CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 febbraio 2024
Cassazione n. 13903/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6716/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), SCARFI' MAURIZIO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura speciale allegata al ricorso -ricorrente- contro MINISTERO dell’ ECONOMIA e delle FINANZE, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende ex lege -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 409/2018depositata il 20/01/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 30077/2000, il Tribunale di Roma condannava il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento, quale riliquidazione dell’indennizzo di beni perduti in Etiopia a seguito di rivolgimenti politici, della somma di lire 13.361.240.014 in favore di [OSCURATO:PERSONA], di lire 232.197.027 in favore di [OSCURATO:PERSONA], di lire 152.628.681 in favore di [OSCURATO:PERSONA] e di lire 88.562.332 in favore di [OSCURATO:PERSONA], somme tutte da maggiorare degli interessi moratori al saggio legale,con decorrenza dall’entrata in vigore della legge n. 135 del 5 aprile 1985. 2.Con sentenza n. 3608/2005, la Corte di Appello di Roma respingeva l’appello principale con cui il Ministero aveva sostenuto la non debenza degli interessi moratori o, in subordine, la loro decorrenza dalla domanda giudiziale e non dall’entrata in vigore della legge n. 135 del 5 aprile 1985, ed in accoglimento dell’appello incidentale degli originari attori, relativo al riconoscimento del maggior danno da svalutazione anche per il tempo successivo all’entrata in vigore della stessa legge con interessi sulle somme rivalutate, disponeva che gli indennizzi liquidati fossero rivalutati con la stessa decorrenza degli interessi. 3.Avverso tale pronuncia, il Ministero proponeva ricorso per cassazione che, con la sentenza n. 6010/2010 di questa Corte, veniva accolto in punto di decorrenza degli interessi moratori e di rivalutazione del credito indennitario, con rimessione della causa alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione. 4.La causa veniva riassunta dagli originari attori, che chiedevano alla Corte di appello, in sede di rinvio, di applicare gli accessori del credito con decorrenza dalla presentazione della domanda di indennizzo e comunque dalla data di entrata in vigore della legge n. 135/85. L’Amministrazione resisteva chiedendo il rigetto del ricorso con declaratoria di decorrenza degli accessori del credito dalla instaurazione del giudizio di primo grado. 5.Con sentenza n. 409/2018, pubblicata il 20-1-2018, la Corte di Appello di Roma dichiarava dovuti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze gli accessori dei crediti indennitari, per interessi moratori al tasso legale e rivalutazione monetaria con decorrenza dal 6 novembre 1995, data della notifica della citazione introduttiva del giudizio. In particolare, la Corte di Appello riteneva che: a) la sentenza di rinvio, più che contenere un unico principio di diritto, ripercorresse due orientamenti, parzialmente diversi, seguiti nella stessa materia in oggetto, dalla stessa giurisprudenza di legittimità; b) dovesse propendersi per il secondo di tali indirizzi, secondo cui gli interessi moratori e conseguentemente il risarcimento del danno ex art. 1224 cod. civ. possono decorrere solo dalla notifica dell’atto di citazione introduttivo del giudizio diretto alla liquidazione dell’indennizzo ovvero da uno specifico atto anteriore di costituzione in mora nel corso del procedimento amministrativo, e non ritenere sic et simpliciter che il tempo ragionevolmente necessario al provvedimento di liquidazione dell’indennizzo dovesse essere coperto dagli accessori del credito, trattandosi, appunto, di giudizio con il quale si chiedeva la riliquidazione dell’indennizzo determinato dall’amministrazione, e quindi di un diritto che non poteva azionarsi prima dell’esito del procedimento; c) conseguentemente, gli interessi moratori e la rivalutazione monetaria dei suddetti indennizzi dovessero decorrere dalla notifica della citazione introduttiva del presente giudizio, ossia dal 16.11.95, in ciò riformandosi l’originaria sentenza di primo grado, che prevedeva i soli interessi al tasso legale da calcolarsi a far data dall’entrata in vigore della L. n. 135/85. 6. Avverso questa sentenza, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella loro qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] e quali eredi con beneficio di inventario di [OSCURATO:PERSONA], nonché quali procuratori generali di [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorso per Cassazione, articolato in tre motivi e resistito con controricorso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. 7. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. e all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., i ricorrenti lamentano che la Corte d’appello avrebbe disatteso il principio di diritto enunciato dalla Cassazione, con la sentenza n. 6010/2010, sulla base del quale la debenza degli interessi moratori e dell’eventuale maggior danno, presupponendo che un comportamento colpevole potesse decorrere solo dalla notifica dell’atto di citazione introduttivo del giudizio diretto alla determinazione del maggiore indennizzo, ovvero di uno specifico atto anteriore di costituzione in mora; deducono che la Corte di merito ha trascurato di considerare che la Suprema Corte, con la citata sentenza di rinvio, aveva cassato la precedente sentenza di secondo grado nella sola parte in cui aveva fatto decorrere gli accessori del credito dall’entrata in vigore della legge n. 135/85 e non, alternativamente, dalla data di notifica dell’atto di citazione introduttivo ovvero da quella, ove anteriore, di costituzione in mora, sicché il giudice del rinvio avrebbe dovuto effettuare una rivalutazione dei fatti per accertare l’esistenza di un valido atto di costituzione in mora. 2. Con il secondo motivo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., i ricorrenti lamentano che la Corte d’appello non avrebbe tenuto in debito conto quanto fissato nei precedenti gradi di giudizio ed in particolare quanto emerso nella prima sentenza della Corte territoriale circa il comportamento non diligente del Ministero e l’inesistenza di valide esimenti in suo favore, entrambe circostanze non oggetto del ricorso per Cassazione e sulle quali si sarebbe, pertanto, formata acquiescenza da parte del Ministero con valore di giudicato interno. 3. Con il terzo motivo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., i ricorrenti lamentano che la Corte di Appello non avrebbe considerato gli atti di costituzione in mora del Ministero prodotti in giudizio ed in particolare il ricorso al TAR notificato l’11 gennaio 1988 avverso il Decreto Ministeriale del 1987, con il quale era stata disposta la prima liquidazione dell’indennizzo. 4. I primi due motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono infondati. Invero la motivazione della sentenza emessa in sede di rinvio è errata, laddove afferma che la sentenza rescindente di questa Corte del 2010 avrebbe dato conto di due indirizzi, e solo sotto tale profilo va corretta ex art. 384, quarto comma, cod. proc. civ., poiché la conclusione cui è pervenuto il giudice di rinvio è esatta, laddove ha fatto decorrere ‒ in mancanza di precedenti atti di costituzione in mora, e come aveva affermato la sentenza rescindente ‒ gli interessi dalla data della domanda giudiziale. Dunque, il giudice di rinvio si è attenuto al principio di diritto stabilito dalla Cass. 6010/2010, su ricorso del Ministero (primo motivo), e perciò ha stabilito che gli interessi non dovessero decorrere dall’entrata in vigore della l.n. 135/1985, ma dalla notifica della citazione (6-11-1995), poiché la stima definitiva dei beni avveniva solo nel luglio 1995 e ha ritenuto che “i tempi tecnici non potevano definirsi irragionevoli a causa della complessità della valutazione delle aziende perdute” (pag. 4 sentenza impugnata). Non vi è giudicato interno sulla “colpa” del Ministero (secondo motivo) tale da giustificare la spettanza di interessi moratori, né di interessi corrispettivi, perché il credito non era liquido ed esigibile e mancava il titolo di spesa, come il Ministero aveva dedotto nel precedente giudizio di cassazione. Anche con recente pronuncia questa Corte ha ribadito che, in tema di indennizzo per i beni confiscati all'estero, di cui alla l. n. 16 del 1980, ove la somma riconosciuta in sede amministrativa venga successivamente maggiorata a seguito di azione giudiziaria intentata dall'interessato, i relativi interessi moratori decorrono dalla data della domanda introduttiva del processo, alla quale retroagiscono gli effetti della sentenza che conferisce alla suddetta somma i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità (Cass.31090/2023). 5. Il terzo motivo è inammissibile. In ragione della struttura "chiusa" propria del giudizio di rinvio, cioè della cristallizzazione della posizione delle parti nei termini in cui era rimasta definita nelle precedenti fasi processuali fino al giudizio di cassazione e più precisamente fino all'ultimo momento utile nel quale detta posizione poteva subire eventuali specificazioni (nei limiti e nelle forme previste per il giudizio di legittimità, specie quelle dell'art. 372 cod. proc. civ.), il giudice di rinvio può prendere in considerazione fatti nuovi incidenti sulla posizione delle parti, senza violare il divieto di esame di punti non prospettati o prospettabili dalle parti fino a quel momento, soltanto a condizione che si tratti di fatti dei quali, per essere avvenuta la loro verificazione dopo quel momento, non era stata possibile l'allegazione, a meno che la nuova attività assertiva ed istruttoria non sia giustificata proprio dalle statuizioni della Corte di cassazione in sede di rinvio (Cass. 11411/2018; Cass.11962/2005).In altre parole, nelgiudizio di rinvio, configurato dall'art. 394 cod. proc. civ. qualegiudizio ad istruzione sostanzialmente "chiusa", é preclusa l'acquisizione dinuove prove e segnatamente laproduzione di nuovi documenti, salvo che la stessa sia giustificata da fatti sopravvenuti riguardanti la controversia in decisione, da esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione o dall'impossibilità di produrli in precedenza per causa di forza maggiore (Cass.27736/2022). Nel caso concreto, il ricorso al TAR interruttivo della prescrizione non costituisce un fatto nuovo (1988), bensì un fatto che doveva essere dedotto nel precedente giudizio di cassazione, mentre non ve ne è menzione nella sentenza rescindente, e non solo nel giudizio di rinvio, atteso che il documento avrebbe introdotto ‒ inammissibilmente ‒ in tale ultimo giudizio un nuovo tema veicolato dalla nuova produzione documentale, peraltro non giustificata dalla novità del fatto in essa riprodotto. Gli altri pretesi atti interruttivi (lettere) non sono neppure riprodotti compiutamente nel ricorso, difettando così la relativa doglianza di specificità e di autosufficienza. 6. In conclusione, il ricorso va complessivamente rigettato. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto (Cass. S.U. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 6.000,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contribu