CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 09414/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 27064 del ruolo generale dell’anno 2018, proposto Da Agenzia delle entrate,in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale su foglio separato in calce al controricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso [OSCURATO:PERSONA], in Roma, Largo di [OSCURATO:PERSONA] n. 11; -controricorrente-; Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] 2009-2010 Art. 7 del d.l. n. 269/2003 per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna n. 562/11/2018, depositata in data 19 febbraio 2018, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 gennaio 2024 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. Rilevato che 1.La controversia attiene all’impugnativa degli atti di contestazione THBCOCE02329/2015 e THBCOCE02331/2015, per gli anni 2009-2010, emessi, ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 472/97, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di commercialista di [OSCURATO:SOCIETA]. e assunto coautore delle violazioni contestate alla società e ad [OSCURATO:PERSONA], in qualità di interponente ex art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600/73 e amministratore di fatto della detta società. 2.L’atto di contestazione traeva origine da un’attività ispettiva iniziata con indagini finanziarie svolte nei confronti della ditta [OSCURATO:PERSONA] (emittente nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. di fatture per operazioni inesistenti) e proseguita dalla Guardia di Finanza di Ravenna nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., conclusasi con p.v.c. del 28 aprile 2015 dal quale emergeva, attraverso l’operato dell’amministratore di fatto [OSCURATO:PERSONA] e del commercialista [OSCURATO:PERSONA], l’emissione e l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti da parte della società, al fine della creazione di crediti Iva fittizi da utilizzare per compensare indebitamente imposte e contributi. Dal controllo effettuato in capo a [OSCURATO:SOCIETA]., emergeva, altresì, la modifica, in poco meno di due anni, della compagine sociale (il rappresentante legale [OSCURATO:PERSONA] cedeva, il [OSCURATO:DATA_NASCITA], le proprie quote a [OSCURATO:PERSONA] il quale, a sua volta, cedeva le proprie quote in data 18.7.2011 a [OSCURATO:PERSONA], di nazionalità rumena) e, dunque, la fittizietà dello strumento societario utilizzato al fine di evadere il fisco attraverso l’occultamento delle scritture contabili e lo spostamento degli obblighi dichiarativi in capo a soggetti prestanome.3.Avverso gli atti di contestazione delle sanzioni, [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bologna che, con sentenza n. 135/01/2017, lo rigettava. 4.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 562/11/2018, depositata il 19 febbraio 2018, accoglieva l’appello del contribuente. 5.Avverso la suddetta sentenza, l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. 6.Resiste con controricorso il contribuente. Considerato che -con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 7 del d.l. n. 269/2003, 5,9 e 11 del d.lgs. n. 472/97, 37, comma 3, del d.P.R. n. 600/73 per avere il giudice a quo ritenuto che la limitazione della responsabilità alla sola persona giuridica, prevista dall’art. 7 del d.l. n. 269/2003, operasse anche nell’ipotesi di concorso di persone nella violazione di norme tributarie, disciplinato dall’art. 9 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, laddove già un’interpretazione letterale della norma (che parla di “rapporto fiscale”) deponeva per l’applicabilità dell’istituto soltanto nell’ambito dei rapporti interni società/legale rappresentante, con una piena compatibilità tra l’art. 7 del d.l. n. 269/2003 e 9 del d.lgs. n. 472/97.In particolare, ad avviso della ricorrente, il giudice di appello avrebbe escluso erroneamente l’applicazione dell’art. 37, comma 3, cit. (in merito al ruolo del Ravaglia), sebbene fosse irrilevante la rilevata circostanza della effettiva operatività della società, non coincidendo i concetti di società interposta e società non operativa stante la riferibilità dell’art. 37, comma 3 cit., anche ai casi di interposizione reale. Peraltro, secondo l’Agenzia, la responsabilità a titolo di concorso nell’illecito tributario sarebbe configurabile anche nell’ipotesi in cui il professionista (nella specie, commercialista) non abbia tratto alcun profitto dalla sua realizzazione; -con il secondo motivo, si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c. per avere la CTR ritenuto che l’Ufficio non avesse provato il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nelle violazioni fiscali commesse dalla società senza valutare globalmente e reciprocamente gli elementi indiziari portati dall’Ufficio (dichiarazioni del Ravaglia ai militari verificatori circa la predisposizione anticipata da parte del [OSCURATO:PERSONA] degli atti relativi alle operazioni di cessione delle quote societarie della CMI in vista del mutamento della compagine sociale; conoscenza del [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante e supposto prestanome nella compagine sociale di CMI, da parte del [OSCURATO:PERSONA], essendo cliente storico dello studio del commercialista; ruolo del [OSCURATO:PERSONA] di depositario e intermediario di società riconducibili a Gigliotti; individuazione ad opera del [OSCURATO:PERSONA] del consulente del lavoro [OSCURATO:PERSONA] al fine della domiciliazione della CMI e degli adempimenti IMPS e INAIL; documentazione rinvenuta presso lo studio del [OSCURATO:PERSONA]; cessione delle quote societarie in data 18.7.2011 e rinuncia al mandato professionale da parte del [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], soltanto 10 giorni prima della cessione delle quote societarie di CMI da [OSCURATO:PERSONA] al rumeno [OSCURATO:PERSONA]) denotanti la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alla gestione della società e la sua consapevolezza dell’attività illecita posta in essere dal Ravaglia attraverso la società interposta; -in data 18.12.2023, il controricorrente ha depositato istanza di riunione del presente procedimento a quelli recanti R.G. n. 27066/2018(tra l’AdE e il dott. [OSCURATO:PERSONA]) e R.G. n. 128/2023 e trattazione congiunta con questi ultimi alla pubblica udienza già fissata per il giorno 26/3/2024, rappresentando trattarsi della medesima questione della responsabilità del consulente quale coautore dell’illecito sanzionato (artt. 5, 9, 11 del D.lgs. 472/1997); -che appare opportuno rinviare il presente procedimento a nuovo ruolo per la trattazione congiunta con quelli recanti R.G. n. 27066/2018 (tra l’AdEe il dott. [OSCURATO:PERSONA]) e R.G. n. 128/2023(tra l’AdE e il dott. [OSCURATO:PERSONA] ) già fissati per l’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; PQM [OSCURATO:PERSONA] la causa a nuovo ruolo per la trattazione congiunta