CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 gennaio 2022
Cassazione n. 02524/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 31060-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 215, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura a margine del ricorso; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliate in ROMA, VIA G. FERRARI 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce alla memoria di costituzione in sostituzione del precedente difensore; F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 31060/2019 Numero sezionale 391/2022 Numero di raccolta generale 2524/2022 Data pubblicazione 27/01/2022 - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1947/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 13/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie depositate dalle controricorrenti; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE [OSCURATO:PERSONA] e Vanda convenivano in giudizio il fratello [OSCURATO:PERSONA] per procedere alla divisione del compendio immobiliare sito in [OSCURATO:PERSONA], meglio descritto in citazione, caduto nella successione paterna. Il convenuto si costituiva aderendo alla domanda di divisione. Il Tribunale di Venezia, con la sentenza non definitiva n. 1992 del 28/7/2016, disponeva la divisione dei beni secondo il progetto divisionale predisposto dal CTU e designato come A), rimettendo la causa in istruttoria per il frazionamento materiale dei beni destinati a far parte dei singoli lotti. La Corte d’Appello di Venezia, con la sentenza n. 1947 del 13/5/2019, ha rigettato l‘appello del convenuto. Quanto al primo motivo che lamentava il fatto che si fosse disposta la divisione anche di immobili interessati da abusi edilizi, la sentenza rilevava che si trattava nella fattispecie di una divisione di beni di provenienza ereditaria, alla quale non risultano applicabili le nullità che la legge prevede, quanto agli immobili abusivi, solo per gli atti inter vivos, dovendo invece reputarsi che la divisione de qua avesse natura di atto mortis causa. Ric. 2019 n. 31060 sez. M2 - ud. 14-01-2022 -2- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 31060/2019 Numero sezionale 391/2022 Numero di raccolta generale 2524/2022 Data pubblicazione 27/01/2022 Analoga conclusione doveva quindi rilevare anche per la pretesa violazione della previsione di cui all’art. 19 co. 14 del d.l. n. 78/2010, quanto al cd. allineamento catastale. In relazione al mezzo di gravame che lamentava che ad alcuni beni fosse stato attribuito, in ragione della loro abusività un valore pari a zero, la Corte distrettuale osservava che la deduzione non era stata avanzata nel corso delle indagini peritali, ma solo con l’atto di appello, rivelandosi quindi tardiva, dovendo invece essere sollevata nella prima udienza successiva al deposito della relazione. Erano del pari rigettati il terzo, quarto e quinto motivo di appello che investivano a vario titolo la condivisione dell’operato del CTU, atteso che anche in questo caso si trattava di critiche mosse per la prima volta in appello, occorrendo in ogni caso ritenere corretta la scelta del progetto predisposto dal CTU, in quanto funzionale al perseguimento della divisione in natura secondo i criteri di proporzionalità dettati dalla legge. Né poteva accedersi alla tesi che fosse preferibile il diverso progetto indicato dall’appellante, in quanto lo stesso avrebbe previsto, a differenza di quello prescelto, un versamento di un conguaglio, occorrendo privilegiare la soluzione che limiti al massimo il versamento di conguagli tra i condividenti. Non poteva nemmeno essere censurata la sentenza di primo grado, che aveva escluso le spese asseritamente sostenute dall’appellante per l’ampliamento del bene dal medesimo occupato, atteso che non era mai stata formulata alcuna Ric. 2019 n. 31060 sez. M2 - ud. 14-01-2022 -3- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 31060/2019 Numero sezionale 391/2022 Numero di raccolta generale 2524/2022 Data pubblicazione 27/01/2022 domanda, né era stato documentato l‘effettivo esborso sostenuto. Quanto, infine, alla censura relativa all’omessa pronuncia sulla domanda di versamento delle somme dovute a titolo di indennità di occupazione dell’annesso rustico avanzata dalle attrici, la Corte d’Appello rilevava che la domanda non era stata riproposta in sede di conclusioni, né [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la riforma della decisione di prime cure sul punto, essendo quindi un tema ormai non più suscettibile di rivalutazione. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza sulla base di sei motivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso, illustrato da memorie. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 17 della legge n. 47 del 1985, nonché dell’art. 46 del DPR n. 380/2001, nella parte in cui il giudice di appello ha escluso che la nullità avente ad oggetto atti dispositivi di immobili abusivi non si applichi anche alle divisioni ereditarie, da reputare in ogni caso come atti mortis causa. Il motivo è fondato. La verifica circa la commerciabilità dei beni in relazione alle loro condizioni urbanistiche, incidendo sulla stessa validità dell’atto di divisione (e ciò senza che rilevi l’origine della comunione, essendosi esteso il principio dell’applicabilità dei divieti di cui alla norma richiamata dal ricorrente anche alle divisioni ereditarie anche alle comunioni ereditarie a seguito dell’intervento delle Sezioni Unite con la sentenza n. 25021/2019) rientra tra quelle Ric. 2019 n. 31060 sez. M2 - ud. 14-01-2022 -4- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 31060/2019 Numero sezionale 391/2022 Numero di raccolta generale 2524/2022 Data pubblicazione 27/01/2022 dovute d’ufficio da parte del giudice, partecipando in tal modo della natura officiosa del rilievo della nullità. La legittimità urbanistica dei beni costituisce a ben vedere un fatto costitutivo della pretesa del condividente ad ottenere lo scioglimento della comunione (in tal senso sempre Cass. S.U. n. 25021/2019), essendo quindi erronea l’affermazione del giudice di appello che ha reputato, sebbene alla luce di quella che era la conclusione alla quale erano pervenuti alcuni precedenti arresti di questa Corte, che fosse irrilevante ai fini della fattibilità della divisione giudiziaria, la connotazione abusiva di alcuni degli immobili in comunione (che appunto sarebbero stati assegnati ad alcuni dei condividenti, in quanto parte integrante delle quote oggetto del progetto di divisione, o, come sostenuto nelle memorie, quale area di sedime, senza tenere invece conto delle costruzioni ivi realizzate). Le conclusioni raggiunte dalle Sezioni Unite nella citata sentenza evidenziano invece che non possa addivenirsi, anche in sede di divisione giudiziale, alla divisione di immobili abusivi, e che laddove si riscontri la presenza di immobili con tali caratteristiche, tali da impedire la negoziazione, per l’assenza di un valido titolo autorizzatorio originario o in sanatoria, debba procedersi alla divisione dei soli beni che invece si presentino commerciabili, e ciò anche in assenza di un espresso consenso da parte di tutti i condividenti. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata in relazione al motivo accolto. Ric. 2019 n. 31060 sez. M2 - ud. 14-01-2022 -5- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 31060/2019 Numero sezionale 391/2022 Numero di raccolta generale 2524/2022 Data pubblicazione 27/01/2022 Il secondo motivo denuncia il difetto di motivazione ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. avverso la parte della sentenza in cui, ritenendosi tardiva la deduzione critica alla CTU concernente il valore di stima attribuito ad alcuni immobili nonché alcune osservazioni mosse all’elaborato peritale, non si è tenuto conto di una serie di accertamenti imprescindibili che andavano effettuati ai fini di una corretta valutazione in rodine alla divisibilità del compendio. Il motivo è inammissibile ex art. 348 ter ultimo comma c.p.c. (applicabile alla fattispecie ratione temporis), avendo la sentenza d’appello confermato quella di primo grado sulla base delle medesime ragioni inerenti alle questioni di fatto che sorreggono la decisione del Tribunale. Il motivo risulta però anche in parte assorbito, in quanto sia la questione relativa alla possibilità di includere beni abusivi nelle quote scaturenti dal progetto di divisione (sebbene ad un valore indicato come pari a zero) sia le ulteriori questioni che attengono alla fattibilità in concreto della divisione ed ai relativi costi, sono destinate ad essere necessariamente riconsiderate alla luce della valutazione da compiere in sede di rinvio quanto alla sorte dei beni di cui si denuncia l’abusività, in quanto la possibilità o meno di includere detti beni nella divisione incide necessariamente sulla individuazione dei beni suscettibili di essere inseriti nelle quote da formare ed assegnare. Tali considerazioni danno altresì contezza dell’assorbimento del terzo motivo, che denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 720 e 1114 c.c., quanto alla possibilità di addivenire alla formazione di quote suscettibili di autonomo e libero godimento, Ric. 2019 n. 31060 sez. M2 - ud. 14-01-2022 -6- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 31060/2019 Numero sezionale 391/2022 Numero di raccolta generale 2524/2022 Data pubblicazione 27/01/2022 e del quarto motivo, che denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 726 e 727 c.c., quanto alla scelta del progetto sub A, in quanto idoneo ad assicurare il rispetto delle dette previsioni normative, in tema di omogeneità qualitativa delle quote da assegnare ai condividenti, evitando ove possibile eccessivi deprezzamenti dei beni. Il quinto motivo che denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. quanto alla mancata considerazione delle spese che il ricorrente avrebbe sostenuto per l’ampliamento dell’unità immobiliare dal medesimo goduta, per non essere stata avanzata apposita domanda di rimborso, è inammissibile ex art. 348 ter ultimo comma c.p.c. (essendo in ogni caso evidente che la decisione impugnata lungi dall’avere omesso di considerare il fatto denunciato ha disatteso le richieste del ricorrente sulla base della duplice argomentazione per cui, in primo luogo non era stata avanzata apposita domanda di rimborso, ed, in secondo luogo, che non ne era stata comunque fornita la prova). Il sesto motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., laddove si lamenta che il giudice di appello avrebbe erroneamente reputato corretta la decisione del Tribunale che aveva omesso di pronunciare sulla domanda delle attrici di rimborso delle somme dovute a titolo di indennità di occupazione dell’annesso rustico. Si sostiene che invece l’appellante aveva chiesto di riformare la sentenza di primo grado quanto alla regolamentazione delle Ric. 2019 n. 31060 sez. M2 - ud. 14-01-2022 -7- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 31060/2019 Numero sezionale 391/2022 Numero di raccolta generale 2524/2022 Data pubblicazione 27/01/2022 spese di lite, occorrendo a tal fine tener conto della circostanza che le attrici avevano rinunciato a tale domanda nel corso del giudizio, sicché di tale rinuncia si sarebbe dovuto tenere conto ai fini delle spese di lite. Il motivo, ove inteso, come esplicitato dal ricorrente, non già a contestare l’omessa pronuncia da parte del Tribunale su di una domanda proposta dalla controparte (essendo chiaramente inammissibile la doglianza in merito alla mancata statuizione avanzata da parte di colui che la domanda non abbia formulato) ma a valutare la rinuncia alla domanda stessa quale fatto in grado di incidere sulla complessiva valutazione circa la corretta regolamentazione delle spese di lite, risulta evidentemente assorbito a seguito dell’accoglimento del primo motivo di ricorso, posto che, a seguito della cassazione, è devoluta al giudice del rinvio la determinazione della sorte delle spese di lite, all’esito della nuova decisione al medesimo affidata. Il giudice del rinvio, che si designa nella Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il primo motivo di ricorso, e dichiarati inammissibili il secondo ed il quinto motivo, ed assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio. Così deciso nella camera di consiglio del 14 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2019 n. 31060 sez. M2 - ud. 14-01-2022 -8- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2