CassazionedecretoSezione 2Decisione del 27 gennaio 2026
Cassazione n. 20929/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ella Corte d’appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleGiovanni [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo il ricorso venga dichiarato inammissibile;lette le note dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], di replica alleconclusioni del Pubblico Ministero e con le quali l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha ulteriormente argomentatoin ordine alla fondatezza del ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d’appello di Napoli rigettava l’appello che erastato proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro il decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con il quale il Tribunale diSanta [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato inammissibile l’istanza del [OSCURATO:PERSONA] di revocadella confisca di prevenzione di un terreno e di una villa (realizzata su di esso) in Casal diPrincipe che era stata disposta con provvedimento del 27/06/2013 del Tribunale di SantaMaria [OSCURATO:PERSONA], confermato con decreto del 10/01/2017 della Corte d’appello di Napoli,divenuto definitivo, e, per l’effetto, confermava il suddetto decreto del 16/04/2025 delTribunale di [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso l’indicato decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d’appello di Napoli, ha propostoricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], RenatoCorvino, affidato a un unico motivo, con il quale denuncia la violazione dell’art. 7 della legge27 dicembre 1956, n. 1423, degli artt. 1, lett. b), e 11, comma 2, del d.lgs. 6 settembre 2011,n. 159, dell’art. 111 Cost. e dell’art. 546 cod. proc. pen., «in riferimento alla valutazione deipresupposti legittimanti la revoca ex tunc della confisca».Nel contestare che la Corte d’appello di Napoli non avrebbe «ottempera[to] all’obbligomotivazionale», il ricorrente rappresenta che gli elementi che aveva addotto in sede diistanza di revoca non erano deducibili in sede di giudizio di prevenzione, «atteso che solo inun arco temporale successivo rispetto all’emanazione del provvedimento di confisca si èpotuto dimostrare non solo l’assenza della pericolosità sociale in capo al [OSCURATO:PERSONA] ma anchela proporzione tra la capacità economica-finanziaria dello stesso e l’investimentopatrimoniale limitato ad un unico bene immobile».2.1. La Corte d’appello di Napoli sarebbe incorsa in una violazione di legge là dove hanegato il rilievo dell’elemento di novità costituito dalla sentenza del 15/10/2021 del [OSCURATO:PERSONA], divenuta irrevocabile il 01/02/2022, emessa all’esito delprocedimento noto come Aurora + altri, con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] CapuaVetere aveva escluso la circostanza aggravante di cui all’art. 7 del decreto-legge 13 maggio1991, n. 152, conv. con modif. dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e aveva dichiarato nondoversi procedere in ordine ai reati di associazione per delinquere e truffa assicurativa peressere gli stessi estinti per prescrizione.[OSCURATO:PERSONA] deduce in proposito che il giudizio in ordine alla sua pericolosità “qualificata”era stato fondato principalmente proprio sulla contestazione della suddetta circostanzaaggravante “mafiosa” con riferimento ai due indicati reati oggetto del procedimento Aurora +altri, con la conseguenza che l’elemento nuovo costituito dalla sentenza del 15/10/2021 delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dimostrato l’insussistenza del presuppostodella confisca costituito, appunto, dalla sua pericolosità “qualificata”. Il ricorrente contesta la valorizzazione, da parte della Corte d’appello di Napoli, al fine dinegare il rilievo dell’elemento nuovo costituito dalla sentenza del 15/10/2021 del Tribunale diSanta [OSCURATO:PERSONA]: sia di due suoi precedenti penali, in quanto relativi a reati nonaggravati ex art. 7 del decreto-legge n. 152 del 1991; sia dell’appartenenza a un contestofamiliare «“vicino”» al clan Bidognetti. A quest’ultimo proposito, il [OSCURATO:PERSONA] denuncia che gliindizi di appartenenza a un’associazione di tipo mafioso debbono «essere desunti da “fatti”,di per sé certi, […] con esclusione, quindi, di sospetti, congetture e illazioni», «dovendoscongiurarsi il ricorso a ricostruzioni di tipo meramente ipotetico e congetturale», con laconseguenza che non sarebbe «possibile elevare ad indice di pericolosità qualificata la mera“vicinanza” personale ad un determinato apparato mafioso oppure l’ammirazione neiconfronti di suoi partecipi o capi, ancorché tali atteggiamenti comportamentali rimandino arapporti effettivamente intrattenuti con uno o più esponenti mafiosi».La Corte d’appello di Napoli avrebbe anche trascurato che, con decreto del 10/01/2017,«decidendo su rinvio della Corte di cassazione» (il riferimento appare essere a Sez. 6, n.31271 del 15/06/2016), «veniva dichiarata non sussistente la condizione di pericolosità delCorvino e disposto l’annullamento della misura personale della sorveglianza speciale» (cosìil ricorso).2.2. [OSCURATO:PERSONA] deduce poi che i suoi precedenti penali valorizzati dalla Corte d’appellodi Napoli «non evidenziava[no] il collegamento con gli acquisti patrimoniali», atteso che «ilfatto estorsivo si arrestava alla soglia del tentativo non producendo alcun profitto», con laconseguenza che gli stessi precedenti non costituirebbero «indici fattuali dimostrativi delladiretta derivazione causale dell’acquisto patrimoniale dalla provvista formatasi nel periodo dicompimento dell’attività delittuosa».La Corte d’appello di Napoli sarebbe incorsa in «errore di giudizio» «anche inriferimento ai profili della correlazione tra pericolosità e acquisizione dell’immobile de quononché della sproporzione».Dopo avere premesso che solo con il decreto impugnato «si riconosce per la primavolta che l’epoca di costruzione dell’immobile risale all’anno 1990, anteriore al perimetro dipericolosità che in sede di revocazione veniva retrodatato al 1992», il ricorrente contesta che«[n]onostante ciò era comunque violato il principio di correlazione tra la pericolositàqualificata, peraltro […] desunta da un delitto tentato e non di natura camorristica, el’acquisizione patrimoniale risalente per tabulas al 1990».La motivazione sarebbe inesistente sul punto del «collegamento temporale tra lapericolosità del soggetto proposto e la disponibilità di risorse economiche in capo a sé ed aipropri congiunti al momento dell’acquisto patrimoniale». [OSCURATO:PERSONA] deduce al riguardo che «ilgiudizio di pericolosità si fondava sulla valorizzazione di procedimenti per reati contro ilpatrimonio che si riferivano a condotte collocate in epoca successiva all’acquisizionepatrimoniale in questione».La motivazione della Corte d’appello di Napoli, nel «ripropo[rre] quella del Tribunalesulla correlazione della pericolosità e l’acquisizione di tutti gli immobili oggetto di confisca»,sarebbe apparente «in quanto fondata sul raffronto delle disponibilità economiche lecite delproposto con il valore complessivo del patrimonio accumulato», laddove la richiesta direvoca della confisca era stata limitata a un solo immobile, «incidendo in tal modo anche sultema della novità atteso che la valutazione de qua era stata finora operata in ordine all’interopatrimonio nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA]». La ricostruzione che era stata fatta nellaconsulenza tecnica di parte, «evidenziando la collocazione temporale del singolo acquisto,dimostrava che il proposto aveva una capacità economica-finanziaria tale da giustificarel’investimento» e, a fronte di ciò, la Corte d’appello di Napoli aveva «svol[to] una valutazionecumulativa del patrimonio complessivo sotto il profilo della sproporzione, senza tener contodel rapporto tra l’epoca dell’acquisto e quella dei fatti su cui fondavano il giudizio dipericolosità sociale del proposto», così omettendo di operare la valutazione diproporzionalità rispetto all’acquisto del singolo bene.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile perché prospetta censure non consentite e, comunque,manifestamente infondate.2. Si deve anzitutto ribadire il principio secondo cui, nel procedimento di prevenzione, ilricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il dispostodell’art. 4 della legge n. 1423 del 1956, richiamato dall’art. 3-ter, secondo comma, dellalegge 31 maggio 1965, n. 575, con la conseguenza che, in tema di sindacato sullamotivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l’ipotesidell’illogicità manifesta di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., potendosiesclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell’obbligo diprovvedere con decreto motivato imposto al giudice d’appello dal nono comma dell’art. 4della legge n. 1423 del 1956, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente(Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246-01, con la quale la Corte, inmotivazione, ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante oapparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano statipresi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni postea fondamento del provvedimento impugnato. Nello stesso senso, tra le tantissime: Sez. 1, n.6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365-01). Lo stesso è a dirsi, oggi, ai sensidell’analogo art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2011.3. Deve essere ribadito anche l’altro principio, affermato sempre dalle Sezioni unitedella Corte di cassazione, secondo cui la revoca della confisca di prevenzione a normadell’art. 7 della legge n. 1423 del 1956 non può essere disposta sulla base di elementipreesistenti alla definizione del procedimento di prevenzione che, sebbene astrattamentededucibili in tale sede, non siano stati però dedotti in assenza di cause di forza maggiore(Sez. U, n. 2648 del 10/07/2025, dep. 2026, Scinardo, Rv. 289227-01, con la quale la Corte,in motivazione, ha affermato che, ai fini della revoca della confisca di prevenzione, non puòadottarsi l’ampio concetto di “prova nuova” elaborato in tema di revisione penale ex art. 630cod. proc. pen., evidenziando che la precisata misura ablatoria non ha natura penale-sanzionatoria, bensì ripristinatoria, e che il differente rilievo costituzionale riconosciuto allaproprietà rispetto alla libertà personale giustifica una minore stabilità del giudicato penalerispetto a quello di prevenzione).4. Richiamati tali principi, affermati dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, quantoalle contestazioni che attengono al giudizio di pericolosità “qualificata”, si deve osservareche la Corte d’appello di Napoli ha considerato l’elemento di novità, rispetto alla definizionedel procedimento di prevenzione, costituito dalla sentenza del 15/10/2021, divenutairrevocabile il 01/02/2022, con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] avevaescluso la circostanza aggravante di cui all’art. 7 del decreto-legge n. 152 del 1991 che erastata contestata al [OSCURATO:PERSONA] con riferimento ai reati di associazione per delinquere e di truffaassicurativa oggetto del procedimento Aurora + altri, ma ha rilevato che, dal decreto disequestro e dal decreto di confisca, risultava che il giudizio di pericolosità qualificata non erastato basato soltanto su quanto era emerso dal procedimento Aurora + altri ma si fondavaanche su altri elementi indizianti dell’appartenenza del [OSCURATO:PERSONA] al clan camorristico.La Corte d’appello di Napoli ha in particolare individuato tali elementi nei precedentipenali del [OSCURATO:PERSONA] per tentata estorsione (la quale, come risulta dalla citata sentenza dellaSesta sezione penale n. 31271 del 15/06/2016, era «finalizzata a costringere un ispettoreassicuratore dell’Unipol a provvedere alla immediata liquidazione di falsi sinistri») e perassociazione per delinquere in concorso (tra gli altri, con il cugino [OSCURATO:PERSONA]) e nellavicinanza funzionale al clan camorristico “Bidognetti” del suo contesto familiare diappartenenza, dedito alla perpetrazione di truffe nel settore assicurativo.Tenuto conto che, come si è detto al punto 2, i provvedimenti emessi in materia dimisure di prevenzione non sono sindacabili dalla Corte di cassazione per vizio dellamotivazione, salvo il solo caso limite della motivazione inesistente o meramente apparente(Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, cit.), gli elementi indicati che sono stati valorizzatidalla Corte d’appello di Napoli non si possono ritenere né apodittici né inconferenti ai finidell’accertamento di un quadro indiziario di appartenenza del [OSCURATO:PERSONA] a un’associazione ditipo mafioso.Del resto, secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione, che ècondiviso dal Collegio, il concetto di «appartenenza» a un’associazione di tipo mafioso,richiesto ai fini dell’applicazione delle misure di prevenzione, va distinto da quello di«partecipazione», necessario ai fini dell’integrazione del corrispondente reato: quest’ultimarichiede una presenza attiva nell’ambito del sodalizio criminoso, mentre la prima ècomprensiva di ogni comportamento che, pur non integrando gli estremi del reato dipartecipazione ad associazione di tipo mafioso, sia funzionale agli interessi dei potericriminali e costituisca una sorta di terreno favorevole permeato di cultura mafiosa (Sez. 6, n.9747 del 29/01/2014, Romeo, Rv. 259074-01; Sez. 2, n. 19943 del 21/02/2012, Stefano, Rv.252841-01).Quanto alla lamentata mancata considerazione del decreto del 10/01/2017 con il quale,«decidendo su rinvio della Corte di cassazione», «veniva dichiarata non sussistente lacondizione di pericolosità del [OSCURATO:PERSONA] e disposto l’annullamento della misura personale dellasorveglianza speciale» (così il ricorso), si deve osservare che, con la menzionata sentenzan. 31271 del 15/06/2016, la Sesta sezione penale aveva sì annullato il decreto del10/02/2015 con il quale la Corte d’appello di Napoli aveva confermato il decreto del27/06/2013 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con cui era stata applicata al Corvinola misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza conobbligo di soggiorno, ma lo aveva fatto esclusivamente sotto il profilo del difetto di attualitàdella pericolosità dello stesso [OSCURATO:PERSONA], ritenendo però infondato il motivo relativo al profilopersonale della prevenzione nella parte in cui, con esso, era stata contestata l’insussistenzadi indizi di appartenenza del proposto all’associazione di tipo mafioso “clan dei casalesi”.5. Quanto alle contestazioni che attengono al giudizio di correlazione tramanifestazione della pericolosità sociale “qualificata” e acquisto degli immobili confiscati e algiudizio di sproporzione tra il valore degli stessi immobili e il reddito o l’attività economica delCorvino, posto che, come è stato giustamente evidenziato dalla Corte d’appello di Napoli, ilfatto che l’acquisizione degli immobili risaliva al 1990 non si può ritenere costituire unelemento nuovo – trattandosi di una circostanza preesistente alla definizione delprocedimento di prevenzione che, in assenza di cause di forza maggiore, ben poteva esserededotta in tale sede –, si deve osservare: a) con riguardo al primo dei suddetti giudizi, che laragionevolezza temporale fra l’attività illecita e le acquisizioni patrimoniali, che è richiesta aifini sia della confisca di prevenzione sia della confisca per sproporzione, specialmente nelcaso della pericolosità “qualificata”, si deve ritenere escludere solo quei beni che appaianoictu oculi estranei al reato perché acquistati in un periodo di tempo eccessivamenteantecedente rispetto alla sua commissione (Sez. 1, n. 25239 del 23/01/2024, Prevete, Rv.286594-01), circostanza che la Corte d’appello di Napoli ha logicamente escluso ricorrerenel caso di specie; b) con riguardo al secondo dei suddetti giudizi, che, come è statocorrettamente rilevato dalla Corte d’appello di Napoli, la verifica della sproporzione anche trail valore dei due immobili in questione e il reddito o l’attività economica del [OSCURATO:PERSONA] era giàstata compiuta, con esito negativo, in sede di adozione della misura ablativa, con laconseguenza che la richiesta di una nuova verifica, sulla base di elementi che eranoevidentemente già disponibili, si risolveva in un’indebita riapertura del giudicato diprevenzione, incompatibile con la funzione eccezionale e straordinaria dell’istitutorevocatorio dello stesso giudicato.6. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con la conseguentecondanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento dellespese processuali, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore della Cassadelle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 29/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]