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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 settembre 2020

Cassazione n. 14769/2023

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e Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31174/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore Generale nonché procuratore generale, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] VII 466 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] in Liquidazione, in persona del curatore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] n. 46 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 2459/2020 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 22/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/04/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che: con atto di citazione del 10 luglio 2014 il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione (già [OSCURATO:SOCIETA].) convenne in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (poi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), quale concedente nei due contratti di locazione finanziaria risolti per effetto di attivazione da parte della medesima concedente della clausola risolutiva espressa, chiedendo la condanna al pagamento della somma di Euro 952.541,00 e in subordine al pagamento della somma di Euro 560.293,00.

Il Tribunale adito, ridotta l’indennità spettante alla convenuta ai sensi dell’art. 1526 cod. civ. per effetto della risoluzione dei contratti, condannò [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento della sommadi Euro 386.341,38 oltre interessi, con condanna alla rifusione delle spese processuali.

Avverso detta sentenza proposero appello principale [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ed incidentale il Fallimento.

Con sentenza di data 22 settembre 2020 la Corte d’appello di Venezia rigettò l’appello, con parziale rigetto dell’appello incidentale, per il resto assorbito.

Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, in relazione alla scrittura di data 5 marzo 2010 di cui il Fallimento aveva nella prima udienza del giudizio di primo grado disconosciuto la conformità all’originale della copia, premesso che doveva condividersi la statuizione del Tribunale di tempestività del disconoscimento, che ai fini dell’opponibilità al fallimento della scrittura privata non avente data certa il giudice del merito, qualora dedotto un fatto diverso da quelli tipizzati nell’art. 2704 cod. civ., aveva il compito di valutarne, caso per caso, la sussistenza o l’idoneità a stabilire la certezza della data del documento (Cass. n. 4509 del 2018).

Osservò quindi quanto segue: «la statuizione del Tribunale è condivisibile in quanto si profila logica e coerente sia con le caratteristiche del documento tempestivamente e validamente disconosciuto dal Fallimento, sia con il dettato normativo in materia di disconoscimento e di prova della data certa del documento, avendo inoltre il Tribunale esattamente fatto ricorso a criteri presuntivi di valutazione, espressamente indicati nella sentenza, quali la circostanza che il Fallimento non fosse stato messo a conoscenza dell’esistenza del predetto documento prima dell’introduzione del giudizio, e la mancanza di prova del presunto pagamento di Euro 44.039,76 che la convenuta avrebbe effettuato alla società in bonis successivamente al 05.03.2010, ossia all a data risultante dalla copia della scrittura».

Aggiunse che esattamente il Tribunale aveva ritenuto la clausola penale contraria all’art. 1526 cod. civ., riducendola ad equità, perché per effetto della risoluzione anticipata la concedente sarebbe stata legittimata in base alla penale a cumulare i canoni scaduti e a scadere oltre alla restituzione del bene, realizzando un profitto maggiore rispetto a quello che le sarebbe derivato dalla ordinaria esecuzione del contratto, con la percezione dei soli canoni edel prezzo di riscatto del bene.

In relazione al motivo di appello principale con cui si censurava la sentenza per avere il Tribunale erroneamente valutato le prove in quanto la somma che la società di leasing avrebbe percepito per effetto della regolare esecuzione dei contratti sarebbe stata euro 4.516.880,43 e non Euro 4.148.539,05 e l’utilizzatrice avrebbe versato canoni per Euro 1.689.514,79 e non Euro 2.022.231,57, osservò il giudice di appello che la censura era infondata in quanto, seguendo il ragionamento del Tribunale e sommando quanto versato al momento della risoluzione del contratto al valore di mercato dell’immobile restituito pari ad Euro 2.135.000,00 secondo la stima del CTU, risultava che nel primo caso la Hypo avesse percepito complessivamente Euro 4.516.880,43 e nel secondo caso Euro 4.622.58,81, per cui il maggior vantaggio percepito dall’appellante per effetto della risoluzione rispetto alla regolare esecuzione dei contratti ammontava a Euro 368.341,38 secondo il Tribunale o ad Euro 474.039,76 secondo l’appellato.

Concluse nel senso che la valutazione del Tribunale era stata svolta sulla base di CTU convincente e condivisibile, da cui il rigetto sul punto dell’appello incidentale, con l’assorbimento per il resto di quest’ultimo.

Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.sulla base di sei motivi e resiste con controricorso la parte intimata.

E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ..

Il pubblico ministero ha depositato le conclusioni scritte.

E’ stata presentata memoria.

Considerato che: con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 115, comma 1, cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che il giudice di appello ha omesso di valutare la prova rappresentata dalla produzione in originale della scrittura privata di data 5 marzo 2010 e che se tale prova fosse stata valutata dalla corte territoriale questa avrebbe accertato l’intervenuta definizione consensuale dei rapporti conseguenti alla risoluzione dei contratti di locazione finanziaria, con un diverso ammontare dei canoni pagati e dell’importo insoluto.

Aggiunge che l’argomentazione sull’incertezza della data risulta minata dalla datazione rinvenibile sull’originale attestata dal timbro postale e dal fatto che nell’originale le prime due facciate, e dunque anche la facciata contenente le obbligazioni delle parti, sono su foglio unico e quindi per entrambe la data deve considerarsi certa.

Con il secondo motivo si denuncia omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ..

Osserva la ricorrente che vi è travisamento della prova per avere il giudice di appello fatto riferimento all’efficacia rappresentativa della copia fotostatica, laddove invece la copia prodotta costituiva l’originale.

Con il terzo motivo si denuncia omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ..

Osserva la ricorrente che la decisione è affetta da motivazione apparente in quanto mancano le ragioni di condivisione della motivazione del Tribunale, avendo la corte territoriale omesso di scrutinare il documento prodotto in originale ed essendo le prime due facciate (contenenti le pattuizioni determinanti) su foglio unico recante il timbro postale.

Il primo, il secondo ed il terzo motivo, da trattare congiuntamente, sono inammissibili.

Il giudice del merito, essendo stato dedotto un fatto sulla cui base valutare la certezza della data della scrittura privata rispetto al terzo diverso da quelli tipizzati dall’art. 2704 cod. civ., ha accertato, sulla base di un giudizio di fatto non sindacabile nella presente sede di legittimità, se il fatto allegato (timbro postale), in relazione alle circostanze del caso, fosse congruo per l’attestazione della certezza della data rispetto al terzo e ha concluso, alla luce delle circostanze del non essere stato messo il Fallimento a conoscenza dell’esistenza della scrittura privata prima dell’introduzione del giudizio e della mancanza di prova del pagamento di Euro 44.039,76 che sarebbe stato effettuato successivamente al 5 maggio 2010, nel senso che il fatto in questione non consentisse di ritenere la data della scrittura certa e computabile riguardo al Fallimento.

Le censure muovono dal presupposto che il giudice del merito non abbia valutato l’originale del documento prodotto ma sono eccentriche rispetto alla ratio decidendi, e dunque prive di decisività, perché la motivazione, incentrata sulla non opponibilità al Fallimento della scrittura per mancanza di data certa sulla base dell’allegato timbro postale, prescinde dall’esame della copia fotostatica o dell’originale del documento.

Per tale ragione inammissibile è anche la censura di motivazione apparente, la quale muove dall’assunto che il giudice di appello abbia avuto come riferimento la copia fotostatica, quando invece, come si è appena visto, la ratio decidendi verte sull’assenza di data certa della scrittura (il che costituisce anche la ragione di conferma della decisione di primo grado).

Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1526 e 1384 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che l’art. 1526 avrebbe potuto trovare applicazione se ed in quanto vi fosse stato un indebito arricchimento in favore della concedente per il carattere eccessivo della penale, ma gli effetti della risoluzione sono stati dalle parti disciplinati con l’accordo di data 5 marzo 2010.

Il mancato accoglimento dei precedenti motivi comporta l’assorbimento del motivo, che presuppone l’opponibilità al Fallimento della scrittura privata di data 5 marzo 2010.

Con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.115, comma 1, cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., nonché omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ..Osserva la parte ricorrente che il giudice di appello è incorso in errore di percezione per avere ritenuto sussistente la prova dell’avvenuto pagamento da parte dell’utilizzatore della somma di Euro 2.022.231,57 a titolo di canoni, ricavando il dato da meri prospetti di parte inidonei ad assurgere al valore di prova.

Aggiunge che il giudice di appello ha ritenuto di acquisire dalla CTU il dato riferibile a quanto introitato dalla concedente, mentre la consulenza si è limitata ad accertare unicamente il valore dell’immobile e non la verifica delle somme dovute e/o versate in esecuzione dei contratti.

Osserva inoltre, sotto il profilo del vizio motivazionale, che nel prospetto relativo all’anno 2001 la curatela ha conteggiato Euro 127.798,69 pagati il 2 aprile 2001 quale parte dell’anticipo contrattualmente previsto e non quali canoni, e che la corte territoriale, per determinare l’esatto importo dei canoni, avrebbe dovuto sottrarre dal totale di Euro 2.022.231,57 l’importo riferibile all’anticipo, anziché sommare al totale indicato nei prospetti l’ammontare dell’anticipo, così conteggiando due volte la somma Euro 127.798,69.

Aggiunge che i dati corretti erano quelli risultanti dalla scrittura del 5 marzo 2010.

Il motivo è inammissibile.

Esso contiene due censure.

Con la prima censura, come afferma la medesima ricorrente, si denuncia un errore di percezione, anche per quanto concerne il dato ricavato dalla CTU, e dunque un errore revocatorio da impugnare nelle forme di cui all’art. 395 cod. proc. civ. e non con il ricorso per cassazione.

La seconda censura, relativa al vizio motivazionale, in disparte il profilo della irritualità della sua formulazione rispetto al vigente paradigma dell’art. 360 n. 5, trattandosi di mera confutazione del giudizio di fatto, è inammissibile ai sensi dell’art. 348 ter cod. proc. civ. stante la presenza di c.d. doppia conforme.Con il sesto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che il giudice di appello ha omesso di pronunciare in ordine al sesto motivo di appello con cui era stata impugnata la sentenza del Tribunale in relazione alla condanna all’integrale rifusione delle spese processuali, anziché disporre la compensazione quanto meno parziale alla luce dell’accoglimento della domanda limitatamente alla riduzione della clausola penale.

Il motivo è inammissibile.

Nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art.112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi.

Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto processuale", intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza all’onere processuale previsto dall’art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ., il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (Cass. n. 28072 del 2021).

La ricorrente ha omesso di assolvere l’indicato onere processuale, essendosi limitata alla mera denuncia dell’omissione di pronuncia.

E’ appena il caso di aggiungere che, ove l’onere previsto dall’art. 366 n. 6 fosse stato assolto, la censura non sarebbe stata comunque accolta in quanto, dovendosi provvedere sul motivo di appello nella presente sede alla luce del principio di ragionevole durata del processo stante la manifesta infondatezza dell’impugnazione, si sarebbe dovuta richiamare la discrezionalità del giudice del merito in ordine alla decisione di compensare le spese ed il fatto che nella specie le spese sono state regolamentate in base alla regola della soccombenza processuale, e dunque in modo conforme a diritto.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 -quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso, con assorbimento del quarto motivo.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31174/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore Generale nonché procuratore generale, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] VII 466 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] in Liquidazione, in persona del curatore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] n. 46 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 2459/2020 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 22/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/04/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che: con atto di citazione del 10 luglio 2014 il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione (già [OSCURATO:SOCIETA].) convenne in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (poi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), quale concedente nei due contratti di locazione finanziaria risolti per effetto di attivazione da parte della medesima concedente della clausola risolutiva espressa, chiedendo la condanna al pagamento della somma di Euro 952.541,00 e in subordine al pagamento della somma di Euro 560.293,00. Il Tribunale adito, ridotta l’indennità spettante alla convenuta ai sensi dell’art. 1526 cod. civ. per effetto della risoluzione dei contratti, condannò [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento della sommadi Euro 386.341,38 oltre interessi, con condanna alla rifusione delle spese processuali. Avverso detta sentenza proposero appello principale [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ed incidentale il Fallimento. Con sentenza di data 22 settembre 2020 la Corte d’appello di Venezia rigettò l’appello, con parziale rigetto dell’appello incidentale, per il resto assorbito. Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, in relazione alla scrittura di data 5 marzo 2010 di cui il Fallimento aveva nella prima udienza del giudizio di primo grado disconosciuto la conformità all’originale della copia, premesso che doveva condividersi la statuizione del Tribunale di tempestività del disconoscimento, che ai fini dell’opponibilità al fallimento della scrittura privata non avente data certa il giudice del merito, qualora dedotto un fatto diverso da quelli tipizzati nell’art. 2704 cod. civ., aveva il compito di valutarne, caso per caso, la sussistenza o l’idoneità a stabilire la certezza della data del documento (Cass. n. 4509 del 2018). Osservò quindi quanto segue: «la statuizione del Tribunale è condivisibile in quanto si profila logica e coerente sia con le caratteristiche del documento tempestivamente e validamente disconosciuto dal Fallimento, sia con il dettato normativo in materia di disconoscimento e di prova della data certa del documento, avendo inoltre il Tribunale esattamente fatto ricorso a criteri presuntivi di valutazione, espressamente indicati nella sentenza, quali la circostanza che il Fallimento non fosse stato messo a conoscenza dell’esistenza del predetto documento prima dell’introduzione del giudizio, e la mancanza di prova del presunto pagamento di Euro 44.039,76 che la convenuta avrebbe effettuato alla società in bonis successivamente al 05.03.2010, ossia all a data risultante dalla copia della scrittura». Aggiunse che esattamente il Tribunale aveva ritenuto la clausola penale contraria all’art. 1526 cod. civ., riducendola ad equità, perché per effetto della risoluzione anticipata la concedente sarebbe stata legittimata in base alla penale a cumulare i canoni scaduti e a scadere oltre alla restituzione del bene, realizzando un profitto maggiore rispetto a quello che le sarebbe derivato dalla ordinaria esecuzione del contratto, con la percezione dei soli canoni edel prezzo di riscatto del bene. In relazione al motivo di appello principale con cui si censurava la sentenza per avere il Tribunale erroneamente valutato le prove in quanto la somma che la società di leasing avrebbe percepito per effetto della regolare esecuzione dei contratti sarebbe stata euro 4.516.880,43 e non Euro 4.148.539,05 e l’utilizzatrice avrebbe versato canoni per Euro 1.689.514,79 e non Euro 2.022.231,57, osservò il giudice di appello che la censura era infondata in quanto, seguendo il ragionamento del Tribunale e sommando quanto versato al momento della risoluzione del contratto al valore di mercato dell’immobile restituito pari ad Euro 2.135.000,00 secondo la stima del CTU, risultava che nel primo caso la Hypo avesse percepito complessivamente Euro 4.516.880,43 e nel secondo caso Euro 4.622.58,81, per cui il maggior vantaggio percepito dall’appellante per effetto della risoluzione rispetto alla regolare esecuzione dei contratti ammontava a Euro 368.341,38 secondo il Tribunale o ad Euro 474.039,76 secondo l’appellato. Concluse nel senso che la valutazione del Tribunale era stata svolta sulla base di CTU convincente e condivisibile, da cui il rigetto sul punto dell’appello incidentale, con l’assorbimento per il resto di quest’ultimo. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.sulla base di sei motivi e resiste con controricorso la parte intimata. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. Il pubblico ministero ha depositato le conclusioni scritte. E’ stata presentata memoria. Considerato che: con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 115, comma 1, cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che il giudice di appello ha omesso di valutare la prova rappresentata dalla produzione in originale della scrittura privata di data 5 marzo 2010 e che se tale prova fosse stata valutata dalla corte territoriale questa avrebbe accertato l’intervenuta definizione consensuale dei rapporti conseguenti alla risoluzione dei contratti di locazione finanziaria, con un diverso ammontare dei canoni pagati e dell’importo insoluto. Aggiunge che l’argomentazione sull’incertezza della data risulta minata dalla datazione rinvenibile sull’originale attestata dal timbro postale e dal fatto che nell’originale le prime due facciate, e dunque anche la facciata contenente le obbligazioni delle parti, sono su foglio unico e quindi per entrambe la data deve considerarsi certa. Con il secondo motivo si denuncia omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la ricorrente che vi è travisamento della prova per avere il giudice di appello fatto riferimento all’efficacia rappresentativa della copia fotostatica, laddove invece la copia prodotta costituiva l’originale. Con il terzo motivo si denuncia omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la ricorrente che la decisione è affetta da motivazione apparente in quanto mancano le ragioni di condivisione della motivazione del Tribunale, avendo la corte territoriale omesso di scrutinare il documento prodotto in originale ed essendo le prime due facciate (contenenti le pattuizioni determinanti) su foglio unico recante il timbro postale. Il primo, il secondo ed il terzo motivo, da trattare congiuntamente, sono inammissibili. Il giudice del merito, essendo stato dedotto un fatto sulla cui base valutare la certezza della data della scrittura privata rispetto al terzo diverso da quelli tipizzati dall’art. 2704 cod. civ., ha accertato, sulla base di un giudizio di fatto non sindacabile nella presente sede di legittimità, se il fatto allegato (timbro postale), in relazione alle circostanze del caso, fosse congruo per l’attestazione della certezza della data rispetto al terzo e ha concluso, alla luce delle circostanze del non essere stato messo il Fallimento a conoscenza dell’esistenza della scrittura privata prima dell’introduzione del giudizio e della mancanza di prova del pagamento di Euro 44.039,76 che sarebbe stato effettuato successivamente al 5 maggio 2010, nel senso che il fatto in questione non consentisse di ritenere la data della scrittura certa e computabile riguardo al Fallimento. Le censure muovono dal presupposto che il giudice del merito non abbia valutato l’originale del documento prodotto ma sono eccentriche rispetto alla ratio decidendi, e dunque prive di decisività, perché la motivazione, incentrata sulla non opponibilità al Fallimento della scrittura per mancanza di data certa sulla base dell’allegato timbro postale, prescinde dall’esame della copia fotostatica o dell’originale del documento. Per tale ragione inammissibile è anche la censura di motivazione apparente, la quale muove dall’assunto che il giudice di appello abbia avuto come riferimento la copia fotostatica, quando invece, come si è appena visto, la ratio decidendi verte sull’assenza di data certa della scrittura (il che costituisce anche la ragione di conferma della decisione di primo grado). Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1526 e 1384 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che l’art. 1526 avrebbe potuto trovare applicazione se ed in quanto vi fosse stato un indebito arricchimento in favore della concedente per il carattere eccessivo della penale, ma gli effetti della risoluzione sono stati dalle parti disciplinati con l’accordo di data 5 marzo 2010. Il mancato accoglimento dei precedenti motivi comporta l’assorbimento del motivo, che presuppone l’opponibilità al Fallimento della scrittura privata di data 5 marzo 2010. Con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.115, comma 1, cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., nonché omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ..Osserva la parte ricorrente che il giudice di appello è incorso in errore di percezione per avere ritenuto sussistente la prova dell’avvenuto pagamento da parte dell’utilizzatore della somma di Euro 2.022.231,57 a titolo di canoni, ricavando il dato da meri prospetti di parte inidonei ad assurgere al valore di prova. Aggiunge che il giudice di appello ha ritenuto di acquisire dalla CTU il dato riferibile a quanto introitato dalla concedente, mentre la consulenza si è limitata ad accertare unicamente il valore dell’immobile e non la verifica delle somme dovute e/o versate in esecuzione dei contratti. Osserva inoltre, sotto il profilo del vizio motivazionale, che nel prospetto relativo all’anno 2001 la curatela ha conteggiato Euro 127.798,69 pagati il 2 aprile 2001 quale parte dell’anticipo contrattualmente previsto e non quali canoni, e che la corte territoriale, per determinare l’esatto importo dei canoni, avrebbe dovuto sottrarre dal totale di Euro 2.022.231,57 l’importo riferibile all’anticipo, anziché sommare al totale indicato nei prospetti l’ammontare dell’anticipo, così conteggiando due volte la somma Euro 127.798,69. Aggiunge che i dati corretti erano quelli risultanti dalla scrittura del 5 marzo 2010. Il motivo è inammissibile. Esso contiene due censure. Con la prima censura, come afferma la medesima ricorrente, si denuncia un errore di percezione, anche per quanto concerne il dato ricavato dalla CTU, e dunque un errore revocatorio da impugnare nelle forme di cui all’art. 395 cod. proc. civ. e non con il ricorso per cassazione. La seconda censura, relativa al vizio motivazionale, in disparte il profilo della irritualità della sua formulazione rispetto al vigente paradigma dell’art. 360 n. 5, trattandosi di mera confutazione del giudizio di fatto, è inammissibile ai sensi dell’art. 348 ter cod. proc. civ. stante la presenza di c.d. doppia conforme.Con il sesto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che il giudice di appello ha omesso di pronunciare in ordine al sesto motivo di appello con cui era stata impugnata la sentenza del Tribunale in relazione alla condanna all’integrale rifusione delle spese processuali, anziché disporre la compensazione quanto meno parziale alla luce dell’accoglimento della domanda limitatamente alla riduzione della clausola penale. Il motivo è inammissibile. Nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art.112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi. Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto processuale", intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza all’onere processuale previsto dall’art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ., il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (Cass. n. 28072 del 2021). La ricorrente ha omesso di assolvere l’indicato onere processuale, essendosi limitata alla mera denuncia dell’omissione di pronuncia. E’ appena il caso di aggiungere che, ove l’onere previsto dall’art. 366 n. 6 fosse stato assolto, la censura non sarebbe stata comunque accolta in quanto, dovendosi provvedere sul motivo di appello nella presente sede alla luce del principio di ragionevole durata del processo stante la manifesta infondatezza dell’impugnazione, si sarebbe dovuta richiamare la discrezionalità del giudice del merito in ordine alla decisione di compensare le spese ed il fatto che nella specie le spese sono state regolamentate in base alla regola della soccombenza processuale, e dunque in modo conforme a diritto. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 -quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso, con assorbimento del quarto motivo. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per
Sentenza Cassazione n. 14769/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris