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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 9 marzo 2026

Cassazione n. 05270/2026

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAIl Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 26274/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro Agenzia Delle Entrate E Riscossione -intimata- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Roma n.1371/2021 depositata il 08/03/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; Numero registro generale 26274/2021 Numero sezionale 588/2026 Numero di raccolta generale 5270/2026 Data pubblicazione 09/03/2026 P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 06/03/2026 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 26274/2021 Numero sezionale 588/2026 Numero di raccolta generale 5270/2026 Data pubblicazione 09/03/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAIl Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 26274/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro Agenzia Delle Entrate E Riscossione -intimata- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Roma n.1371/2021 depositata il 08/03/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; Numero registro generale 26274/2021 Numero sezionale 588/2026 Numero di raccolta generale 5270/2026 Data pubblicazione 09/03/2026 P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 06/03/2026 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 26274/2021 Numero sezionale 588/2026 Numero di raccolta generale 5270/2026 Data pubblicazione 09/03/2026
Decreto Cassazione n. 05270/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris