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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 agosto 1982

Cassazione n. 10463/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 18/08/1982 avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 74) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascrittogli è inammissibile perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, attenendo a profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure logiche perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

I motivi proposti sono manifestamente infondati, essendo stata fondatamente esclusa l'ipotesi del tentativo, stante l'accertato passaggio dei beni sottratti, sia pure per breve tempo, sotto il dominio dei prevenuti, traducendosi le argomentazioni difensive non in una critica al percorso argomentativo seguito dai giudici di merito, che è invece del tutto congruo, logico, non contraddittorio e coerente con le risultanze in fatto, bensì in una richiesta di rivalutazione del merito della vicenda, alla luce di una diversa lettura delle prove, inammissibile in questa sede.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.MI.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 gennaio 2022 estensore [OSCURATO:PERSONA] IFrancescc.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 18/08/1982 avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 74) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascrittogli è inammissibile perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, attenendo a profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure logiche perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. I motivi proposti sono manifestamente infondati, essendo stata fondatamente esclusa l'ipotesi del tentativo, stante l'accertato passaggio dei beni sottratti, sia pure per breve tempo, sotto il dominio dei prevenuti, traducendosi le argomentazioni difensive non in una critica al percorso argomentativo seguito dai giudici di merito, che è invece del tutto congruo, logico, non contraddittorio e coerente con le risultanze in fatto, bensì in una richiesta di rivalutazione del merito della vicenda, alla luce di una diversa lettura delle prove, inammissibile in questa sede. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2022 estensore [OSCURATO:PERSONA] IFrancescc.
Sentenza Cassazione n. 10463/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris