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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 00575/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29643/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già DoBankS.p.a.), in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di procuratrice dell'[OSCURATO:SOCIETA]., rappresentatae difesa dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in Roma, viale B. Buozzi, n.77; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; –intimati – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Roma n. 3908/20, depositata il 4 agosto 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 dicembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che la Gi.Pi.

Autotrasporti di [OSCURATO:PERSONA] C. propose op- posizione avverso il decreto ingiuntivo n. 13563/10, emesso il 18 giugno 2010 su ricorso dell'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., con cuiil Tribunale di Roma le aveva intimato il pagamento della somma di Euro 48.226,36, oltre interessi, a titolo di saldo debitore del conto corrente ad essa intestato; che il predetto giudizio fu riunito a quello promosso dalla GiPi nei confronti dell'UnicreditS.p.a., in qualità di avente causa dell'[OSCURATO:PERSONA] di Roma, avente ad oggetto l'accertamento del credito vantato dalla società in virtù del medesimo rapporto di conto corrente, con la condanna della Banca al paga- mento della somma di Euro 52.528,00, oltre interessi; che il giudizio, dichiarato interrotto a causa dell'intervenuta cancellazione della GiPi dal Registro delle Imprese, fu riassunto da [OSCURATO:PERSONA] e Gian- carlo Pitzalis, in qualità di soci della società attrice; che con sentenza del 14 marzo 2018 il Tribunale accolse l'opposizione al decreto ingiuntivo, disponendone la revoca, rigettò la domanda proposta dalla Unicredit, accolse quella proposta dalla GiPi e condannò l'Unicredit al paga- mento della somma di Euro 52.528,00; che l'appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di mandataria della Unicredit, è stato rigettato dalla Corte d'appello di Roma con sentenza del 4 agosto 2020; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA]), per due motivi; che la Cavalleri ed il Pitzalis non hannosvolto attività difensiva.

Considerato checon il primo motivo d'impugnazione la ricorrente denun- cia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 50 cod. proc. civ. e degli artt. 2272 n. 4 e 2495, secondo comma, cod. civ., censurando la sentenza impu- gnata nella parte in cui ha riconosciuto alla Cavalleri ed al Pitzalis la legitti- mazione a riassumere il giudizio, a seguito della cancellazione della GiPi dal Registro delle Imprese, senza considerare che tale evento, il quale determina l'estinzione della società, implica la volontà di non esperire o proseguire le azioni di pertinenza della stessa, e preclude quindi il subingresso dei soci nei giudizi già pendenti;che, ad avviso della ricorrente, il Pitzalis e la Cavalleri non avevano alcun interesse alla riassunzionedel giudizio di opposizione, essendo il primo anche egli destinatario del medesimo decreto ingiuntivo, nei confronti del quale ave- va proposto autonomamente opposizione, in qualità di fideiussore, e la se- conda del tutto estranea al credito azionato nel procedimento monitorio; che nel giudizio di opposizione la GiPi non aveva proposto domanda ri- convenzionale, essendo il suo credito emerso soltanto a seguito della c.t.u. espletata nel corso dell'istruttoria, mentre la domanda di accertamento del credito separatamente proposta e poi riunita all'opposizione non era trasmis- sibile ai soci, in quanto avanzata successivamenteall'estinzione della società; che con il secondo motivo la ricorrente insiste sulla violazione e la falsa applicazione dell'art. 50 cod. proc. civ. e degli artt. 2272 n. 4 e 2495, secondo comma, cod. civ., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha qualificato la riassunzione del giudizio da parte della Cavalleri e del Pitzalis come domanda autonoma di accertamento del credito vantato dalla GiPi, senza tener conto della nullità insanabile della domanda da quest'ultima pro- posta e del relativo procedimento, in quanto promosso successivamente all'e- stinzione della società, nonché dell'interesse di mero fatto vantato dal socio rispetto alle pretese avanzate dalla società o a quelle fatte valere nei confronti della stessa; che i due motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad og- getto questioni intimamente connesse, sono infondati; che, a fondamento della decisione, la Corte territoriale ha correttamente richiamato il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, a seguito della riforma del diritto societario attuata dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, con- seguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale a) l e obbligazion i della società non si estinguono, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisconoai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali,b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comu- nione indivisa, fatta eccezione per le mere pretese, ancorché azionate o azio- nabili in giudizio, e per i crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale oextragiudi- ziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di rite- nere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo (cfr. Cass., Sez.

Un., 12/03/2013, nn. 6070 e 6071); che, sulla base del predetto principio, deve ritenersi condivisibile il rico- noscimento della legittimazione del Pitzalis e della Cavalleri a proseguire il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dalla GiPi, essendo stato accertato che entrambi gl'intimati erano soci ed il primo anche ammini- stratore della società opponente, e dovendo quindi ritenersi che gli stessi fos- sero tenuti a rispondere illimitatamente per il debito derivante dal rapporto di conto corrente dalla stessa intrattenuto con la Banca; che nessun rilievo può assumere, in contrario, la circostanza, fatta valere dall'Unicredit,che il Pitzalis fosse tenuto a rispondere del medesimo debito anche in qualità di fideiussoredella GiPi ed avesse proposto separatamente opposizione avverso il medesimo decreto ingiuntivo, emesso anche nei suoi confronti, essendo la predetta responsabilitàe la relativa domanda fondate su un titolo distinto ed autonomo rispetto a quello fatto valere dalla Banca nei confronti della società, la cui connessione con quest'ultimo non incide né sulla validità del presente giudizio né sulla legittimazione del Pitzalis a rias- sumerlo in qualità di socio, potendo al piùgiustificarne la riunione delle due opposizioni,in concreto mai disposta; che non può invece trovare ingresso, in questa sede, la censura sollevata dalla ricorrente in ordine alla legittimazione della Cavalleri alla riassunzione del giudizio, trattandosi di una questione non esaminata nella sentenza im- pugnata, che implica un accertamento di fatto in ordine alla sussistenza della qualità di sociodell'intimata, e non essendo stato dedotto né dimostrato che la stessa sia stata ritualmente sollevata nel corso del giudizio di merito; che correttamente, inoltre,la sentenza impugnata ha riconosciuto la le- gittimazione della Cavalleri e del Pitzalis a proporre, in qualità di soci della GiPi, la domanda di accertamento del credito vantato da quest'ultima nei con- fronti della Banca, essendo stato accertato che la cancellazione della società dal Registro delle Imprese non aveva avuto luogo a seguito di una procedura di liquidazione, ma d'ufficio, con la conseguente esclusione della possibilità di ricollegare alla stessa un'implicita rinuncia ai crediti di pertinenza della so- cietà; che tale conclusione trova conforto nel principio, enunciato dalla giuri- sprudenza di legittimità, secondo cui la cancellazione della società dal registro delle imprese (tanto più se si tratta di cancellazione d'ufficio ai sensi dell'art. 2490,ultimo comma cod. civ.) non comporta l'automatica rinuncia al credito controverso, atteso che la regola è la successione in favore dei soci dei residui attivi, fatta eccezione per il caso di remissione del debito ai sensi dell'art.1236 cod. civ., la quale dev'essere tuttavia allegata e provata con rigore da chi intenda farla valere, dimostrando tutti i presupposti della fattispecie, ossia l'inequivoca volontà remissoria e la destinazione della dichiarazione ad uno specifico creditore(cfr. Cass., Sez.

VI, 31/12/2020, n. 30075; v. anche Cass., Sez.

I, 22/05/2020, n. 9464); che non possono invece trovare ingresso, in questa sede, le censure ri- guardanti la qualificazione dell'atto di riassunzione come atto introduttivo di una nuova domanda, proposta dai soci in luogo di quella precedentemente avanzata dalla società estinta, trattandosi di un'operazione che implica l'in- terpretazione dell'atto di riassunzione, e quindi un'indagine di fatto riservata al giudice di merito, il cui risultato è sindacabile in sede di legittimità esclusi- vamente per incongruenza ed illogicità della motivazione, nella specie nep- pure dedotte (cfr. Cass., Sez. lav., 14/03/2006, n. 5491); che il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al re- golamento delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione degli intimati.

P.Q.M. rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29643/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già DoBankS.p.a.), in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di procuratrice dell'[OSCURATO:SOCIETA]., rappresentatae difesa dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in Roma, viale B. Buozzi, n.77; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; –intimati – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Roma n. 3908/20, depositata il 4 agosto 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 dicembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che la Gi.Pi. Autotrasporti di [OSCURATO:PERSONA] C. propose op- posizione avverso il decreto ingiuntivo n. 13563/10, emesso il 18 giugno 2010 su ricorso dell'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., con cuiil Tribunale di Roma le aveva intimato il pagamento della somma di Euro 48.226,36, oltre interessi, a titolo di saldo debitore del conto corrente ad essa intestato; che il predetto giudizio fu riunito a quello promosso dalla GiPi nei confronti dell'UnicreditS.p.a., in qualità di avente causa dell'[OSCURATO:PERSONA] di Roma, avente ad oggetto l'accertamento del credito vantato dalla società in virtù del medesimo rapporto di conto corrente, con la condanna della Banca al paga- mento della somma di Euro 52.528,00, oltre interessi; che il giudizio, dichiarato interrotto a causa dell'intervenuta cancellazione della GiPi dal Registro delle Imprese, fu riassunto da [OSCURATO:PERSONA] e Gian- carlo Pitzalis, in qualità di soci della società attrice; che con sentenza del 14 marzo 2018 il Tribunale accolse l'opposizione al decreto ingiuntivo, disponendone la revoca, rigettò la domanda proposta dalla Unicredit, accolse quella proposta dalla GiPi e condannò l'Unicredit al paga- mento della somma di Euro 52.528,00; che l'appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di mandataria della Unicredit, è stato rigettato dalla Corte d'appello di Roma con sentenza del 4 agosto 2020; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA]), per due motivi; che la Cavalleri ed il Pitzalis non hannosvolto attività difensiva. Considerato checon il primo motivo d'impugnazione la ricorrente denun- cia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 50 cod. proc. civ. e degli artt. 2272 n. 4 e 2495, secondo comma, cod. civ., censurando la sentenza impu- gnata nella parte in cui ha riconosciuto alla Cavalleri ed al Pitzalis la legitti- mazione a riassumere il giudizio, a seguito della cancellazione della GiPi dal Registro delle Imprese, senza considerare che tale evento, il quale determina l'estinzione della società, implica la volontà di non esperire o proseguire le azioni di pertinenza della stessa, e preclude quindi il subingresso dei soci nei giudizi già pendenti;che, ad avviso della ricorrente, il Pitzalis e la Cavalleri non avevano alcun interesse alla riassunzionedel giudizio di opposizione, essendo il primo anche egli destinatario del medesimo decreto ingiuntivo, nei confronti del quale ave- va proposto autonomamente opposizione, in qualità di fideiussore, e la se- conda del tutto estranea al credito azionato nel procedimento monitorio; che nel giudizio di opposizione la GiPi non aveva proposto domanda ri- convenzionale, essendo il suo credito emerso soltanto a seguito della c.t.u. espletata nel corso dell'istruttoria, mentre la domanda di accertamento del credito separatamente proposta e poi riunita all'opposizione non era trasmis- sibile ai soci, in quanto avanzata successivamenteall'estinzione della società; che con il secondo motivo la ricorrente insiste sulla violazione e la falsa applicazione dell'art. 50 cod. proc. civ. e degli artt. 2272 n. 4 e 2495, secondo comma, cod. civ., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha qualificato la riassunzione del giudizio da parte della Cavalleri e del Pitzalis come domanda autonoma di accertamento del credito vantato dalla GiPi, senza tener conto della nullità insanabile della domanda da quest'ultima pro- posta e del relativo procedimento, in quanto promosso successivamente all'e- stinzione della società, nonché dell'interesse di mero fatto vantato dal socio rispetto alle pretese avanzate dalla società o a quelle fatte valere nei confronti della stessa; che i due motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad og- getto questioni intimamente connesse, sono infondati; che, a fondamento della decisione, la Corte territoriale ha correttamente richiamato il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, a seguito della riforma del diritto societario attuata dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, con- seguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale a) l e obbligazion i della società non si estinguono, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisconoai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali,b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comu- nione indivisa, fatta eccezione per le mere pretese, ancorché azionate o azio- nabili in giudizio, e per i crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale oextragiudi- ziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di rite- nere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo (cfr. Cass., Sez. Un., 12/03/2013, nn. 6070 e 6071); che, sulla base del predetto principio, deve ritenersi condivisibile il rico- noscimento della legittimazione del Pitzalis e della Cavalleri a proseguire il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dalla GiPi, essendo stato accertato che entrambi gl'intimati erano soci ed il primo anche ammini- stratore della società opponente, e dovendo quindi ritenersi che gli stessi fos- sero tenuti a rispondere illimitatamente per il debito derivante dal rapporto di conto corrente dalla stessa intrattenuto con la Banca; che nessun rilievo può assumere, in contrario, la circostanza, fatta valere dall'Unicredit,che il Pitzalis fosse tenuto a rispondere del medesimo debito anche in qualità di fideiussoredella GiPi ed avesse proposto separatamente opposizione avverso il medesimo decreto ingiuntivo, emesso anche nei suoi confronti, essendo la predetta responsabilitàe la relativa domanda fondate su un titolo distinto ed autonomo rispetto a quello fatto valere dalla Banca nei confronti della società, la cui connessione con quest'ultimo non incide né sulla validità del presente giudizio né sulla legittimazione del Pitzalis a rias- sumerlo in qualità di socio, potendo al piùgiustificarne la riunione delle due opposizioni,in concreto mai disposta; che non può invece trovare ingresso, in questa sede, la censura sollevata dalla ricorrente in ordine alla legittimazione della Cavalleri alla riassunzione del giudizio, trattandosi di una questione non esaminata nella sentenza im- pugnata, che implica un accertamento di fatto in ordine alla sussistenza della qualità di sociodell'intimata, e non essendo stato dedotto né dimostrato che la stessa sia stata ritualmente sollevata nel corso del giudizio di merito; che correttamente, inoltre,la sentenza impugnata ha riconosciuto la le- gittimazione della Cavalleri e del Pitzalis a proporre, in qualità di soci della GiPi, la domanda di accertamento del credito vantato da quest'ultima nei con- fronti della Banca, essendo stato accertato che la cancellazione della società dal Registro delle Imprese non aveva avuto luogo a seguito di una procedura di liquidazione, ma d'ufficio, con la conseguente esclusione della possibilità di ricollegare alla stessa un'implicita rinuncia ai crediti di pertinenza della so- cietà; che tale conclusione trova conforto nel principio, enunciato dalla giuri- sprudenza di legittimità, secondo cui la cancellazione della società dal registro delle imprese (tanto più se si tratta di cancellazione d'ufficio ai sensi dell'art. 2490,ultimo comma cod. civ.) non comporta l'automatica rinuncia al credito controverso, atteso che la regola è la successione in favore dei soci dei residui attivi, fatta eccezione per il caso di remissione del debito ai sensi dell'art.1236 cod. civ., la quale dev'essere tuttavia allegata e provata con rigore da chi intenda farla valere, dimostrando tutti i presupposti della fattispecie, ossia l'inequivoca volontà remissoria e la destinazione della dichiarazione ad uno specifico creditore(cfr. Cass., Sez. VI, 31/12/2020, n. 30075; v. anche Cass., Sez. I, 22/05/2020, n. 9464); che non possono invece trovare ingresso, in questa sede, le censure ri- guardanti la qualificazione dell'atto di riassunzione come atto introduttivo di una nuova domanda, proposta dai soci in luogo di quella precedentemente avanzata dalla società estinta, trattandosi di un'operazione che implica l'in- terpretazione dell'atto di riassunzione, e quindi un'indagine di fatto riservata al giudice di merito, il cui risultato è sindacabile in sede di legittimità esclusi- vamente per incongruenza ed illogicità della motivazione, nella specie nep- pure dedotte (cfr. Cass., Sez. lav., 14/03/2006, n. 5491); che il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al re- golamento delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione degli intimati. P.Q.M. rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, de
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