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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2011

ECLI:EU:C:2011:703
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 27 ottobre 2011 – Commissione / Polonia (causa C‑362/10) «[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Direttiva 2003/98/CE – Riutilizzo dell’informazione del settore pubblico – Trasposizione non corretta od omessa trasposizione di taluni articoli entro il termine impartito»

1. Atti delle istituzioni – Direttive – Attuazione da parte degli Stati membri – Trasposizione di una direttiva senza provvedimenti legislativi – Presupposti – Esistenza di un contesto giuridico generale che garantisca la piena applicazione della direttiva (Art. 288, terzo comma, TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/98) (v. punti 46, 60)

2. Atti delle istituzioni – Direttive – Attuazione da parte degli Stati membri – Direttiva volta a conferire diritti ai singoli – Requisiti di chiarezza e di certezza del diritto – Direttiva 2003/98 – Diritto al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico – Omessa trasposizione mediante disposizioni legislative o regolamentari – Inammissibilità (Art. 288, terzo comma, TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/98, art. 2, punti 1‑ 3, 4, 6, 7 e 10) (v. punti 50-52, 54-56)

3. Atti delle istituzioni – Direttive – Attuazione da parte degli Stati membri – Trasposizione di una direttiva senza provvedimenti legislativi – Inammissibilità in caso di obbligo esplicito di fare riferimento alla direttiva (Art. 288, terzo comma, TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/98) (v. punto 58)

4. Atti delle istituzioni – Direttive – Attuazione da parte degli Stati membri – Necessità di trasposizione completa – Inesistenza in uno Stato membro di un’attività contemplata da una direttiva – Irrilevanza (Art. 288, terzo comma, TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/98) (v. punto 64) [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Omessa adozione, entro il termine impartito, delle disposizioni necessarie per conformarsi agli artt. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 17 novembre 2003, 2003/98/CE, relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico (GU L 345, pag. 90).

Dispositivo 1) Non avendo adottato, entro il termine impartito, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per trasporre nell’ordinamento giuridico polacco gli artt. 2‑4, 6‑8, nonché 10 e 11 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 17 novembre 2003, 2003/98/CE, relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi di tali articoli. 2) La Repubblica di Polonia è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 27 ottobre 2011 – Commissione / Polonia (causa C‑362/10) «[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Direttiva 2003/98/CE – Riutilizzo dell’informazione del settore pubblico – Trasposizione non corretta od omessa trasposizione di taluni articoli entro il termine impartito» 1. Atti delle istituzioni – Direttive – Attuazione da parte degli Stati membri – Trasposizione di una direttiva senza provvedimenti legislativi – Presupposti – Esistenza di un contesto giuridico generale che garantisca la piena applicazione della direttiva (Art. 288, terzo comma, TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/98) (v. punti 46, 60) 2. Atti delle istituzioni – Direttive – Attuazione da parte degli Stati membri – Direttiva volta a conferire diritti ai singoli – Requisiti di chiarezza e di certezza del diritto – Direttiva 2003/98 – Diritto al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico – Omessa trasposizione mediante disposizioni legislative o regolamentari – Inammissibilità (Art. 288, terzo comma, TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/98, art. 2, punti 1‑ 3, 4, 6, 7 e 10) (v. punti 50-52, 54-56) 3. Atti delle istituzioni – Direttive – Attuazione da parte degli Stati membri – Trasposizione di una direttiva senza provvedimenti legislativi – Inammissibilità in caso di obbligo esplicito di fare riferimento alla direttiva (Art. 288, terzo comma, TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/98) (v. punto 58) 4. Atti delle istituzioni – Direttive – Attuazione da parte degli Stati membri – Necessità di trasposizione completa – Inesistenza in uno Stato membro di un’attività contemplata da una direttiva – Irrilevanza (Art. 288, terzo comma, TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/98) (v. punto 64) [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Omessa adozione, entro il termine impartito, delle disposizioni necessarie per conformarsi agli artt. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 17 novembre 2003, 2003/98/CE, relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico (GU L 345, pag. 90). Dispositivo 1) Non avendo adottato, entro il termine impartito, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per trasporre nell’ordinamento giuridico polacco gli artt. 2‑4, 6‑8, nonché 10 e 11 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 17 novembre 2003, 2003/98/CE, relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi di tali articoli. 2) La Repubblica di Polonia è condannata alle spese.