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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2023

Cassazione n. 17090/2023

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza dell'8 aprile 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Parma, pronunciata in data 11 dicembre 2018, che aveva condannato i ricorrenti alle pene ritenute di giustizia per il reato di rapina aggravata. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (le cui reagioni sono state ribadite con motivi aggiunti), con il quale si censura la violazione di legge e il difetto della motivazione in ordine dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di rapina contestato, non supera la soglia di ammissibilità in quanto (a) con i primi due motivi reitera le doglianze proposte con la prima impugnazione in ordine al mancato riconoscimento della desistenza e (b) con il terzo motivo invoca la mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione, di fatto instando per una nuova valutazione della capacità dimostrativa delle prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità.

Contrariamente a quanto ritenuto, la Corte di appello offriva una persuasiva ed accurata motivazione sia in relazione alla insussistenza della desistenza che alla definizione del trattamento sanzionatorio.

Quanto alla desistenza la Corte territoriale rilevava come la stessa possa essere riconosciuta solo in presenza di un tentativo incompiuto, circostanza che non si era verificata nel caso in esame in quanto la fuga del ricorrente, dopo che il reato era stato consumato lungi dal rappresentare una mera dissociazione dal Complice rivelava semmai la ricerca dell'impunità; la Corte d'appello motivava inoltre la contenuta riduzione per gli attenuanti generiche in ragione dell'elevata intensità del dolo.

La motivazione che non si presta alcuna censura in questa sede. [OSCURATO:PERSONA].

Considerato che il ricorso non supera la soglia di ammissibilità profilandosi del tutto generico e non congruente con il provvedimento impugnato (viene censurata la violazione di norme del codice di procedura civile). rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 7 febbraio 2023 Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA] I Presi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza dell'8 aprile 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Parma, pronunciata in data 11 dicembre 2018, che aveva condannato i ricorrenti alle pene ritenute di giustizia per il reato di rapina aggravata. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (le cui reagioni sono state ribadite con motivi aggiunti), con il quale si censura la violazione di legge e il difetto della motivazione in ordine dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di rapina contestato, non supera la soglia di ammissibilità in quanto (a) con i primi due motivi reitera le doglianze proposte con la prima impugnazione in ordine al mancato riconoscimento della desistenza e (b) con il terzo motivo invoca la mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione, di fatto instando per una nuova valutazione della capacità dimostrativa delle prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. Contrariamente a quanto ritenuto, la Corte di appello offriva una persuasiva ed accurata motivazione sia in relazione alla insussistenza della desistenza che alla definizione del trattamento sanzionatorio. Quanto alla desistenza la Corte territoriale rilevava come la stessa possa essere riconosciuta solo in presenza di un tentativo incompiuto, circostanza che non si era verificata nel caso in esame in quanto la fuga del ricorrente, dopo che il reato era stato consumato lungi dal rappresentare una mera dissociazione dal Complice rivelava semmai la ricerca dell'impunità; la Corte d'appello motivava inoltre la contenuta riduzione per gli attenuanti generiche in ragione dell'elevata intensità del dolo. La motivazione che non si presta alcuna censura in questa sede. [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che il ricorso non supera la soglia di ammissibilità profilandosi del tutto generico e non congruente con il provvedimento impugnato (viene censurata la violazione di norme del codice di procedura civile). rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 febbraio 2023 Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA] I Presi
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