CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 giugno 2026
Cassazione n. 25066/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orso.Ritenuto in fatto1. Con ordinanza del 26 febbraio 2026 il Tribunale di sorveglianza di Romaha respinto l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata dalcondannato XXXXXXXXXXXXXXX.Il Tribunale di sorveglianza ha respinto l’istanza, in quanto ha ritenuto nonessere ancora possibile formulare prognosi favorevole di positivo reinserimentosociale in considerazione della inidoneità del domicilio e della mancanza diconcreta attività lavorativa, ha aggiunto che l’istanza di eseguire la pena inRomania è pervenuta fuori termine, e non è supportata da documentazione, inquanto il condannato ha dichiarato di essere in cerca di occupazione ed ildomicilio che ha reperito è solo indicato, ma non certificato.2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, peril tramite del difensore, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limitistrettamente necessari ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.,deduce che l’istanza di eseguire la pena in Romania era stata inviata il 22febbraio 2026, quindi quattro giorni prima dell’udienza, e nel corso dell’udienzaera stata fornita copia di cortesia; essa è considerata anche nella relazionedell’U.E.P.E. che dava atto di non poterla valutare per mancanza di elementi, ilche avrebbe dovuto imporre al Tribunale approfondimenti ulteriori.3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiestodichiararsi inammissibile il ricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è infondato.1. L’istanza di esecuzione della pena in Romania, che il ricorso riferisce diaver introdotto il 22 febbraio 2026 mediante memoria depositata via postaelettronica certificata, era tardiva, perché depositata oltre il termine massimo dicinque giorni prima dell’udienza previsto dall’art. 666, comma 3, ultimo periodo,cod. proc. pen., applicabile al procedimento di sorveglianza per effetto delrichiamo previsto dall’art. 678, comma 1, stesso codice.Essa, peraltro, al di là dell’affermazione contenuta nell’ordinanza impugnatadi non valutabilità, è stata in concreto valutata, perché l’ordinanza scrive che ildomicilio in Romania (presso il cognato) è soltanto dichiarato, e che lo stessocondannato riferisce di non avere una attività lavorativa e di essere in cerca dioccupazione.La deduzione secondo cui il Tribunale sarebbe stato obbligato a disporreaccertamenti ulteriori sulla situazione personale dell’interessato in Romania,introdotta in prossimità dell’udienza, non è fondata, in quanto un tale obbligo diistruttoria supplementare non è previsto dal sistema processuale, che permetteagli organi di sorveglianza di ritenere sufficientemente istruita una istanza edecidere sul punto senza ulteriori acquisizioni documentali (Sez. 1, n. 26232 del07/07/2020, Luperti, Rv. 279581 – 01; conforme Sez. 7, n. 7724 del12/11/2013, dep. 2014, Abdallah, Rv. 261292 – 01; nella giurisprudenza piùrecente, v . Sez . 1, n . 41396 de l 14/10/2025, B. , n.m.; Sez . 7,n. 39685 del 20/11/2025, Montarini, n.m.; Sez. 7, n. 34351 del 27/09/2025,Centorame, n.m.).Dal complesso del percorso logico dell’ordinanza impugnata emerge, infatti,una situazione di estrema precarietà di vita del condannato, che, da quando si èseparato dalla moglie ed ha lasciato il domicilio domestico, ha vissuto in Italia inalloggi precari ricorrendo anche a sistemazioni di fortuna (dormendo su panchinepubbliche o in alloggi privi di allacciamenti delle utenze) ed è alla fine ritornato inRomania dove, però, è ospitato (quindi, una sistemazione che per sua natura èprecaria, perché dipende dalla benevolenza di chi concede l’ospitalità) da uncognato.Questa situazione di vita di estrema precarietà abitativa e lavorativa rendenon manifestamente illogica la motivazione della decisione che ha ritenuto nonpraticabile allo stato la espiazione in misura alternativa.2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione conseguela condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.3. In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omessele generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03 inquanto imposto dalla legge. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.