CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 ottobre 1993
Cassazione n. 06986/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 14/10/1993 avverso la sentenza del 17/11/2020 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. - Il Tribunale di Roma, con l'impugnata sentenza, ha condannato l'imputato, alla pena di C 800,00 di ammenda, perché ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 37 commal, 55 comma 5 lett. c) d.P.R. n. 81/2008. 2. Avverso la predetta sentenza proponeva appello il difensore dell'imputato deducendo la mancanza della motivazione/motivazione apparente quanto alla congruità della pena. Trattandosi di condanna alla sola pena dell'ammenda e quindi di sentenza inappellabile (art.593 comma 3 c.p.p.), l'appello veniva qualificato come ricorso per cassazione e gli atti trasmessi a questa Corte ex art.568 comma 5 c.p.p. 3. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha sottoscritto il ricorso, non risulta iscritto nell'albo speciale di cui all'art.613 c.p.p. A nulla rileva che l'appello sia stato convertito in ricorso per cassazione. E' giurisprudenza consolidata di questa Corte, invero, che " alla regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso. In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione" (cfr. ex multis Cass.pen. sez.3, 10 ottobre 1998 n.2233). In ogni caso è inammissibile perché basato su una doglianza non sufficientemente specifica. Il ricorrente non opera alcun riferimento concreto, neanche a fini di critica, alla sentenza impugnata, limitandosi ad asserire che non vi sarebbe alcuna motivazione sulla congruità della pena. Si tratta, il primo profilo, di un assunto puntualmente smentito dalla semplice lettura della sentenza, dalla quale emerge che il giudice ha valutato gli elementi di cui all'art. 133 cod.pen. nella determinazione della pena. 4. - Il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]