CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 maggio 2022
Cassazione n. 15877/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’ S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in personale del l.r. p.t., rappr. e dif. dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), ed elett. dom. presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 9, come da procura in calce dell’atto; -ricorrente– contro [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), elett. dom. presso lo studio Pagina 1 di 5 - RGN 24848/2019 estensore cons. m. ferro F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 24848/2019 Numero sezionale 3588/2022 Numero di raccolta generale 15877/2022 dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] n. 3, comeData pubblicazione 17/05/2022 da procura in calce all’atto; -controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA]’ S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore p.t.; -intimato- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Bari n. 1672/2019 in R.G. 593/2019, depositata il 25/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del dal Consigliere Relatore [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: 1. [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza della Corte di Appello di Bari n. 1672/2019 in R.G. 593/2019, depositata il 25/07/2019, che ne ha rigettato il reclamo proposto avverso la sentenza dichiarativa del proprio fallimento, emessa dal Tribunale di Bari 14.3.2019, n.32/19 su istanza del creditore [OSCURATO:SOCIETA]; 2. la Corte, sul presupposto della non contestazione del credito dell’istante e dell’insolvenza, ha rigettato il gravame, ritenendo: a) sussistenti i requisiti di fallibilità di cui all’art. 1, co. 2 l.f., compreso l’indebitamento complessivo di cui alla lett. c); b) strumentale la delibera assembleare del 20.2.2019, successiva all’udienza prefallimentare del giorno prima, con cui la società, e non i soci, rinunciava ‘al proprio debito’ di 155 mila euro, cioè alla restituzione del preteso finanziamento così in parte diminuito, con conseguente decremento dell’indebitamento rispetto al limite normativo dei 500.000 euro; c) anche la finalità di ‘ulteriore rafforzamento patrimoniale aziendale’ appariva incompatibile con lo stato di liquidazione, già decisa dalla società molti anni prima (il 1.9.2014); Pagina 2 di 5 - RGN 24848/2019 estensore cons. m. ferro F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 24848/2019 Numero sezionale 3588/2022 Numero di raccolta generale 15877/2022 3. avverso la decisione ricorre in cassazione, sulla base di un motivo,Data pubblicazione 17/05/2022 la società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, cui resiste, con controricorso, il creditore [OSCURATO:SOCIETA]., ulteriormente illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: 1. con il motivo, il ricorrente lamenta la violazione, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., dell’art. 1, co. 1, lett. c) l.f., degli artt. 1236, 1362 e ss. c.c., dell’art. 113 c.p.c. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia, censurando la sentenza impugnata quanto all’interpretazione del verbale assembleare, da cui risulterebbe una chiara remissione del debito da parte dei soci per finanziamenti già erogati oltre che, dalla sequenza dei bilanci, l’assenza degli altri indici-soglia dell’attivo e dei ricavi; l’atto unilaterale recettizio, senza necessità di forma solenne e soggiacendo ai canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., sarebbe stato, così, erroneamente ricostruito, emergendo, quantomeno tacitamente, la volontà dei soci di abdicare al credito vantato nei riguardi della società, anche desumibile dalla parziale coincidenza tra creditori e componenti degli organi sociali; ne derivava l’assenza del requisito di fallibilità di cui all’art. 1, co. 2, lett. c), l.f., con indebitamento inferiore ai €500.000, unitamente all’errore materiale presente in bilancio dove sono riportati debiti verso i fornitori in realtà estinti; 2. il motivo è fondato; nella premessa che una riconsiderazione dilatata dell’esposizione debitoria della società, quale pur rappresentata in dettaglio in controricorso, non può essere oggetto di dibattito processuale in questa sede, per la totale carenza di richiami nella pronuncia impugnata, questa Corte ravvisa nell’esame diretto dei soli elementi indicati dalla corte d’appello barese l’oggetto dell’impugnativa e della conseguente verifica di legittimità della decisione; 3. quest’ultima s’impernia nel disconoscimento, da un lato, della portata decrementativa delle poste passive ove riferite al debito di restituzione ai soci finanziatori; il diniego della effettività dell’atto remissorio appare frutto di motivazione apparente, perché contrastante con il significato univoco che la sufficiente ricognizione della volontà degli stessi ben può emergere in generale, Pagina 3 di 5 - RGN 24848/2019 estensore cons. m. ferro F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 24848/2019 Numero sezionale 3588/2022 Numero di raccolta generale 15877/2022 e come documentato nella fattispecie, dal tenore letterale dell’attoData pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA], laddove la corte ha invece argomentato, del tutto eccentricamente, sovraqualificando la delibera assembleare di una finalità incompatibile con lo stato di liquidazione e adducendo la criticità di un atto formato dopo la convocazione camerale; 4. il predetto verbale indica la “rinuncia parziale finanziamento soci infruttifero per € 155.000,00”, prosegue dando atto che tutti i soci sono presenti all’assemblea e così la delibera, ancorchè usi la formula di intestazione a sé stessa e non ai soci della rinuncia, chiaramente dà conto di quanto avvenuto nel corso della seduta; la corte, per converso, si è limitata al descritto richiamo meramente testuale, senza alcun esercizio critico interpretativo, cui pur era chiamata; sotto questo profilo, appare non rispettato il principio per cui la remissione del debito non richiede una forma solenne, in difetto di un'espressa previsione normativa, e può quindi essere desunta anche da una manifestazione tacita di volontà o da un comportamento concludente, «purchè siano tali da manifestare in modo univoco la volontà abdicativa del creditore, in quanto risultino da circostanze logicamente incompatibili con la volontà di avvalersi del diritto di credito» (Cass. 11749/2006, 13169/2000, 7717/2000, 5646/1994, indirizzo ripreso anche in Cass. 10124/2021, 9464/2020, 15268/2018); 5. dall’altro lato, la sentenza omette di dar conto delle rettifiche delle risultanze di bilancio, con poste passive in diminuzione, illustrate documentalmente dalla debitrice e non oggetto di alcun esame critico, nonostante la sommatoria di esse (per circa 30 mila euro), oltre alla sottrazione del credito dei soci (per poco più di 150 mila euro), deponesse per un possibile risultato entro soglia dell’indebitamento; quest’ultimo, come pacificamente inteso da orientamento di legittimità, va scrutinato avendo riguardo al momento della decisione (Cass. 21188/2021), non anche con riferimento al periodo di tempo corrispondente ai tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento (Cass. 3158/2018); 6. la complessiva violazione così accertata motiva la cassazione della sentenza, non avendo affrontato la corte d’appello nessun altro tema attinente ai presupposti della fallibilità, per i quali le astrattamente utili risultanze dello stato passivo non possono trovare ingresso nell’odierna disamina della vicenda, non Pagina 4 di 5 - RGN 24848/2019 estensore cons. m. ferro F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 24848/2019 Numero sezionale 3588/2022 Numero di raccolta generale 15877/2022 essendo appartenute al contraddittorio formalizzato nella sentenzaData pubblicazione 17/05/2022 impugnata; il ricorso è dunque accolto, con cassazione e rinvio alla Corte d’appello di Bari, anche per le spese del procedimento. P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese del procedimento. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 aprile 2022 il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA] 5 di 5 - RGN 24848/2019 estensore cons. m. ferro F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I