CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 48671/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato; Ritenuto, anzitutto, che il secondo motivo (riguardante la mancata applicazione dell'art.131-bis cod. pen.) è inammissibile trattandosi di questione che non era stata oggetto dei motivi di appello; Rilevato, al riguardo, che con il ricorso per cassazione non possono essere dedotte questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame al fine di evitare che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di merito (Sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi, Rv. 270316). In questa impugnazione non viene dedotto che la questione in oggetto sia stata prospettata all'esame del ed, inoltre, di essa manca qualsiasi riferimento nella sentenza impugnata; Considerato, inoltre, che la Corte di appello di Napoli — con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha confermato la responsabilità dell'odierno ricorrente in relazione al reato di cui all'art. 4 1.110/75 per la mancanza di alcuna valida giustificazione rispetto alla detenzione di un coltello a serramanico, rinvenuto all'interno dell'autovettura di proprietà dell'imputato e condotta dal medesimo; Rilevato che la Corte territoriale ha ritenuto dimostrata la responsabilità dell'imputato sulla base delle dichiarazioni degli operanti che avevano rinvenuto il coltello all'interno dell'automobile; Considerato che il ricorrente, rispetto a tale coerente ragionamento svolto dalla Corte di appello, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, in sostanza chiede una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 16 novemb