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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 48312/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n.

Catania [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 1369/21 della Corte di appello di Catania del 19/05/2020 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto; sentito per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'acc:oglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catania ha confermato la decisione del G.u.p. del Tribunale di Catania del giorno 8 marzo 2019 con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di due anni e otto mesi di reclusione in ordine al delitto di cui agli artt. 110, 319, 321 cod. pen. per corruzione attiva nei confronti di due sottufficiali della Guardia di Finanza, in persona dei Mar.

Lgt. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], separatamente giudicati, fatto commesso in veste di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], società sottoposta all'epoca a controllo prima e poi a verifica fiscale, con l'obiettivo di abbreviarne l'esecuzione e ottenere una maggiore elasticità nella conduzione da parte degli ispettori.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che propone due articolati motivi di censura, di seguito sinteticamente esposti secondo le previsioni di cui all'art. 173, comma 1 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Col primo motivo, si prospetta violazione di legge sostanziale in relazione agli artt. 319 e 321 cod. pen. nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione in punto di mancata indicazione della condotta materiale infedele posta in essere dal pubblico ufficiale nonché del correlato beneficio per la società sottoposta a controllo fiscale.

Entrambe le sentenze, si sostiene, si sono sottratte al dovere di individuare l'atto contrario ai doveri d'ufficio posto in essere dal Mar.

Lgt. [OSCURATO:PERSONA] per favorire la [OSCURATO:SOCIETA] ed il conseguente vantaggio procurato alla società.

Non è stato, infatti, adeguatamente spiegato in cosa sia consistita la pretesa maggiore elasticità, l'ammorbidimento ovvero l'asserita accelerazione delle operazioni ispettive poste in essere dal pubblico ufficiale, denotando tali espressioni categorie astratte e indeterminate di comportamenti istituzionali infedeli, solo potenzialmente idonei ad integrare l'elemento costitutivo della fattispecie a condizione che ne siano, in concreto e di fatto, individuate le sottostanti condotte materiali.

La Corte di appello ha, inoltre, fatto propria la tesi, per la prima volta ipotizzata nel corpo della sentenza di primo grado, secondo cui l'accordo corruttivo avrebbe avuto ad oggetto, diversamente da quanto enunciato nel capo di imputazione, l'accelerazione dei tempi delle attività ispettive, ma ha omesso di individuare il contenuto di un segmento imprescindibile dell'elemento materiale del reato e cioè la condotta a mezzo della quale il Mar.

Giaccotto avrebbe accelerato - nella locuzione della sentenza stessa - le operazioni di polizia tributaria in corrispettivo della ricezione di una somma di denaro.

La Corte ha, inoltre, erroneamente ricondotto la pretesa accelerazione della procedura entro lo schema tipico del cd. stabile asservimento della funzione, omettendo, tuttavia, di esporre un solo argomento sul concreto manifestarsi della condotta del pubblico ufficiale che l'avrebbe in fatto determinata.

Non è stata, inoltre, individuata la situazione di vantaggio che siffatta condotta infedele avrebbe determinato per la società sottoposta a controllo fiscale.

La sentenza contiene, infatti, una manifesta contraddizione nella parte in cui afferma che l'elevazione dei rilievi per circa 300.000,00 euro rappresenterebbe un formidabile scudo difensivo nel caso di future contestazioni nei confronti del Mar.

Giaccotto e del collega Mar.

Saraceno, non avvedendosi che essa era il frutto di accertamenti di altri militari della Guardia di Finanza, ritenuti estranei all'accordo corruttivo, avvenuti nei giorni 22 e 25 novembre 2013, in cui Giaccotto non era presente presso la sede della verificata [OSCURATO:SOCIETA].

Altra manifestazione di illogicità della motivazione si registra in ordine alla peraltro non contestata 'dolosa accelerazione della procedura', dal momento che dagli atti emerge l'opposta circostanza che rispetto ad un iniziale controllo fiscale a carico della [OSCURATO:SOCIETA], il Comando territoriale della Guardia di Finanza dispose la trasformazione in verifica fiscale, implicante un allungamento di fatto dei tempi, per quanto riconnpreso nel termine finale preventivato di trenta giorni dall'inizio delle operazioni; in sintesi, dalle risultanze probatorie non emerge alcun riscontro rispetto alla tesi della dolosa accelerazione della procedura.

2.2. Col secondo motivo, si deducono vizi congiunti di motivazione in ordine al profilo della responsabilità soggettiva in capo all'odierno ricorrente.

Si allega che Santagati era solo il legale rappresentante e formale amministratore della [OSCURATO:SOCIETA], socio con altri in posizione minoritaria (23,95%), la maggioranza essendo detenuta da [OSCURATO:PERSONA] (50%) e dalle nipoti del ricorrente, Barbara e [OSCURATO:PERSONA] in misura ciascuna del 13,03%.

La chiamata di correo non lo ha coinvolto personalmente, non vi è una sola conversazione intercettata che lo abbia visto in veste di interlocutore, non vi è un solo riferimento alla sua persona nelle conversazioni intercorse inter alios, non sussiste alcun riscontro atto ad evidenziare un contatto, per quanto occasionale, tra lui e gli altri imputati in ordine alla contestata ipotesi accusatoria.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va rigettato, previa diversa qualificazione della condotta in addebito nei termini indicati in motivazione.

2. L'essenza intima delle censure svolte dal ricorrente consiste, invero, nel fatto che, sulla scorta delle risultanze probatorie acquisite al dibattimento, non è stato possibile individuare tanto la condotta materiale infedele posta in essere dal pubblico ufficiale (Mar.

Lgt. della Guardia di Finanza, [OSCURATO:PERSONA]) incaricato dell'accertamento fiscale nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] quanto il correlato beneficio per la società sottoposta a controllo.

Vale ricordare che la condotta materiale ascritta al ricorrente è di avere incaricato un soggetto terzo, il rag. [OSCURATO:PERSONA], di consegnare la somma di denaro costituente il prezzo della corruzione al Mar. della Guardia di [OSCURATO:PERSONA], intermediario a sua volta per conto del collega Giaccotto.

Il ricorso si diffonde in maniera analitica sul tema dell'impossibilità di individuare, quale atto contrario ai doveri d'ufficio, l'accelerazione dei tempi della 'verifica' fiscale, in cui il competente Comando della Guardia di Finanza aveva disposto di tramutare l'originario 'controllo' avviato nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA].

Il capo d'imputazione, infatti, indica come violazioni dei doveri d'ufficio la conclusione della verifica con maggiore elasticità e l'assunzione da parte dei verificatori di un atteggiamento più morbido nell'esecuzione della stessa ed il Collegio condivide entrambi gli assunti difensivi secondo cui il tema della accelerazione dei tempi è stato introdotto nell'oggetto della verifica giudiziale solo all'esito della sentenza di primo grado, mentre le indicazioni di cui alla contestazione evocano, come deduce il ricorrente, mere categorie astratte e indeterminate di comportamenti istituzionali infedeli, solo potenzialmente idonei ad integrare l'elemento costitutivo della fattispecie di reato.

Se, dunque, la prospettazione difensiva risulta condivisibile sul sostanziale fallimento della individuazione dell'atto contrario ai doveri di ufficio, risulta infondata quanto alle conseguenze che da tale situazione vorrebbe far discendere.

Il ricorrente sostiene, infatti, che venuta meno la possibilità di ricondurre la pretesa accelerazione della procedura entro lo schema tipico del cd. stabile asservimento della funzione, la Corte di appello abbia omesso di esporre un solo argomento sul concreto manifestarsi della condotta del pubblico ufficiale che l'avrebbe in fatto determinata.La tesi è, come anzidetto, infondata.

Nel caso, infatti, in cui sia comprovato - come nel caso di specie - il rapporto sinallagrnatico tra promessa e/o dazione dell'utilità e svolgimento della funzione pubblica, ma non sia stato possibile enucleare la concreta condotta contraria ai doveri di ufficio, resta configurabile il diverso e meno grave reato di cui all'art.318 cod. pen., del resto evocato dallo stesso ricorrente anche se con la diversa finalità di escluderne la sussistenza nella fattispecie.

Se, dunque, anche sulla scorta di alcune censure difensive, deve riconoscersi l'impossibilità di individuare l'atto contrario ai doveri di ufficio posto in rapporto di scambio con la consegna del denaro ai finanzieri infedeli, ciò non comporta affatto l'assenza di rilevanza penale della condotta ascritta al corruttore.

La giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha, infatti, recentemente affermato il condivisibile principio che il delitto di corruzione per l'esercizio della funzione pubblica, di cui all'art. 318 cod. pen. come novellato dalla

I. 6 novembre 2012, n. 190, si differenzia da quello di corruzione propria, di cui all'art. 319 cod. pen., poiché ha natura di reato di pericolo, sanzionando la presa in carico, da parte del pubblico funzionario, di un interesse privato dietro una dazione o promessa indebita, senza che sia necessaria l'individuazione del compimento di uno specifico atto d'ufficio (Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555).

Ma dire che non è necessaria l'individuazione del compimento di uno specifico atto di ufficio equivale a sostenere che il riconoscimento dell'impossibilità di procedervi, fermo l'accertamento del rapporto sinallagmatico nei termini indicati, comporta in ogni caso l'applicazione dell'art. 318 cod. pen.

È stato, inoltre, ulteriormente affermato il principio secondo cui integra il reato di corruzione per l'esercizio della funzione ex art. 318 cod. pen. la promessa o dazione indebita di somme di danaro o di altre utilità in favore del pubblico ufficiale che sia sinallagmaticamente connessa all'esercizio della funzione, ancorché finalizzata al compimento di un unico e specifico atto non contrario ai doveri di ufficio, non richiedendosi necessariamente che l'asservimento dell'agente all'interesse privato si sia protratto nel tempo (Sez. 6, n. 33251 del 26/05/2021, P.G. in proc.

Crocetta, Rv. 281844).

Da ciò la conseguenza che sotto il profilo probatorio non è necessario stabilire l'abitualità o la reiterazione nel tempo della condotta del pubblico ufficiale, essendo sufficiente anche il compimento di un atto non contrario ai doveri di ufficio, nella specie individuabile nella conduzione del controllo fiscale in termini conformi ai doveri di istituto, a prescindere dalle assicurazioni o, se si vuole, dalle millanterie fornite dal Mar.

Giaccotto al collega Saraceno sul fatto che 'era tutto a posto'.Alla luce della suddetta qualificazione normativa della condotta, perde, infine, rilevanza il tema dell'omessa individuazione della situazione di vantaggio che la condotta del pubblico ufficiale avrebbe determinato per la società sottoposta a controllo e poi a verifica fiscale.

Dalla sentenza risulta, in effetti, che la supposta, ma indimostrata chiusura in tempi rapidi della verifica fiscale - che dovendo essere programmaticamente contenuta entro trenta giorni, prorogabili di altri trenta, venne completata in ventuno giorni dal 6 al 27 novembre 2013, concludendosi qualche giorno dopo rispetto a quello (23 novembre) in cui avvenne il passaggio del denaro tra gli intermediari - non comportò alla fine alcun vantaggio per la società verificata, dal momento che, come anticipato, dopo l'avvio del controllo che non aveva portato alla formulazione di rilievi, il Comando territoriale della Guardia di Finanza aveva ordinato di procedere ad una vera e propria verifica fiscale da cui trassero origine contestazioni per circa 300.000,00 euro, della cui sorte in sede di contenzioso non è dato sapere.

La promessa o come nella specie la dazione dell'utilità hanno, piuttosto, ricompensato l'esercizio della funzione pubblica di ispezione in vista di eventuali futuri atteggiamenti del pubblico ufficiale contrari ai doveri di istituto

3. Il secondo motivo di censura, vedente sulla posizione soggettiva del ricorrente è, invece, intrinsecamente inammissibile poiché finisce per contestare il contenuto delle risultanze probatorie sulla scorta delle quali ne è stata affermata la responsabilità come corruttore attivo e autore, attraverso il rag.

Alonzo, dell'iniziativa di proporre l'accordo illecito ai finanzieri infedeli.

Da ciò la corretta impostazione concettuale della Corte di merito di ritenere irrilevanti le deduzioni degli appellanti circa la necessità di riqualificare la condotta in termini di concussione (art. 317 cod. pen) o induzione indebita (art. 319-quater cod. pen.), evidenziando, anzi, la sentenza che nessuna forma di velata prevaricazione venne posta in essere dal pubblico ufficiale intermediario Saraceno, all'uopo contattato dall'Alonzo proprio per le eventuali conseguenze derivanti dalla verifica nei confronti dell'[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] del resto argomento logicamente ineccepibile quello che, pur non essendo emerse prove che il ricorrente avesse preso personalmente parte alle trattative e che nessuno lo avesse formalmente chiamato in correità, l'esborso di denaro avvenne indubitabilmente per conto della [OSCURATO:SOCIETA], mentre era in corso la verifica fiscale a carico della società di cui il ricorrente era amministratore unico e legale rappresentante, con poteri di gestione effettivi e non formali, risultando più volte presente in azienda nel corso della verifica, per quanto detentore solo di una quota minoritaria (23,95 °h) del capitale sociale.• I rapporti tra ricorrente e il rag.

Alonzo (non dipendente della [OSCURATO:SOCIETA]) sono, inoltre, risultati comprovati anche dalla perquisizione dello studio del professionista (pag. 37 sent.), consentendo di stabilire che da un circa un anno questi svolgeva funzioni di commercialista della società.

La sentenza impugnata dà, infine, conto della circostanza che Alonzo era a sua volta parte integrante di un sistema organizzato di corruttela messo in piedi dai finanzieri infedeli Saraceno e Giaccotto, ragion per cui ogni volta che veniva avviava una verifica fiscale, gli intermediari tra i pubblici ufficiali e i titolari delle società interessate finivano per essere rappresentati alternativamente dall'Alonzo e da un altro commercialista ([OSCURATO:PERSONA]), la circostanza essendo emersa da altre inchieste giudiziarie per corruzione oltre ad essere stata ammessa per effetto della confessione dello stesso Mar.

Lgt.

Saraceno.

4. La diversa qualificazione giuridica della condotta rende necessario il rinvio ad altra sezione della Corte territoriale affinché, ferma la statuizione in ordine alla responsabilità penale ed alla qualificazione dei fatti ascritti all'imputato (Sez.

U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258654), ridetermini la pena alla luce della diversa cornice sanzionatoria prevista dall'art. 318 cod. pen.: il ricorso va, invece, rigettato nel resto.

P. Q. MI.

Qualificato il reato contestato ai sensi degli artt. 110, 313 e 321 cod. pen., dichiara definitivo l'accertamento di responsabilità e manda ad altra sezione della Corte di appello di Catania per la rideterminazione della pena.

Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso, 22 aprile 2022 Il consigliere eSti,h•n5ore — [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] 2 0 D I C 2022 EFtr Do L CORTE DI CASSAZIONE U.R.P.

CENTR.ALE , U .7.-- ' '."-I''' "»,--\ ti) .i._ U ‘; •L'',1/4.' k,...., ( i Q 1,- \ .:) \,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. Catania [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 1369/21 della Corte di appello di Catania del 19/05/2020 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto; sentito per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'acc:oglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catania ha confermato la decisione del G.u.p. del Tribunale di Catania del giorno 8 marzo 2019 con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di due anni e otto mesi di reclusione in ordine al delitto di cui agli artt. 110, 319, 321 cod. pen. per corruzione attiva nei confronti di due sottufficiali della Guardia di Finanza, in persona dei Mar. Lgt. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], separatamente giudicati, fatto commesso in veste di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], società sottoposta all'epoca a controllo prima e poi a verifica fiscale, con l'obiettivo di abbreviarne l'esecuzione e ottenere una maggiore elasticità nella conduzione da parte degli ispettori. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che propone due articolati motivi di censura, di seguito sinteticamente esposti secondo le previsioni di cui all'art. 173, comma 1 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Col primo motivo, si prospetta violazione di legge sostanziale in relazione agli artt. 319 e 321 cod. pen. nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione in punto di mancata indicazione della condotta materiale infedele posta in essere dal pubblico ufficiale nonché del correlato beneficio per la società sottoposta a controllo fiscale. Entrambe le sentenze, si sostiene, si sono sottratte al dovere di individuare l'atto contrario ai doveri d'ufficio posto in essere dal Mar. Lgt. [OSCURATO:PERSONA] per favorire la [OSCURATO:SOCIETA] ed il conseguente vantaggio procurato alla società. Non è stato, infatti, adeguatamente spiegato in cosa sia consistita la pretesa maggiore elasticità, l'ammorbidimento ovvero l'asserita accelerazione delle operazioni ispettive poste in essere dal pubblico ufficiale, denotando tali espressioni categorie astratte e indeterminate di comportamenti istituzionali infedeli, solo potenzialmente idonei ad integrare l'elemento costitutivo della fattispecie a condizione che ne siano, in concreto e di fatto, individuate le sottostanti condotte materiali. La Corte di appello ha, inoltre, fatto propria la tesi, per la prima volta ipotizzata nel corpo della sentenza di primo grado, secondo cui l'accordo corruttivo avrebbe avuto ad oggetto, diversamente da quanto enunciato nel capo di imputazione, l'accelerazione dei tempi delle attività ispettive, ma ha omesso di individuare il contenuto di un segmento imprescindibile dell'elemento materiale del reato e cioè la condotta a mezzo della quale il Mar. Giaccotto avrebbe accelerato - nella locuzione della sentenza stessa - le operazioni di polizia tributaria in corrispettivo della ricezione di una somma di denaro. La Corte ha, inoltre, erroneamente ricondotto la pretesa accelerazione della procedura entro lo schema tipico del cd. stabile asservimento della funzione, omettendo, tuttavia, di esporre un solo argomento sul concreto manifestarsi della condotta del pubblico ufficiale che l'avrebbe in fatto determinata. Non è stata, inoltre, individuata la situazione di vantaggio che siffatta condotta infedele avrebbe determinato per la società sottoposta a controllo fiscale. La sentenza contiene, infatti, una manifesta contraddizione nella parte in cui afferma che l'elevazione dei rilievi per circa 300.000,00 euro rappresenterebbe un formidabile scudo difensivo nel caso di future contestazioni nei confronti del Mar. Giaccotto e del collega Mar. Saraceno, non avvedendosi che essa era il frutto di accertamenti di altri militari della Guardia di Finanza, ritenuti estranei all'accordo corruttivo, avvenuti nei giorni 22 e 25 novembre 2013, in cui Giaccotto non era presente presso la sede della verificata [OSCURATO:SOCIETA]. Altra manifestazione di illogicità della motivazione si registra in ordine alla peraltro non contestata 'dolosa accelerazione della procedura', dal momento che dagli atti emerge l'opposta circostanza che rispetto ad un iniziale controllo fiscale a carico della [OSCURATO:SOCIETA], il Comando territoriale della Guardia di Finanza dispose la trasformazione in verifica fiscale, implicante un allungamento di fatto dei tempi, per quanto riconnpreso nel termine finale preventivato di trenta giorni dall'inizio delle operazioni; in sintesi, dalle risultanze probatorie non emerge alcun riscontro rispetto alla tesi della dolosa accelerazione della procedura. 2.2. Col secondo motivo, si deducono vizi congiunti di motivazione in ordine al profilo della responsabilità soggettiva in capo all'odierno ricorrente. Si allega che Santagati era solo il legale rappresentante e formale amministratore della [OSCURATO:SOCIETA], socio con altri in posizione minoritaria (23,95%), la maggioranza essendo detenuta da [OSCURATO:PERSONA] (50%) e dalle nipoti del ricorrente, Barbara e [OSCURATO:PERSONA] in misura ciascuna del 13,03%. La chiamata di correo non lo ha coinvolto personalmente, non vi è una sola conversazione intercettata che lo abbia visto in veste di interlocutore, non vi è un solo riferimento alla sua persona nelle conversazioni intercorse inter alios, non sussiste alcun riscontro atto ad evidenziare un contatto, per quanto occasionale, tra lui e gli altri imputati in ordine alla contestata ipotesi accusatoria.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va rigettato, previa diversa qualificazione della condotta in addebito nei termini indicati in motivazione. 2. L'essenza intima delle censure svolte dal ricorrente consiste, invero, nel fatto che, sulla scorta delle risultanze probatorie acquisite al dibattimento, non è stato possibile individuare tanto la condotta materiale infedele posta in essere dal pubblico ufficiale (Mar. Lgt. della Guardia di Finanza, [OSCURATO:PERSONA]) incaricato dell'accertamento fiscale nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] quanto il correlato beneficio per la società sottoposta a controllo. Vale ricordare che la condotta materiale ascritta al ricorrente è di avere incaricato un soggetto terzo, il rag. [OSCURATO:PERSONA], di consegnare la somma di denaro costituente il prezzo della corruzione al Mar. della Guardia di [OSCURATO:PERSONA], intermediario a sua volta per conto del collega Giaccotto. Il ricorso si diffonde in maniera analitica sul tema dell'impossibilità di individuare, quale atto contrario ai doveri d'ufficio, l'accelerazione dei tempi della 'verifica' fiscale, in cui il competente Comando della Guardia di Finanza aveva disposto di tramutare l'originario 'controllo' avviato nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. Il capo d'imputazione, infatti, indica come violazioni dei doveri d'ufficio la conclusione della verifica con maggiore elasticità e l'assunzione da parte dei verificatori di un atteggiamento più morbido nell'esecuzione della stessa ed il Collegio condivide entrambi gli assunti difensivi secondo cui il tema della accelerazione dei tempi è stato introdotto nell'oggetto della verifica giudiziale solo all'esito della sentenza di primo grado, mentre le indicazioni di cui alla contestazione evocano, come deduce il ricorrente, mere categorie astratte e indeterminate di comportamenti istituzionali infedeli, solo potenzialmente idonei ad integrare l'elemento costitutivo della fattispecie di reato. Se, dunque, la prospettazione difensiva risulta condivisibile sul sostanziale fallimento della individuazione dell'atto contrario ai doveri di ufficio, risulta infondata quanto alle conseguenze che da tale situazione vorrebbe far discendere. Il ricorrente sostiene, infatti, che venuta meno la possibilità di ricondurre la pretesa accelerazione della procedura entro lo schema tipico del cd. stabile asservimento della funzione, la Corte di appello abbia omesso di esporre un solo argomento sul concreto manifestarsi della condotta del pubblico ufficiale che l'avrebbe in fatto determinata.La tesi è, come anzidetto, infondata. Nel caso, infatti, in cui sia comprovato - come nel caso di specie - il rapporto sinallagrnatico tra promessa e/o dazione dell'utilità e svolgimento della funzione pubblica, ma non sia stato possibile enucleare la concreta condotta contraria ai doveri di ufficio, resta configurabile il diverso e meno grave reato di cui all'art.318 cod. pen., del resto evocato dallo stesso ricorrente anche se con la diversa finalità di escluderne la sussistenza nella fattispecie. Se, dunque, anche sulla scorta di alcune censure difensive, deve riconoscersi l'impossibilità di individuare l'atto contrario ai doveri di ufficio posto in rapporto di scambio con la consegna del denaro ai finanzieri infedeli, ciò non comporta affatto l'assenza di rilevanza penale della condotta ascritta al corruttore. La giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha, infatti, recentemente affermato il condivisibile principio che il delitto di corruzione per l'esercizio della funzione pubblica, di cui all'art. 318 cod. pen. come novellato dalla I. 6 novembre 2012, n. 190, si differenzia da quello di corruzione propria, di cui all'art. 319 cod. pen., poiché ha natura di reato di pericolo, sanzionando la presa in carico, da parte del pubblico funzionario, di un interesse privato dietro una dazione o promessa indebita, senza che sia necessaria l'individuazione del compimento di uno specifico atto d'ufficio (Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555). Ma dire che non è necessaria l'individuazione del compimento di uno specifico atto di ufficio equivale a sostenere che il riconoscimento dell'impossibilità di procedervi, fermo l'accertamento del rapporto sinallagmatico nei termini indicati, comporta in ogni caso l'applicazione dell'art. 318 cod. pen. È stato, inoltre, ulteriormente affermato il principio secondo cui integra il reato di corruzione per l'esercizio della funzione ex art. 318 cod. pen. la promessa o dazione indebita di somme di danaro o di altre utilità in favore del pubblico ufficiale che sia sinallagmaticamente connessa all'esercizio della funzione, ancorché finalizzata al compimento di un unico e specifico atto non contrario ai doveri di ufficio, non richiedendosi necessariamente che l'asservimento dell'agente all'interesse privato si sia protratto nel tempo (Sez. 6, n. 33251 del 26/05/2021, P.G. in proc. Crocetta, Rv. 281844). Da ciò la conseguenza che sotto il profilo probatorio non è necessario stabilire l'abitualità o la reiterazione nel tempo della condotta del pubblico ufficiale, essendo sufficiente anche il compimento di un atto non contrario ai doveri di ufficio, nella specie individuabile nella conduzione del controllo fiscale in termini conformi ai doveri di istituto, a prescindere dalle assicurazioni o, se si vuole, dalle millanterie fornite dal Mar. Giaccotto al collega Saraceno sul fatto che 'era tutto a posto'.Alla luce della suddetta qualificazione normativa della condotta, perde, infine, rilevanza il tema dell'omessa individuazione della situazione di vantaggio che la condotta del pubblico ufficiale avrebbe determinato per la società sottoposta a controllo e poi a verifica fiscale. Dalla sentenza risulta, in effetti, che la supposta, ma indimostrata chiusura in tempi rapidi della verifica fiscale - che dovendo essere programmaticamente contenuta entro trenta giorni, prorogabili di altri trenta, venne completata in ventuno giorni dal 6 al 27 novembre 2013, concludendosi qualche giorno dopo rispetto a quello (23 novembre) in cui avvenne il passaggio del denaro tra gli intermediari - non comportò alla fine alcun vantaggio per la società verificata, dal momento che, come anticipato, dopo l'avvio del controllo che non aveva portato alla formulazione di rilievi, il Comando territoriale della Guardia di Finanza aveva ordinato di procedere ad una vera e propria verifica fiscale da cui trassero origine contestazioni per circa 300.000,00 euro, della cui sorte in sede di contenzioso non è dato sapere. La promessa o come nella specie la dazione dell'utilità hanno, piuttosto, ricompensato l'esercizio della funzione pubblica di ispezione in vista di eventuali futuri atteggiamenti del pubblico ufficiale contrari ai doveri di istituto 3. Il secondo motivo di censura, vedente sulla posizione soggettiva del ricorrente è, invece, intrinsecamente inammissibile poiché finisce per contestare il contenuto delle risultanze probatorie sulla scorta delle quali ne è stata affermata la responsabilità come corruttore attivo e autore, attraverso il rag. Alonzo, dell'iniziativa di proporre l'accordo illecito ai finanzieri infedeli. Da ciò la corretta impostazione concettuale della Corte di merito di ritenere irrilevanti le deduzioni degli appellanti circa la necessità di riqualificare la condotta in termini di concussione (art. 317 cod. pen) o induzione indebita (art. 319-quater cod. pen.), evidenziando, anzi, la sentenza che nessuna forma di velata prevaricazione venne posta in essere dal pubblico ufficiale intermediario Saraceno, all'uopo contattato dall'Alonzo proprio per le eventuali conseguenze derivanti dalla verifica nei confronti dell'[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] del resto argomento logicamente ineccepibile quello che, pur non essendo emerse prove che il ricorrente avesse preso personalmente parte alle trattative e che nessuno lo avesse formalmente chiamato in correità, l'esborso di denaro avvenne indubitabilmente per conto della [OSCURATO:SOCIETA], mentre era in corso la verifica fiscale a carico della società di cui il ricorrente era amministratore unico e legale rappresentante, con poteri di gestione effettivi e non formali, risultando più volte presente in azienda nel corso della verifica, per quanto detentore solo di una quota minoritaria (23,95 °h) del capitale sociale.• I rapporti tra ricorrente e il rag. Alonzo (non dipendente della [OSCURATO:SOCIETA]) sono, inoltre, risultati comprovati anche dalla perquisizione dello studio del professionista (pag. 37 sent.), consentendo di stabilire che da un circa un anno questi svolgeva funzioni di commercialista della società. La sentenza impugnata dà, infine, conto della circostanza che Alonzo era a sua volta parte integrante di un sistema organizzato di corruttela messo in piedi dai finanzieri infedeli Saraceno e Giaccotto, ragion per cui ogni volta che veniva avviava una verifica fiscale, gli intermediari tra i pubblici ufficiali e i titolari delle società interessate finivano per essere rappresentati alternativamente dall'Alonzo e da un altro commercialista ([OSCURATO:PERSONA]), la circostanza essendo emersa da altre inchieste giudiziarie per corruzione oltre ad essere stata ammessa per effetto della confessione dello stesso Mar. Lgt. Saraceno. 4. La diversa qualificazione giuridica della condotta rende necessario il rinvio ad altra sezione della Corte territoriale affinché, ferma la statuizione in ordine alla responsabilità penale ed alla qualificazione dei fatti ascritti all'imputato (Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258654), ridetermini la pena alla luce della diversa cornice sanzionatoria prevista dall'art. 318 cod. pen.: il ricorso va, invece, rigettato nel resto. P. Q. MI. Qualificato il reato contestato ai sensi degli artt. 110, 313 e 321 cod. pen., dichiara definitivo l'accertamento di responsabilità e manda ad altra sezione della Corte di appello di Catania per la rideterminazione della pena. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso, 22 aprile 2022 Il consigliere eSti,h•n5ore — [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] 2 0 D I C 2022 EFtr Do L CORTE DI CASSAZIONE U.R.P. CENTR.ALE , U .7.-- ' '."-I''' "»,--\ ti) .i._ U ‘; •L'',1/4.' k,...., ( i Q 1,- \ .:) \,
Sentenza Cassazione n. 48312/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris