CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 aprile 2023
Cassazione n. 21650/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi i uditi i difensori: L'avv. D'Errico si riporta ai motivi e chiede l'annullamento della sentenza impugnata L'avv. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi aggiunti già depositati e insiste nell'accoglimento del ricorso L'avv. [OSCURATO:PERSONA] espone i motivi di gravame ed insiste nell'accoglimento del ricorso Ritenuto in fatto 1. Per quanto ancora rileva, con sentenza del 13 ottobre 2021, la Corte d'appello di Bologna, decidendo a seguito di annullamento con rinvio disposto da due sentenze della I sezione di questa Corte (la n. 17051 del 28 gennaio 2021, in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]; la n. 13391 del 20 novembre 2020, in relazione alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), in parziale riforma della decisione di primo grado: a) ha assolto il Greco dai reati di cui ai capi M e N, per non avere commesso il fatto; b) ha escluso per tutti gli imputati la circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen.; c) ha rideterminato la pena inflitta ai tre imputati sopra indicati. 2. Nell'interesse degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Greco sono stati proposti distinti ricorsi per cassazione, affidati ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Con l'unico motivo del ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] si lamenta violazione del divieto di reformatio in pejus, poiché la Corte, nel rideterminare la pena pecuniaria, a seguito dell'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen., era partita da una pena base (euro 7.000,00) superiore a quella di euro 6.000,00 determinata, in relazione al reato di cui al capo G, dalla sentenza annullata dalla Corte di Cassazione. 4. Con l'unico motivo del ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge in relazione alle argomentazioni che sostenevano la rideterminazione della pena, all'esito dell'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen. 5. Il ricorso proposto nell'interesse del Greco è affidato a due motivi. 5.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, rilevando che la Corte territoriale, una volta assolto l'imputato dai reati di furto di cui ai capi M e N, avrebbe dovuto assolvere l'imputato anche dal capo K, ossia dalla frazione della contestata condotta di detenzione e porto di esplosivi riferita ai due furti sopra menzionati. 5.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'affermazione di responsabilità per il falso in induzione di cui al capo T. 6. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, memoria nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] nonché motivi aggiunti nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA]. 7. All'udienza del 3 aprile 2023 si è svolta la discussione orale. Considerato in diritto 1. Le doglianze prospettate dal ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] riguardano la violazione del divieto di reformatio in pejus che si sarebbe realizzata nel rideterminare la pena pecuniaria con riguardo al reato ritenuto più grave di cui al capo G). Esse sono fondate, in quanto la Corte d'appello di Bologna è partita da una pena base di 7.000,00 euro anziché di 6.000,00 euro, con la conseguenza che, mantenendo l'aumento di pena di 1.000,00 euro per ciascuno dei reati di cui ai capi T, AeKe l'aumento di 800,00 euro di multa per ciascuno dei nove episodi di furto, si giunge ad euro 16.200,00 che, ridotti per il rito, divengono 10.800,00. Alla rideterminazione si può procedere in questa sede, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. /), cod. proc. pen. Diversamente da quanto ritenuto nei motivi aggiunti, peraltro, l'entrata in vigore del d.lgs. 150 del 2022 non spiega alcun effetto nel caso di specie. Infatti, il giudicato sostanziale che consegue all'inammissibilità del ricorso - come pure all'assenza di ricorso - esclude che si possa, in generale, tener conto di cause di proscioglimento sopravvenute (v. i principi affermati da Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01). D'altra parte, occorre considerare il principio di autonomia dei singoli capi di imputazione, ribadito di recente da Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966 - 01. Poiché l'impugnativa ha riguardato la sola pena pecuniaria relativa al reato di cui al capo G (detenzione e porto di esplosivi), appare evidente che resta fuori dal rapporto processuale l'attribuzione di responsabilità per i furti. 2. Le doglianze articolate nell'unico motivo del ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili, poiché, anche in relazione alla portata dell'annullamento con rinvio disposto e della complessiva motivazione della sentenza impugnata, va considerato che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). L'inammissibilità del ricorso si accompagna al formarsi del giudicato sostanziale che preclude qualunque rilievo relativo alla invocata sopravvenuta causa di improcedibilità dell'azione penale, per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022. 3. Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse del Greco è fondato. Posto, infatti, che, i reati di detenzione e porto di esplosivi, sono nel capo di imputazione K correlati esplicitamente ai singoli furti attribuiti agli imputati, l'assoluzione del Greco dai delitti di cui ai capi M e N avrebbe dovuto comportare la conseguente assoluzione, per quanto di ragione, rispetto all'imputazione di cui al capo K riferita a tali delitti, con le inevitabili ricadute sul piano della dosimetri sanzionatoria. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata in parte qua, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per la determinazione della pena. 4. Inammissibile è, invece, il secondo motivo, che, in termini di assoluta genericità e manifestamente infondati, contesta la responsabilità del ricorrente, per il reato di falso per induzione di cui al capo T, facendo apparire un terzo ignaro come proprietario di un veicolo. Si osserva in ricorso che, poiché la consapevolezza o non da parte dell'intestatario non esclude il diritto di proprietà, non ricorrerebbero i presupposti del falso. La prospettazione è assolutamente erronea, poiché il tema centrale è proprio l'attribuzione formale, attraverso l'induzione in errore dei soggetti preposti alla tenuta del pubblico registro automobilistico e della Motorizzazione civile, del diritto dominicale ad un soggetto mai resosi acquirente del bene. 5. Alla pronuncia di inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Annulla la medesima sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla pena pecuniaria, che quantifica in euro 10.800,00 di multa, così determinata per il rito. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese pr