Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41484/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ( [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 26 ottobre 2020 la Corte di Appello di Messina ha confermato la sentenza del 25 febbraio 2019 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena di anni uno di reclusione per il reato di cui all'art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi di impugnazione.

2.1. In particolare, col primo motivo la ricorrente ha inserito il contenuto di una comparsa di costituzione e risposta che - in tesi - sarebbe stata prodotta nel giudizio civile di revocatoria ordinaria instaurato nei confronti della stessa Pino dalla s.p.a. [OSCURATO:PERSONA], nel quale il credito fiscale sarebbe stato contestato per molteplici ragioni, anche sotto il profilo della legittimazione attiva e della notifica delle cartelle.

2.2. Col secondo motivo - in disparte il riferimento inconferente all'uso personale dello stupefacente, di cui all'intestazione del motivo - la ricorrente appare avere contestato l'elemento psicologico del reato, assumendo che la causa civile non era stata ancora definita. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. In relazione agli affermati motivi di impugnazione, essi non sono sorretti da concreta specificità e pertinenza Le deduzioni ivi svolte - che in realtà ricalcano pedissequamente, v. supra, il contenuto di una comparsa di costituzione e risposta in un giudizio civile di revocatoria a norma dell'art. 2901 cod. civ. - non si coniugano infatti alla enunciazione di specifiche richieste e doglianze, e non si pongono in rapporto e confronto con i contenuti ed i rilievi della sentenza impugnata nella corretta disamina dell'istruttoria (accertamenti dell'Agenzia delle Entrate, oltre che s.i.t. comprovanti la validità delle notifiche delle cartelle esattoriali, e quindi atte a dimostrare la piena conoscenza e intenzione della ricorrente a sottrarsi al pagamento delle imposte, v. pagg. 2 e 3).

Oltre a ciò, detti motivi non sono invero scanditi da necessaria critica e analisi.

3.2. In proposito, l'oggetto giuridico del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte non è il diritto di credito del fisco, bensì la garanzia generica data dai beni dell'obbligato, potendo quindi il reato configurarsi anche qualora, dopo il compimento degli atti fraudolenti, avvenga comunque il pagamento dell'imposta e dei relativi accessori (Sez. 3, n. 36290 del 18/05/2011, Cualbu, Rv. 251077).

Lo stesso profitto del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte coincide così con il patrimonio sottratto alla garanzia dell'esazione e non già con il debito tributario evaso (cfr. Sez. 3, n. 4097 del 19/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265843), e consiste nel valore dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell'Amministrazione finanziaria che agisce per il recupero delle somme evase costituenti oggetto delle condotte artificiose considerate dalla norma (tra le altre, Sez. 5, n. 32018 del 14/03/2019 Lascarache, Rv. 277251; Sez. 3, n. 10214 del 22/01/2015, Chiarolanza, Rv. 262754).

Il delitto previsto dall'art. 11 cit. è pertanto reato di pericolo, integrato dal compimento di atti simulati o fraudolenti volti a occultare i propri o altrui beni, idonei - secondo un giudizio ex ante che valuti la sufficienza della consistenza patrimoniale del contribuente rispetto alla pretesa dell'Erario - a pregiudicare l'attività recuperatoria dell'Amministrazione finanziaria (Sez. 3, n. 46975 del 24/05/2018, F., Rv. 274066).

Già la sottrazione in sé - in specie l'imputata aveva ceduto la nuda proprietà di un immobile di 6,5 vani riservandosi l'usufrutto, con evidente depauperamento dei propri diritti immobiliari e dell'appetibilità di un'eventuale riscossione forzata - integra pertanto la condotta di pericolo del bene protetto costituito dall'interesse fiscale dello Stato (cfr. Sez. 3, 'n. 33184 del 12/06/2013, Abrusci, Rv. 256850), tant'è che non è neppure richiesta, ai fini dell'integrazione del reato, la effettiva vanificazione della riscossione tributaria coattiva (cfr. Sez. 3, n. 14720 del 06/03/2008, Ghiglia, Rv. 239971).

3.3. In ogni caso, pertanto, l'odierna ricorrente non si è così confrontata compiutamente, e specificamente, col percorso argomentativo in proposito seguito dalla sentenza impugnata, stante l'avvenuta parziale spoliazione del proprio patrimonio da parte dell'odierna ricorrente, resa edotta del debito tributario di oltre 400 mila euro.

4. I complessivi richiamati rilievi non possono che comportare l'inammissibilità del ricorso.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ( [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 26 ottobre 2020 la Corte di Appello di Messina ha confermato la sentenza del 25 febbraio 2019 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena di anni uno di reclusione per il reato di cui all'art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. 2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi di impugnazione. 2.1. In particolare, col primo motivo la ricorrente ha inserito il contenuto di una comparsa di costituzione e risposta che - in tesi - sarebbe stata prodotta nel giudizio civile di revocatoria ordinaria instaurato nei confronti della stessa Pino dalla s.p.a. [OSCURATO:PERSONA], nel quale il credito fiscale sarebbe stato contestato per molteplici ragioni, anche sotto il profilo della legittimazione attiva e della notifica delle cartelle. 2.2. Col secondo motivo - in disparte il riferimento inconferente all'uso personale dello stupefacente, di cui all'intestazione del motivo - la ricorrente appare avere contestato l'elemento psicologico del reato, assumendo che la causa civile non era stata ancora definita. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. In relazione agli affermati motivi di impugnazione, essi non sono sorretti da concreta specificità e pertinenza Le deduzioni ivi svolte - che in realtà ricalcano pedissequamente, v. supra, il contenuto di una comparsa di costituzione e risposta in un giudizio civile di revocatoria a norma dell'art. 2901 cod. civ. - non si coniugano infatti alla enunciazione di specifiche richieste e doglianze, e non si pongono in rapporto e confronto con i contenuti ed i rilievi della sentenza impugnata nella corretta disamina dell'istruttoria (accertamenti dell'Agenzia delle Entrate, oltre che s.i.t. comprovanti la validità delle notifiche delle cartelle esattoriali, e quindi atte a dimostrare la piena conoscenza e intenzione della ricorrente a sottrarsi al pagamento delle imposte, v. pagg. 2 e 3). Oltre a ciò, detti motivi non sono invero scanditi da necessaria critica e analisi. 3.2. In proposito, l'oggetto giuridico del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte non è il diritto di credito del fisco, bensì la garanzia generica data dai beni dell'obbligato, potendo quindi il reato configurarsi anche qualora, dopo il compimento degli atti fraudolenti, avvenga comunque il pagamento dell'imposta e dei relativi accessori (Sez. 3, n. 36290 del 18/05/2011, Cualbu, Rv. 251077). Lo stesso profitto del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte coincide così con il patrimonio sottratto alla garanzia dell'esazione e non già con il debito tributario evaso (cfr. Sez. 3, n. 4097 del 19/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265843), e consiste nel valore dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell'Amministrazione finanziaria che agisce per il recupero delle somme evase costituenti oggetto delle condotte artificiose considerate dalla norma (tra le altre, Sez. 5, n. 32018 del 14/03/2019 Lascarache, Rv. 277251; Sez. 3, n. 10214 del 22/01/2015, Chiarolanza, Rv. 262754). Il delitto previsto dall'art. 11 cit. è pertanto reato di pericolo, integrato dal compimento di atti simulati o fraudolenti volti a occultare i propri o altrui beni, idonei - secondo un giudizio ex ante che valuti la sufficienza della consistenza patrimoniale del contribuente rispetto alla pretesa dell'Erario - a pregiudicare l'attività recuperatoria dell'Amministrazione finanziaria (Sez. 3, n. 46975 del 24/05/2018, F., Rv. 274066). Già la sottrazione in sé - in specie l'imputata aveva ceduto la nuda proprietà di un immobile di 6,5 vani riservandosi l'usufrutto, con evidente depauperamento dei propri diritti immobiliari e dell'appetibilità di un'eventuale riscossione forzata - integra pertanto la condotta di pericolo del bene protetto costituito dall'interesse fiscale dello Stato (cfr. Sez. 3, 'n. 33184 del 12/06/2013, Abrusci, Rv. 256850), tant'è che non è neppure richiesta, ai fini dell'integrazione del reato, la effettiva vanificazione della riscossione tributaria coattiva (cfr. Sez. 3, n. 14720 del 06/03/2008, Ghiglia, Rv. 239971). 3.3. In ogni caso, pertanto, l'odierna ricorrente non si è così confrontata compiutamente, e specificamente, col percorso argomentativo in proposito seguito dalla sentenza impugnata, stante l'avvenuta parziale spoliazione del proprio patrimonio da parte dell'odierna ricorrente, resa edotta del debito tributario di oltre 400 mila euro. 4. I complessivi richiamati rilievi non possono che comportare l'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in R
Sentenza Cassazione n. 41484/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris