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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 31 ottobre 2023

Cassazione n. 30195/2023

Testo disponibile della fonte

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a in data 22.9.2020. [OSCURATO:PERSONA] di Pace ha evidenziato che il cittadino straniero, nonostante avesse familiari nel territorio nazionale, non aveva presentato alcuna richiesta di soggiorno, né aveva presentato richiesta di protezione internazionale.

Inoltre, il decreto di espulsione era legittimo vista la presenza di precedenti di polizia afferenti a reati contro il patrimonio ed il nulla osta dell’[OSCURATO:PERSONA] procedente.

Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidandolo a tre motivi.

L’intimato si è costituito tardivamente in giudizio ai soli fini di un’eventuale partecipazione all’udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 13 comma 2 bis e 19 comma 1.1. d.lgs. n. 286/1998 e art. 8 CEDU.

Lamenta il ricorrente che, nonostante avesse provato la sussistenza di numerosi, diffusi e stretti legami familiari nel territorio italiano (la convivenza con il padre titolare di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo), il Giudice di Pace non aveva considerato la sua situazione familiare che era tale da ottenere il riconoscimento della protezione speciale e che era comunque ostativa all’espulsione.

F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 3822/2022

2. Il motivo è fondato.

Numero sezionale 3942/2023Numero di raccolta generale 30195/2023 Va preliminarmente osservato che questa Corte (vedi Cass. n.

Data pubblicazione 31/10/2023 23957/2018 e 14167/2023) ha, infatti, più volte enunciato il principio di diritto secondo cui “In tema di espulsione del cittadino straniero, l'art. 13, comma 2 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, secondo il quale è necessario tener conto, nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, della natura e dell'effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno, nonché dell'esistenza di legami con il paese d'origine, si applica - con valutazione caso per caso, in coerenza con la direttiva comunitaria 2008/115/CE - anche al cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro Paese, ancorché non nella posizione di richiedente formalmente il ricongiungimento familiare, in linea con la nozione di diritto all'unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all'art. 8 CEDU e fatta propria dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte cost., senza distinguere tra vita privata e familiare, trattandosi di estrinsecazioni del medesimo diritto fondamentale tutelato dall'art. 8 cit., che non prevede gradazioni o gerarchie”.

Nel caso di specie, lo stesso giudice di Pace, nel provvedimento impugnato, ha dato atto della presenza di familiari del ricorrente nel territorio italiano, ma non ne l’ha presa in considerazione ai fini della verifica della legittimità del decreto di espulsione.

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la nullità del provvedimento impugnato ex art. 360 comma 1° n. 4 cod. proc. civ. per difetto di motivazione e degli artt. 112, 113 e 115 cod. proc. civ.

In ordine a tale profilo, il ricorrente lamenta un’omissione di pronuncia sul secondo motivo del ricorso proposto innanzi al Giudice di Pace, con il quale aveva lamentato la violazione dell’art. 13 comma 7 d.lgs n. 286/1998, per mancata traduzione del decreto di espulsione in lingua nota (essendo stato tradotto non in serbo, ma in inglese, lingua a lui sconosciuta).

F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 3822/2022 Numero sezionale 3942/2023 Infine, lamenta che i documenti relativi ai precedenti di polizia sono Numero di raccolta generale 30195/2023Data pubblicazione 31/10/2023 stati irritualmente acquisiti in quanto introdotti nel procedimento da un soggetto (Dirigente della Questura Malgaroli) privo di legittimazione.

In ogni caso, il provvedimento del giudice di Pace è viziato in quanto si fonda su elemento, la pericolosità del ricorrente, non contemplato dal decreto di espulsione.

4. Il secondo motivo è fondato nei termini che seguono.

Va premesso che, avendo il ricorrente riassunto il contenuto dei tre motivi di opposizione del ricorso di primo grado (pag. 4), tra cui il secondo motivo, in cui aveva lamentato proprio la violazione dell’art. 13 comma 7 TUI per l’omessa traduzione del decreto di espulsione in una lingua allo stesso nota, può ritenersi che lo stesso ricorrente abbia assolto all’onere di allegazione in ordine alla avvenuta sottoposizione al giudice di Pace del motivo di opposizione di cui lamenta l’omesso esame, della cui trattazione non vi è, effettivamente, alcuna traccia nell’ordinanza impugnata.

Non vi è dubbio che le censure del ricorrente, che vanno riqualificate come difetto assoluto di motivazione ed omesso esame di fatto decisivo (dato che una pronuncia è stata emessa anche se non congruente con le censure del ricorrente), abbiano fondamento, atteso che il Giudice di pace ha omesso ogni argomentazione sul thema decidendum sottoposto al suo esame con il secondo motivo del ricorso in opposizione – omessa traduzione del decreto di espulsione in lingua nota al cittadino straniero – rendendo una motivazione del tutto evasiva sulle specifiche censure del ricorrente.

Ne consegue che le censure del ricorrente vanno accolte.

5. Il terzo motivo – con cui è stato dedotto l’omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 comma 1° n.5 cod. proc. civ., sul rilievo che il Giudice di Pace non ha preso in considerazione la denunciata violazione dell’art. 13 comma 7 TUI in F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a in data 22.9.2020. [OSCURATO:PERSONA] di Pace ha evidenziato che il cittadino straniero, nonostante avesse familiari nel territorio nazionale, non aveva presentato alcuna richiesta di soggiorno, né aveva presentato richiesta di protezione internazionale. Inoltre, il decreto di espulsione era legittimo vista la presenza di precedenti di polizia afferenti a reati contro il patrimonio ed il nulla osta dell’[OSCURATO:PERSONA] procedente. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidandolo a tre motivi. L’intimato si è costituito tardivamente in giudizio ai soli fini di un’eventuale partecipazione all’udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 13 comma 2 bis e 19 comma 1.1. d.lgs. n. 286/1998 e art. 8 CEDU. Lamenta il ricorrente che, nonostante avesse provato la sussistenza di numerosi, diffusi e stretti legami familiari nel territorio italiano (la convivenza con il padre titolare di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo), il Giudice di Pace non aveva considerato la sua situazione familiare che era tale da ottenere il riconoscimento della protezione speciale e che era comunque ostativa all’espulsione. F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 3822/2022 2. Il motivo è fondato. Numero sezionale 3942/2023Numero di raccolta generale 30195/2023 Va preliminarmente osservato che questa Corte (vedi Cass. n. Data pubblicazione 31/10/2023 23957/2018 e 14167/2023) ha, infatti, più volte enunciato il principio di diritto secondo cui “In tema di espulsione del cittadino straniero, l'art. 13, comma 2 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, secondo il quale è necessario tener conto, nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, della natura e dell'effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno, nonché dell'esistenza di legami con il paese d'origine, si applica - con valutazione caso per caso, in coerenza con la direttiva comunitaria 2008/115/CE - anche al cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro Paese, ancorché non nella posizione di richiedente formalmente il ricongiungimento familiare, in linea con la nozione di diritto all'unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all'art. 8 CEDU e fatta propria dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte cost., senza distinguere tra vita privata e familiare, trattandosi di estrinsecazioni del medesimo diritto fondamentale tutelato dall'art. 8 cit., che non prevede gradazioni o gerarchie”. Nel caso di specie, lo stesso giudice di Pace, nel provvedimento impugnato, ha dato atto della presenza di familiari del ricorrente nel territorio italiano, ma non ne l’ha presa in considerazione ai fini della verifica della legittimità del decreto di espulsione. 3. Con il secondo motivo è stata dedotta la nullità del provvedimento impugnato ex art. 360 comma 1° n. 4 cod. proc. civ. per difetto di motivazione e degli artt. 112, 113 e 115 cod. proc. civ. In ordine a tale profilo, il ricorrente lamenta un’omissione di pronuncia sul secondo motivo del ricorso proposto innanzi al Giudice di Pace, con il quale aveva lamentato la violazione dell’art. 13 comma 7 d.lgs n. 286/1998, per mancata traduzione del decreto di espulsione in lingua nota (essendo stato tradotto non in serbo, ma in inglese, lingua a lui sconosciuta). F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 3822/2022 Numero sezionale 3942/2023 Infine, lamenta che i documenti relativi ai precedenti di polizia sono Numero di raccolta generale 30195/2023Data pubblicazione 31/10/2023 stati irritualmente acquisiti in quanto introdotti nel procedimento da un soggetto (Dirigente della Questura Malgaroli) privo di legittimazione. In ogni caso, il provvedimento del giudice di Pace è viziato in quanto si fonda su elemento, la pericolosità del ricorrente, non contemplato dal decreto di espulsione. 4. Il secondo motivo è fondato nei termini che seguono. Va premesso che, avendo il ricorrente riassunto il contenuto dei tre motivi di opposizione del ricorso di primo grado (pag. 4), tra cui il secondo motivo, in cui aveva lamentato proprio la violazione dell’art. 13 comma 7 TUI per l’omessa traduzione del decreto di espulsione in una lingua allo stesso nota, può ritenersi che lo stesso ricorrente abbia assolto all’onere di allegazione in ordine alla avvenuta sottoposizione al giudice di Pace del motivo di opposizione di cui lamenta l’omesso esame, della cui trattazione non vi è, effettivamente, alcuna traccia nell’ordinanza impugnata. Non vi è dubbio che le censure del ricorrente, che vanno riqualificate come difetto assoluto di motivazione ed omesso esame di fatto decisivo (dato che una pronuncia è stata emessa anche se non congruente con le censure del ricorrente), abbiano fondamento, atteso che il Giudice di pace ha omesso ogni argomentazione sul thema decidendum sottoposto al suo esame con il secondo motivo del ricorso in opposizione – omessa traduzione del decreto di espulsione in lingua nota al cittadino straniero – rendendo una motivazione del tutto evasiva sulle specifiche censure del ricorrente. Ne consegue che le censure del ricorrente vanno accolte. 5. Il terzo motivo – con cui è stato dedotto l’omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 comma 1° n.5 cod. proc. civ., sul rilievo che il Giudice di Pace non ha preso in considerazione la denunciata violazione dell’art. 13 comma 7 TUI in F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1
Decreto Cassazione n. 30195/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris