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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07377/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato distinti ricorsi per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Torino, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e 99 cod. pen. (per il solo Roccella), confermando le pene loro inflitte in primo grado nella misura ritenuta di giustizia.

Rilevato che il primo comune motivo dedotto dai ricorrenti appare improponibile, investendo direttamente il merito dell'accusa, con l'invocare l'irrilevanza penale del fatto ai sensi dell'art. 75 st. d.P.R.; che parimenti inammissibile si rivela il secondo motivo formulato dal solo Roccella, con cui si duole, indebitamente in sede di legittimità, dell'eccessiva quantificazione della pena.

Rilevato, pertanto, che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato distinti ricorsi per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Torino, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e 99 cod. pen. (per il solo Roccella), confermando le pene loro inflitte in primo grado nella misura ritenuta di giustizia. Rilevato che il primo comune motivo dedotto dai ricorrenti appare improponibile, investendo direttamente il merito dell'accusa, con l'invocare l'irrilevanza penale del fatto ai sensi dell'art. 75 st. d.P.R.; che parimenti inammissibile si rivela il secondo motivo formulato dal solo Roccella, con cui si duole, indebitamente in sede di legittimità, dell'eccessiva quantificazione della pena. Rilevato, pertanto, che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Ro
Sentenza Cassazione n. 07377/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris