CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 maggio 2024
Cassazione n. 37926/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2024 della Corte di Cassazione di Roma udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Cassazione, Sezione Prima Penale, con sentenza pronunciata in datata 31/5/2024 nel ricorso n. 8876/2024, ricorrente [OSCURATO:PERSONA], ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Torino. 2. Nel dispositivo contenuto nella sentenza è stato indicato come giudice del rinvio cui trasmettere gli atti il Tribunale di sorveglianza di Roma. 3. Il presidente, rilevato che per il rinvio è il Tribunale di sorveglianza di Torino, ha chiesto di procedere alla correzione dell'errore materiale indicando, appunto, come giudice di rinvio Tribunale di sorveglianza di Torino in luogo di quella di Roma. 4. Per tale ragione è stata disposta la fascicolazione urgente per la correzione dell'errore materiale. 5. Il dispositivo deve essere corretto come richiesto. P.Q.M. Corregge il dispositivo contenuto nella sentenza pronunciata il 31/5/20924 relativo al procedimento n. 8876/2024 r.g. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nel senso che, dove si legge "Tribunale di sorveglianza di Roma", si deve leggere: "Tribunale di sorveglianza di Torino". Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso il