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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42715/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, perché generico e manifestamente infondato, prospetta elementi in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.

La sentenza impugnata ha evidenziato sulla sussistenza del dolo come il ricorrente amministratore della società aveva agito nella consapevolezza di omettere la dichiarazione, in quanto prospettava una crisi di liquidità per giustificare il mancato pagamento; la crisi di liquidità potrebbe giustificare l'omesso pagamento delle imposte ma non l'omessa dichiarazione; inoltre, la soglia risulta ampiamente superata.

Del resto "In tema di reati tributari, la prova del dolo specifico di evasione, nel delitto di omessa dichiarazione (art. 5, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74), può essere desunta dall'entità del superamento della soglia di punibilità vigente, unitamente alla piena consapevolezza, da parte del soggetto obbligato, dell'esatto ammontare dell'imposta dovuta" (Sez. 3 - , Sentenza n. 18936 del 19/01/2016 Ud. (dep. 06/05/2016 ) Rv. 267022 - 01).

Si tratta, comunque, di una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità in quanto adeguatamente motivata.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, perché generico e manifestamente infondato, prospetta elementi in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. La sentenza impugnata ha evidenziato sulla sussistenza del dolo come il ricorrente amministratore della società aveva agito nella consapevolezza di omettere la dichiarazione, in quanto prospettava una crisi di liquidità per giustificare il mancato pagamento; la crisi di liquidità potrebbe giustificare l'omesso pagamento delle imposte ma non l'omessa dichiarazione; inoltre, la soglia risulta ampiamente superata. Del resto "In tema di reati tributari, la prova del dolo specifico di evasione, nel delitto di omessa dichiarazione (art. 5, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74), può essere desunta dall'entità del superamento della soglia di punibilità vigente, unitamente alla piena consapevolezza, da parte del soggetto obbligato, dell'esatto ammontare dell'imposta dovuta" (Sez. 3 - , Sentenza n. 18936 del 19/01/2016 Ud. (dep. 06/05/2016 ) Rv. 267022 - 01). Si tratta, comunque, di una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità in quanto adeguatamente motivata. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 42715/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris