CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 ottobre 2022
Cassazione n. 36859/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 33718/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., società incorporante per fusione di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.;[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., società incorporante per fusione di Alessandro RossoS.r.l., a sua volta incorporante per fusione di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.),ciascuna in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, entrambeelettivamente domiciliate in ROMA alla VIA ULPIANOn. 47, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lerappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA al V iale DELL'UMANESIMO n. 69, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 2223/2018 depositata il13/09/2018 R.G.n. 576/2014 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.il Tribunale di Roma, con sentenza n. 12555 del 2013, così statuiva: “1) dichiara essere intercorso, nel periodo dal 26.11.2006 al 31.12.2008, un rapporto di lavoro subordinato tra [[OSCURATO:PERSONA]] e la convenuta [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. […] e per l’effetto condanna tale società al pagamento in favore della ricorrente, a titolo di retribuzioni dovute, della somma di € 8.442,56; 2) dichiara essere intercorso, nel periodo dal 1.5.2010 al 31.12.2010, un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e la convenuta [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. […] e, per l’effetto, condanna tale società al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di € 10.000,00; 3) dichiara essere intercorso nei periodi dal 1.1.2009 al 30.4.2010 e dal 1.1.2011 al 11.11.2011, un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e la convenuta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. […] e per l’effetto, condanna tale società al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di € 61.050,00.”; 2.la Corte territoriale, con la sentenza qui impugnata, ha integralmente confermato la pronuncia di primo grado; per quanto qui ancora rileva, la Corte ha preliminarmente chiarito che la [OSCURATO:PERSONA] aveva lavorato “nel periodo dal 27.11.2006 al 26.11.2008 sulla base di un contratto di lavoro subordinato con qualifica di dirigente stipulato con la società [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA].”, cui aveva fatto seguito l’incarico formale di componente del consiglio di amministrazione per varie società del medesimo gruppo; ha poi condiviso l’assunto del Tribunale che aveva sottolineato la peculiarità delle mansioni dirigenziali svolte in relazione al vincolo di subordinazione -citando così gli arresti giurisprudenziali sul punto - e che aveva “valorizzato la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] avesse all’inizio stipulato un contatto di natura subordinato, nel qual caso la prova di un mutamento nello svolgimento della medesima attività deve essere data rigorosamente dal datore di lavoro”; la Corte ha aggiunto che “la copiosa documentazione prodotta dalla lavoratrice in ordine allo svolgimento delle mansioni di account director anche nel periodo successivo al contratto di lavoro subordinato ha infatti dimostrato che ella ha continuato a svolgere tali attività in assenza di autonomia organizzativa, purnella specificità delle funzioni svolte (e ciò è stato compiutamente esaminato dal Tribunale in sede istruttoria …). La coincidenza con le mansioni precedentemente svolte e il richiamo costante dei vertici aziendali ai quali era tenuta a rispondere convincono della natura subordinata del rapporto”; per quanto riguarda la richiesta subordinata svolta dalle appellanti circa la legittimità della riduzione unilaterale di compensi corrisposti alla lavoratrice, la Corte ne ha dichiarato l’infondatezza, argomentando che secondo le società erano “da qualificare come super minimo assorbibile, ma nulla specificamente hanno allegato in proposito, tenuto conto che tale caratteristica deve essere oggetto di espressa pattuizione che nel caso in parola non esiste”; 3. per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso le società soccombenti, come in epigrafe, con quattro motivi; ha resistito con controricorso l’intimata; [OSCURATO:PERSONA] 1. col primo motivo del ricorso si denuncia la “violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 2094 c.c. per avere la Corte di Appello invertito gli oneri probatori in ordine all’esistenza, o meno, degli elementi necessari a riqualificare i rapporti amministrativi avuti dalla Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] in termini di lavoro subordinato”, criticando la sentenza impugnata, in particolare, laddove afferma che “la prova di un mutamento nello svolgimento delle medesime attività deve essere data rigorosamente dal datore di lavoro”; con il secondo motivo si deduce: “la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2094, 2222 e 2475 c.c. per avere la Corte d’Appello omesso di accertare, e comunque per avere erroneamente giudicato l’elemento indefettibile ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro in termini di subordinazione, ovverosia, l’assoggettamento del prestatore al potere direttivo di controllo del datore di lavoro”; si eccepisce che la parte attrice avrebbe dovuto fornire “la prova rigorosa dell’assoggettamento dell’amministratore al potere direttivo ed organizzativo datoriale”; il terzo mezzo denuncia: “la violazione degli art. 2094, 2475 e 1362 c.c. per avere la Corte d’Appello omesso di considerare l’imprescindibile elemento della volontà delle parti nella qualificazione dei rapporti oggetto di giudizio”; 2. tali motivi di ricorso, congiuntamente esaminabili per reciproca connessione, non possono trovare accoglimento; in diritto, opportuno premettere taluni consolidati orientamenti giurisprudenziali circa i limiti del sindacato di legittimità su sentenze di merito che accertino, ovvero neghino, l’esistenza in concreto della fattispecie disegnata in astratto dall’art. 2094 c.c. (tra le recenti v. Cass.4037 del 2021 e Cass. n. 33820del 2021); 2.1. secondo questa Corte la valutazione delle risultanze processuali che inducono il giudice del merito ad includere un rapporto controverso nello schema contrattuale del rapporto di lavoro subordinato o autonomo costituisce accertamento di fatto, per cui è censurabile in Cassazione solo la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto (Cass. n. 13202 del 2019; Cass. n. 5436 del 2019; Cass. n. 332 del 2018; Cass. n. 17533 del 2017; Cass. n. 14434 del 2015; Cass. n. 4346 del 2015; Cass. n. 9808 del 2011; Cass. n. 23455 del 2009; Cass. n. 26896 del 2009); in particolare, qualora l'elemento dell’assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa del concreto atteggiarsi del rapporto, può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria (per tutte: Cass. SS.UU. n. 379 del 1999, con la risalente giurisprudenza ivi richiamata) che, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde; chiaro che la mera applicazione dei singoli indici rivelatori rimane muta o può essere addirittura fuorviante se non si accompagna ad una globale visione di insieme che attribuisca maggiore o minor valore ad alcuni di essi a seconda delle peculiarità della prestazione di cui si discute; vale, cioè, il paradigma logico secondo cui gli indizi, proprio perché tali, vanno letti congiuntamente affinché il processo inferenziale conduca a risultati univoci; ancora le Sezioni unite di questa Corte (n. 379/99 cit.) insegnano come “ciò che deve negarsi è soltanto l'autonoma idoneità di ciascuno di questi elementi, considerato singolarmente, a fondare la riconduzione del rapporto in contestazione all'uno o all'altro tipo contrattuale (id est, a costituire il criterio, generale ed astratto, preordinato a siffatto risultato specifico), non anche la possibilità che, in una valutazione globale dei medesimi, funzionale alla suddetta indagine prioritaria e decisiva sulla sussistenza del requisito della subordinazione, essi vengano assunti, come concordanti, gravi e precisi indici rivelatori dell'effettività di tale sussistenza”; 2.2. l’accertamento in ordine alla ricostruzione dei fatti, principali e secondari, che concretano gli indici sintomatici della subordinazione e del come si siano verificati nella vicenda storica che origina la controversia compete ai giudici di merito, così come a costoro spetta anche la valutazione di detti fatti, al fine di esprimere un giudizio complessivo dei medesimi che sintetizzi le ragioni per cui da essi si sia tratto il convincimento circa la sussistenza o meno della subordinazione medesima; trattandosi di giudizi di fatto questa Corte può sottoporli a sindacato nei limiti consentiti da una prospettazione del vizio di cuiall’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione tempo per tempo vigente; inoltre, il giudice di legittimità può sindacare la sussunzione operata dall’impugnata sentenza, sempre nei limiti di una censura appropriata, negando – per dirla con la decisione delle SS.UU. n. 379/99 già citata – che un singolo elemento sintomatico possa fondare la riconduzione del rapporto in contestazione all'uno o all'altro tipo contrattuale, dovendo invece essere praticata una valutazione globale dei medesimi, quali “concordanti, gravi e precisi indici rivelatori” dell'effettività della sussistenza della subordinazione; 2.3. tuttavia chi ricorre per cassazione non può limitarsi ad opporre un diverso convincimento, criticando la sentenza impugnata per aver dato credito a talune circostanze, che si assumono prive di valore significativo, piuttosto che ad altre, ritenute al contrario più rilevanti, con ciò assumendo erroneamente di avere individuato vizi idonei a determinare l’annullamento della sentenza impugnata; come noto, infatti, al giudice di legittimità non è conferito il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, essendo del tutto estranea allo scrutinio di legittimità la funzione di procedere ad una nuova valutazione di merito attraverso l'autonoma disamina delle emergenze probatorie; in particolare, tanto più in giudizi nei quali la decisione è il frutto di selezione e valutazione di una pluralità di elementi, tutti concorrenti a supportare la prova del fatto principale, il ricorrente non può limitarsi a prospettare una spiegazione di tali fatti e delle risultanze istruttorie con una logica alternativa, pur in possibile o probabile corrispondenza alla realtà fattuale, poiché è necessario che tale spiegazione logica alternativa appaia come l'unica possibile (per tutte, sui limiti del sindacato di legittimità in tema di subordinazione, v. Cass. n. 11015 del 2016; successive conformi: v. Cass.n. 9157 del 2017; Cass. n. 9401 del 2017; Cass. n. 25383 del 2017; Cass.n. 32385 del 2019); 2.4. in conformità, ancora di recente è stato ribadito il seguente principio: “La valutazione circa la sussistenza degli elementi dai quali inferire l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato costituisce un accertamento di fatto, rispetto al quale il sindacato della Corte di cassazione è equiparabile al più generale sindacato sul ricorso al ragionamento presuntivo da parte del giudice di merito; pertanto, il giudizio relativo alla qualificazione di uno specifico rapporto come subordinato o autonomo è censurabile ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. solo per ciò che riguarda l'individuazione dei caratteri identificativi del lavoro subordinato, per come tipizzati dall'art. 2094 c.c., mentre è sindacabile nei limiti ammessi dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. allorché si proponga di criticare il ragionamento (necessariamente presuntivo) concernente la scelta e la ponderazione degli elementi di fatto, altrimenti denominati indici o criteri sussidiari di subordinazione, che hanno indotto il giudice del merito ad includere il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale” (Cass. n. 22846 del2022); 2.5. quanto poi alla possibilità di sostituire un rapporto di lavoro subordinato con un rapporto di lavoro autonomo, è stato affermato che, a tal fine, è necessario che all'univoca volontà delle parti di mutare il regime giuridico del rapporto si accompagni un effettivo mutamento delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, quale conseguenza del venir meno del vincolo di assoggettamento del lavoratore al datore di lavoro, dovendosi altrimenti presumere, con presunzione semplice, che il rapporto sia proseguito col regime precedente (cfr. Cass. n. 29000 del 2008; Cass.n. 14071 del 2002; Cass. n. 7310 del 2002); 3. la sentenza impugnata non si discosta dai principi di diritto innanzi esposti, né il ricorso, pur prospettando plurime violazioni di legge, individua realmente degli errori in diritto che sarebbero stati compiuti dalla Corte di Appello, neanche confrontandosi adeguatamente con il decisum, il quale non si fonda esclusivamente sul rilievo –comunque, come detto, rilevante –che il mutamento delle caratteristiche di un rapporto da subordinato ad autonomo dovesse essere offerto dal datore di lavoro, ma anche sull’accertamento che dalla “copiosa documentazione prodotta” era emerso che la [OSCURATO:PERSONA], anche dopo l’assunzione delle cariche di componente del consiglio di amministrazione, aveva continuato a svolgere le medesime mansioni di account director, dimostrando che tale attività era espletata “in assenza di autonomia organizzativa, pur nella specificità delle funzioni svolte”; si tratta di valutazione del compendio probatorio di competenza dei giudici del merito, mentre chi ricorre, nella sostanza, invoca una rivalutazione della vicenda storica, pretendendo così un sindacato che esorbita dai poteri di questo giudice di legittimità, peraltro in una ipotesi di cd. “doppia conforme”; 4.con il quarto motivo si denuncia: “violazione o falsa applicazione dell’art.2103 c.c. per avere la Corte d’Appello considerato non assorbibile il superminimo goduto dalla Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] nel corso dei rapporti oggetto di giudizio”; anche tale censura, subordinatamente proposta in ricorso, non si confronta con quanto ritenuto dalla Corte territoriale, agitando impropriamente la questione del cd. “superminimo assorbibile” che, piuttosto, rileva nelle ipotesi di riconoscimento del diritto del lavoratore a superiore qualifica; la sentenza impugnata, confermando anche in questo aspetto la sentenza di primo grado che aveva ritenuto l’irriducibilità della retribuzione originariamente pattuita dalle parti nella permanenza della medesima attività lavorativa, ha ritenuto che neanche fosse stato allegato dalle società un eventuale accordo sull’eccedenza migliorativa del compenso, per cui quanto dovuto non poteva essere unilateralmente diminuito dal datore di lavoro, e tale ratio decidendi non risulta adeguatamente censurata; 5.conclusivamente il ricorso deve essere respinto; le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna le parti ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese liquidate in euro 5.000,00, oltre euro 200,00 per spese, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versame