valore dei beni sottratti non fosse irrisorio, ponendosi in termini coerenti con la giurisprudenza di legittimità la quale afferma che la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudi- zievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", (nella specie l'effrazione del lunotto) senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico deri- vante dal reato (sez.4, n.6635 del 19.1.2017, Sicu, Rv.269241). Va inoltre considerato che ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4 cod.pen., il momento in cui deve prendersi in considera- zione l'entità del danno è quello della consumazione del reato, in quanto il danno non può divenire di speciale tenuità in conseguenza di eventi successivi (sez.2, n. 39703 del 13/09/2019, Amirante, Rv. 277709 - 01). 4. Parimenti manifestamente infondate sono le censure relative alla recidiva. In particolare la corte distrettuale ha correttamente motivato la scelta di ritenere sussistente la contestata recidiva, in presenza di rinno- vata manifestazione di una capacità criminale ingravescente, espressione di perseveranza nel crimine, a fronte di plurimi precedenti penali anche della stessa specie, tale da ravvisare, in termini aggiornati, una maggiore pericolosità e rimproverabilità soggettiva del reo. A tale fine pertanto i giudici del merito si sono conformati ai principi che regolano il fondamento degli aumenti di pena previsti a carico del condannato per la recidiva fa- coltativa, che presuppone l'effettiva idoneità dei fatti reato a manifestare una più accentuata colpevolezza o una maggiore pericolosità del condan- nato (sez.2, n.19577 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Buccheri, Rv.240404). Sul punto in- vero il compito del giudice è quello di verificare in concreto se la reitera- zione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, mediante l'impiego di ogni parametro indi- vidualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevo- lezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali" (sez. U, n.57038 del 27.5.2010, P.G., Calibè, Rv. 247838). Il compito è stato nella specie assolto con motivazione logica e priva di contraddizioni. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. 6. La pronuncia di inammissibilità del ricorso esonera il giudice da quanto disposto dal D.Ls.vo 10 Ottobre 2022 n.150 (art.85) e succ. mo- dif. in relazione al rispetto dei termini di presentazione della querela da parte della persona offesa che non la avesse ancora proposta (sez.U, n.40150 del 21/06/2018 Salatino, Rv.273551). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 Gennaio 2023 Il consigliere
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