CassazionedecretoSezione 2Decisione del 24 agosto 1978
Cassazione n. 33521/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 24/08/1978 a LECCE avverso la sentenza della in data 12/01/2022 della [OSCURATO:PERSONA] LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha così concluso: "previa riqualificazione dell'imputazione nella fattispecie di cui all'art. 610 c.p. la Corte dichiari l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione". [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 12/01/2022 della Corte di appello di Lecce, che -su impugnazione del Pubblico ministero- lo ha condannato per concorso nel reato di estorsione contestato al capo I), qualificato in primo grado ai sensi dell'art. 610 cod.pen. e dichiarato prescritto, in tal senso riformando la sentenza in data 12/05/2018 del Tribunale di Lecce. Deduce: 1.1. Violazione di legge in relazione all'art. 629 cod.pen. quanto alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo. Contraddittorietà della motivazione per travisamento di una prova decisiva, costituita dalla conversazione intercettata alle ore 19,26 del 15/06/2008 (telefonata n. 117, decreto n. 596/08 R.I.). Il primo motivo d'impugnazione muove dalla ricostruzione della vicenda processuale e dalla descrizione del fatto contestato. Quindi, dopo avere puntualizzato che l'affermazione di responsabilità era fondata su un unico atto d'indagine, costituito dell'intercettazione indicata nell'intitolazione, focalizza le proprie censure sul requisito dell'ingiusto profitto, richiesto ai fini della configurabilità del delitto di estorsione. A tale riguardo il ricorrente evidenzia che il giudice di primo grado aveva qualificato il fatto ai sensi dell'art. 610 cod.pen., osservando che [OSCURATO:PERSONA] non aveva conseguito alcun profitto e puntualizzando che neanche poteva ritenersi configurato un tentativo di estorsione, in quanto una riqualificazione in tal senso era «resa ardua dal mancato riscontro della destinazione della condotta delittuosa ad ottenere un atto di disposizione patrimoniale da parte della vittima idoneo ad arrecare diretto e corrispondente incremento nel patrimonio dell'agente». Il ricorrente, quindi, sostiene che la Corte di appello è arrivata a ritenere configurata un'estorsione sulla base del travisamento del contenuto dell'intercettazione già richiamata, forzando il significato del verbo "strappare" fino ad attribuirgli il significato di costringere a consegnare, «ha dovuto cioè trasformare -scrive la difesa- un verbo che descrive un'iniziativa violenta unilaterale e autosufficiente in una locuzione che descrive una condotta materiale completamente diversa, in grado di conseguire il risultato programmato solo attraverso la cooperazione forzata della vittima». Vengono ripercorsi, dunque, gli elementi costitutivi dell'estorsione e se ne deduce la mancanza nel caso in esame. 1.2. Violazione di legge in relazione all'art. 629 cod.pen. e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta consumazione del reato di estorsione. Anche in questo caso il ricorrente ripercorre gli elementi costitutivi dell'estorsione, rimarcando come al fine di ritenerla consumata sia richiesto il conseguimento dell'ingiusto profitto. Assume, dunque, che tale requisito manca nel caso in esame, atteso che «la violenza che si assume documentata [...] non consente di ritenere dimostrato neppure che l'agente, attraverso la condotta delittuosa, abbia conseguito la disponibilità del bene sottratto», ossia le magliette strappate. Aggiunge che la Corte di appello, stretta dall'impossibilità di rinvenire uno stretto rapporto eziologico tra la condotta di strappare le magliette e il concreto realizzarsi del vantaggio ipotizzato -ossia di ottenere l'esclusiva o anche solo di incrementare le vendite delle magliette-, ha individuato nella "perseguimento della finalità" di raggiungerlo", ossia in un "non profitto", con conseguente violazione di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Il ricorso si rivolge alla qualificazione giuridica del fatto e con esso si chiede, in primo luogo, di stabilire se la vicenda vada ricompresa nell'alveo dell'estorsione ovvero della violenza privata; in secondo luogo -ove si rinvenissero gli elementi costitutivi dell'estorsione- della sua perpetrazione in forma tentata o consumata. 1.2. Per risolvere i quesiti sollevati dalla difesa occorre prendere le mosse dal fatto descritto nell'imputazione, così come contestato al capo I), della rubrica che si riporta integralmente: «dei reati p. e p. dagli artt. 110, 629 c.p. per aver, in concorso con ignoti e determinando gli stessi a procedere in tal senso, costretto con violenza o minaccia alcuni spettatori dell'incontro di calcio Lecce - Albinoleffe, che avevano acquistato della magliette con la scritta "Ultrà" non prodotte dal gruppo organizzato diretto dal [OSCURATO:PERSONA] Salvatore, a consegnargli tali magliette, che venivano distrutte, con danno degli acquirenti ed al fine di assicurare al gruppo l'ingiusto profitto dell'esclusiva della vendita di tali gadget». 2. Va altresì rilevato che il tribunale ha ritenuto che il fatto configurasse una violenza privata osservando che l'agente -con la propria condotta- non aveva conseguito un ingiusto profitto. Il tribunale ha altresì escluso che potesse ritenersi configurato un tentativo di estorsione osservando che una tale qualificazione era «resa ardua dal mancato riscontro della destinazione della condotta delittuosa ad ottenere un atto di disposizione patrimoniale della vittima, idoneo ad arrecare diretto e corrispondente incremento nel patrimonio dell'agente». 3. La Corte di appello, dal suo canto, ha riformato la sentenza di primo grado con la seguente motivazione: «E' evidente l'errore in fatto e in diritto contenuto in siffatte conclusioni. La contestazione [...] è riferita non all'aggressione nei riguardi del venditore di magliette, bensì alla violenza o minaccia nei confronti dei tifosi costretti a consegnare cinque magliette con le scritte ultrà da loro acquistate, siccome non prodotte e vendute dall'associazione, che come risulta testualmente dall'intercettazione, venivano strappate con danno degli acquirenti. Integra il reato di estorsione, e non quello di violenza privata, la condotta di chi costringa altri a un facere per preservare i propri interessi economici, procurandosi un ingiusto profitto, con altrui danno economico. E' evidente quindi la sussistenza del danno patrimoniale per i soggetti, privati illecitamente dei beni da loro acquistati, così come il profitto degli ultrà che corrisponde a qualunque utilità o vantaggio, anche non patrimoniale, per l'estorsore; vantaggio o utilità che nel caso che ci occupa consiste nel perseguimento della finalità del sodalizio di vendere le magliette Ultrà "in esclusiva" che, come visto, fruttavano alla cassa dell'associazione somme rilevanti conteggiabili in migliaia di euro». 4. Così enucleati i termini della vicenda, va rimarcata la correttezza della decisione assunta dalla Corte di appello. Anzitutto, va rilevato come sia giuridicamente erronea l'argomentazione del tribunale, là dove esclude la configurabilità dell'estorsione sul presupposto del mancato conseguimento del profitto ingiusto. Detta argomentazione non tiene conto del costante insegnamento di questa Corte, che ha reiteratamente precisato che «in tema di delitto di estorsione, la costrizione, che deve seguire alla violenza o minaccia, attiene all'evento del reato, mentre l'ingiusto profitto con altrui danno si atteggia a ulteriore evento, sicché si ha solo tentativo nel caso in cui la violenza o la minaccia non raggiungono il risultato di costringere una persona al "facere" ingiunto. (Nella fattispecie la Corte ha precisato che il danno era quello che in prospettiva poteva realizzarsi attraverso l'imposizione all'acquirente di rivolgersi ad un unico fornitore, senza la possibilità di godere dei vantaggi economici della concorrenza)», (Sez. 2, Sentenza n. 24068 del 10/06/2008, Molinari, Rv. 240625 - 01; conformi: Sez. 2, Sentenza n. 11922 del 12/12/2012 Cc., dep. il 2013, Lavitola, Rv. 254798 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 37515 del 11/06/2013, Miranda, Rv. 256658 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 3934 del 12/01/2017, Liotta, Rv. 269309 - 01). Ciò che rileva ai fini della configurabilità dell'estorsione, dunque, non è l'effettivo conseguimento dell'ingiusto profitto, bensì la costrizione di alcuno, al fine di conseguire -per sé o per altri- l'ingiusto profitto che, invero, ha lo scopo di indirizzare il dolo della condotta, in tal senso sussistente anche ove il profitto non sia di fatto conseguito. 5,Va ancora rilevato come la Corte di appello abbia correttamente rilevato come le argomentazioni del Tribunale si siano discostate dal fatto così come descritto in rubrica, in quanto la condotta contestata a [OSCURATO:PERSONA] è stata quella di avere costretto alcuni tifosi di consegnare delle magliette precedentemente acquistate e che in ciò andava individuato il danno provocato dall'estorsione, ossia nel danno subito dagli acquirenti che si vedevano distruggere il bene da loro acquistato. La difesa sostiene che la Corte di appello ha dilatato il significato del verbo "strappare" fino a farvi ricomprendere l'atto di "costringere". In realtà l'argomentazione difensiva si fonda su di una lettura parcellizzata 4 n_. (AZ dell'imputazione e dei fatti, così che non tiene conto della evidente componente violenta nell'azione di [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi correi, ove una lettura logica e coordinata dell'imputazione e delle intercettazioni -così come data dai giudici di merito- porta a escludere che i tifosi danneggiati abbiano consegnato le magliette spontaneamente per farsele strappare e che -piuttosto- siano stati costretti alla consegna dalla violenza o dalla minaccia proveniente dai facinorosi coimputati dell'odierno ricorrente che, per di più, si muovevano in gruppo, in un contesto di prevaricazione ampiamente diffusa fuori e dento lo stadio, non solo verso i tifosi, ma anche verso i calciatori e verso le Forze dell'Ordine. Da quanto fin qui esposto, dunque, emerge la sussistenza della costrizione - consistita nella consegna delle magliette-, così verificandosi l'evenienza richiesta per ricondurre il fatto nell'alveo del delitto consumato, risultando ininfluente l'effettiva realizzazione dell'ingiusto profitto (indicato nel perseguimento dell'esclusiva nella vendita dei gadget). 6. Così ritenuta l'infondatezza del ricorso, va puntualizzato che la valida costituzione del rapporto processuale porta a rilevare che il reato è estinto per prescrizione. Infatti, avendo riguardo alla data di commissione del fatto (15/06/2088), alla pena edittale massima comminata all'epoca del fatto dall'art. 629 cod.pen. (dieci anni), all'aumento di un quarto in ragione degli atti interruttivi (che portano il tempo necessario alla prescrizione a dodici e anni e sei mesi) e alle cause di sospensione, la prescrizione è maturata il 14/12/2022. Da qui l'annullamento senza rinvio della s