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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 21881/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di BUSTO ARSIZIOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Il G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 30 giugno 2020 ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. ad [OSCURATO:PERSONA], imputato di omicidio stradale la pena finale, concordata con il Pubblico Ministero, di anni uno di reclusione, con sospensione condizionale della pena e sospensione della patente di guida per anni tre.

2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza, tramite difensore, affidandosi a due motivi.

Con il primo motivo lamenta la mancanza, la mera apparenza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

Con il secondo motivo, lamenta l'inosservanza e l'omessa applicazione della disciplina di cui all'art. 222,. comma 2 bis, d.lvo 30 aprile 1992 n. 285 in ordine alla mancata diminuzione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida in esito all'applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. 3.

Il Procuratore generale della Corte di cassazione nella requisitoria scritta ha r, chiesto l'annullamento della sentenza limitatamente alla sanzione accessoria applicata. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.I1 ricorso è infondato. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, in via preliminare, la piena ammissibilità della dedotta impugnazione, giusta applicazione del principio espresso da questa Corte per cui è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative (così, espressamente, Sez.

U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274349).

Ed è pacifico il principio secondo cui, in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice che irroghi, con la sentenza di patteggiamento, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, ove non ne fissi la durata nel minimo o in misura assai prossima a questo, debba congruamente motivare l'esercizio del suo potere discrezionale sul punto (cfr., ex multis Sez.

Fer. n. 24023 del 20/8/2020, Rojas, Rv. 279635; conf.

Sez. 4, n. 21194 del 27/3/2012, Tiburzi, Rv. 252738).

Nel caso che ci occupa, venendo in contestazione il reato di cui all'art. 589 bis comma 1 cod. pen., il giudice del patteggiamento ha applicato l'art. 222 d.lgs. n. 285 del 1992, norma che, va ricordato, prevedeva sub d) che, se vi fosse stata condanna per omicidio stradale o per lesioni personali stradali gravi o gravissime, il giudice era tenuto ad applicare la sanzione accessoria della revoca della patente.

E' poi intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 88/2019. (dep. 17/4/2019), con la quale i giudici delle leggi hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 222 comma 2, quarto periodo, d.lgs. n. 285 del 1992, "nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589-bis (omicidio stradale) e 590-bis (lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen." Nella specie il giudice, dunque, ha scelto la misura meno grave.

In altri termini, ci troviamo di fronte ad una sentenza che ha optato per la misura meno grave quantificandola anche in misura inferiore rispetto al massimo consentito, per cui ritiene questa Corte di legittimità che il riferimento ai parametri ex art. 133 cod. pen., operato con riferimento "alla effettiva entità e gravità del fatto anche in rapporto all'età del prevenuto ed alla pena comunque applicata", appaia sufficiente per poter ter dire assolto l'obbligo di motivazione richiesto, in ragione della misura scelta e della sua entità.

Peraltro, di recente, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 88/2019, questa Corte di legittimità ha affermato il condivisibile principio che, in tema di omicidio stradale il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sospensione, deve dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, c. 2, c.d.s. (Sez. 4, n. 13882 del 19/2/2020, Vivaldi, Rv. 279139).

E ha anche affermato, a contrario (cfr. Sez. 4 n. 11479 del 9/3/2021, Conci, Rv. 280832) il principio per cui il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., per i reati di cui agli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.,come consentitogli dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 88/2019, applichi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in luogo di quella, meno favorevole, della revoca del titolo di guida, non è tenuto dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più favorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, d.lgs. n. 285 del 1992, essendo sufficiente, a tal fine, anche il richiamo alle "circostanze del fatto" e/o alla "gravità della condotta".

Ciò premesso, non vi sono, elementi nel caso di specie, visto il richiamo agli artt. 444 e ss., per ritenere che il giudice del patteggiamento non sia partito, in ordine alla quantificazione della sospensione della patente, da quattro anni diminuita ai sensi dell'art. 222, comma 2 bis, d.

Igs. n. 285 del 1992 fino a un terzo, così come previsto nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti cod. proc. pen.

Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 22.4.2022 [OSCURATO:PERSONA] ensore [OSCURATO:PERSONA] E

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di BUSTO ARSIZIOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Il G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 30 giugno 2020 ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. ad [OSCURATO:PERSONA], imputato di omicidio stradale la pena finale, concordata con il Pubblico Ministero, di anni uno di reclusione, con sospensione condizionale della pena e sospensione della patente di guida per anni tre. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza, tramite difensore, affidandosi a due motivi. Con il primo motivo lamenta la mancanza, la mera apparenza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Con il secondo motivo, lamenta l'inosservanza e l'omessa applicazione della disciplina di cui all'art. 222,. comma 2 bis, d.lvo 30 aprile 1992 n. 285 in ordine alla mancata diminuzione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida in esito all'applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. 3. Il Procuratore generale della Corte di cassazione nella requisitoria scritta ha r, chiesto l'annullamento della sentenza limitatamente alla sanzione accessoria applicata. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.I1 ricorso è infondato. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, in via preliminare, la piena ammissibilità della dedotta impugnazione, giusta applicazione del principio espresso da questa Corte per cui è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative (così, espressamente, Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274349). Ed è pacifico il principio secondo cui, in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice che irroghi, con la sentenza di patteggiamento, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, ove non ne fissi la durata nel minimo o in misura assai prossima a questo, debba congruamente motivare l'esercizio del suo potere discrezionale sul punto (cfr., ex multis Sez. Fer. n. 24023 del 20/8/2020, Rojas, Rv. 279635; conf. Sez. 4, n. 21194 del 27/3/2012, Tiburzi, Rv. 252738). Nel caso che ci occupa, venendo in contestazione il reato di cui all'art. 589 bis comma 1 cod. pen., il giudice del patteggiamento ha applicato l'art. 222 d.lgs. n. 285 del 1992, norma che, va ricordato, prevedeva sub d) che, se vi fosse stata condanna per omicidio stradale o per lesioni personali stradali gravi o gravissime, il giudice era tenuto ad applicare la sanzione accessoria della revoca della patente. E' poi intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 88/2019. (dep. 17/4/2019), con la quale i giudici delle leggi hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 222 comma 2, quarto periodo, d.lgs. n. 285 del 1992, "nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589-bis (omicidio stradale) e 590-bis (lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen." Nella specie il giudice, dunque, ha scelto la misura meno grave. In altri termini, ci troviamo di fronte ad una sentenza che ha optato per la misura meno grave quantificandola anche in misura inferiore rispetto al massimo consentito, per cui ritiene questa Corte di legittimità che il riferimento ai parametri ex art. 133 cod. pen., operato con riferimento "alla effettiva entità e gravità del fatto anche in rapporto all'età del prevenuto ed alla pena comunque applicata", appaia sufficiente per poter ter dire assolto l'obbligo di motivazione richiesto, in ragione della misura scelta e della sua entità. Peraltro, di recente, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 88/2019, questa Corte di legittimità ha affermato il condivisibile principio che, in tema di omicidio stradale il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sospensione, deve dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, c. 2, c.d.s. (Sez. 4, n. 13882 del 19/2/2020, Vivaldi, Rv. 279139). E ha anche affermato, a contrario (cfr. Sez. 4 n. 11479 del 9/3/2021, Conci, Rv. 280832) il principio per cui il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., per i reati di cui agli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.,come consentitogli dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 88/2019, applichi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in luogo di quella, meno favorevole, della revoca del titolo di guida, non è tenuto dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più favorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, d.lgs. n. 285 del 1992, essendo sufficiente, a tal fine, anche il richiamo alle "circostanze del fatto" e/o alla "gravità della condotta". Ciò premesso, non vi sono, elementi nel caso di specie, visto il richiamo agli artt. 444 e ss., per ritenere che il giudice del patteggiamento non sia partito, in ordine alla quantificazione della sospensione della patente, da quattro anni diminuita ai sensi dell'art. 222, comma 2 bis, d. Igs. n. 285 del 1992 fino a un terzo, così come previsto nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti cod. proc. pen. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 22.4.2022 [OSCURATO:PERSONA] ensore [OSCURATO:PERSONA] E
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