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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 ottobre 2021

Cassazione n. 40382/2021

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LOCUTORIA sul ricorso n. 34093/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA]Arezzo n. 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], - intimati — avverso la sentenza n. 1331/2018 della CORTE d'APPELLO di SALERNO, depositata il 17/09/2018; 2.02"A 02, 5Q0 `ti( v\m,117akt,241.11.

Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 28/10/2021, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione, con atto affidato a cinque motivi di ricorso, la sentenza n. 1331 del 17/09/2018 della Corte di Appello di Salerno, che, in causa di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, nel contraddittorio con [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] e nella contumacia di [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato il suo appello e quello, incidentale, del [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., quale mandataria e procuratrice speciale della [OSCURATO:SOCIETA]., titolare del credito acquistato dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati.

Per l'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], fissata ai sensi dell'art. 380 bis.1 cod. proc. civ. [come inserito dal comma 1, lett. f), dell'art. 1 bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con nnodif. dalla

I. 25 ottobre 2016, n. 197], il Pubblico Ministero non deposita conclusioni scritte e non risulta il deposito di memoria. [OSCURATO:PERSONA] I primi due motivi di ricorso riguardano la legittimazione ad agire della [OSCURATO:SOCIETA]., che è mandataria della [OSCURATO:SOCIETA]., che a sua volta avrebbe acquistato il credito del [OSCURATO:SOCIETA].

In via preliminare il Collegio evidenzia che il detto istituto di credito, che aveva partecipato al giudizio di appello proponendo impugnazione incidentale, non è stato raggiunto da utile notifica del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CC R.G.N. 34093/2018 estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., sebbene avesse ceduto il credito, deve essere ritenuta parte necessaria del giudizio, alla stregua dell'art. 111, comma 1, cod. proc. civ.

Deve, pertanto, ai sensi dell'art. 371 bis cod. proc. civ., essere ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti del [OSCURATO:SOCIETA]., nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza interlocutoria.

P.Q.M.

Ordina al ricorrente l'integrazione del contraddittorio nei confronti del [OSCURATO:SOCIETA]., nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, in data 28 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] DottJvIariO c [OSCURATO:PERSONA] oggi, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] iuoli ccif Ad. 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LOCUTORIA sul ricorso n. 34093/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA]Arezzo n. 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], - intimati — avverso la sentenza n. 1331/2018 della CORTE d'APPELLO di SALERNO, depositata il 17/09/2018; 2.02"A 02, 5Q0 `ti( v\m,117akt,241.11. Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 28/10/2021, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione, con atto affidato a cinque motivi di ricorso, la sentenza n. 1331 del 17/09/2018 della Corte di Appello di Salerno, che, in causa di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, nel contraddittorio con [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] e nella contumacia di [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato il suo appello e quello, incidentale, del [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., quale mandataria e procuratrice speciale della [OSCURATO:SOCIETA]., titolare del credito acquistato dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati. Per l'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], fissata ai sensi dell'art. 380 bis.1 cod. proc. civ. [come inserito dal comma 1, lett. f), dell'art. 1 bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con nnodif. dalla I. 25 ottobre 2016, n. 197], il Pubblico Ministero non deposita conclusioni scritte e non risulta il deposito di memoria. [OSCURATO:PERSONA] I primi due motivi di ricorso riguardano la legittimazione ad agire della [OSCURATO:SOCIETA]., che è mandataria della [OSCURATO:SOCIETA]., che a sua volta avrebbe acquistato il credito del [OSCURATO:SOCIETA]. In via preliminare il Collegio evidenzia che il detto istituto di credito, che aveva partecipato al giudizio di appello proponendo impugnazione incidentale, non è stato raggiunto da utile notifica del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CC R.G.N. 34093/2018 estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., sebbene avesse ceduto il credito, deve essere ritenuta parte necessaria del giudizio, alla stregua dell'art. 111, comma 1, cod. proc. civ. Deve, pertanto, ai sensi dell'art. 371 bis cod. proc. civ., essere ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti del [OSCURATO:SOCIETA]., nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza interlocutoria. P.Q.M. Ordina al ricorrente l'integrazione del contraddittorio nei confronti del [OSCURATO:SOCIETA]., nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, in data 28 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] DottJvIariO c [OSCURATO:PERSONA] oggi, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] iuoli ccif Ad. 2
Sentenza Cassazione n. 40382/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris