CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 20949/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] difensore è presente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 14 gennaio 2022 la Corte di appello di Lecce ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 17 settembre 2018 con cui [OSCURATO:PERSONA], ritenuta la contestata recidiva, era stato condannato alla pena di 'anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 600,00 di multa, in quanto riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 95 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per aver falsamente dichiarato, in un'autocertificazione allegata ad un'istanza di ammissione al gratuito patrocinio presentata al Tribunale di Sorveglianza di Lecce, che sussistevano i presupposti reddituali per essere ammesso al richiesto beneficio, laddove, invece, era stato poi accertato che il suo nucleo familiare aveva percepito, nell'anno di imposta 2012, un reddito complessivo pari a 20.230,17 euro, superiore al limite previsto dalla vigente normativa in materia. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo quattro motivi di censura. Con il primo ha eccepito la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 602, comma 1, cod. proc. pen., per non essere stata effettuata la prevista relazione della causa all'udienza di discussione dell'appello. Ciò avrebbe determinato una violazione dei principi costituzionali e convenzionali posti a tutela del contraddittorio tra le parti, di fondamentale importanza in un giudizio finalizzato a garantire il controllo della decisione assunta in primo grado. Con la seconda censura il Capodieci ha dedotto inosservanza o erronea applicazione della legge penale oltre a mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato. La mera sottoscrizione da parte dell'imputato di un'istanza già compilata da parte del suo difensore, ricevuta presso la [OSCURATO:PERSONA] ove era ristretto, non potrebbe, infatti, attestare la ricorrenza della sua consapevolezza in ordine alla falsità ivi contenuta con riguardo al reddito familiare conseguito nell'anno 2012, avendo costui solo avuto conoscenza del percepimento di un reddito derivante da pensione da parte di sua madre, senza avere avuto la possibilità di quantificarlo, con ciò conseguentemente affidandosi, in buona fede, a quanto tecnicamente indicato da parte del suo difensore. Con la terza doglianza è stata lamentata la mancata applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen., considerato che la minima lesività del fatto ascrittogli, come emergente dallo sviluppo e dall'iter avuto dalla condotta criminosa, avrebbe dovuto favorire il riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. Con l'ultimo motivo è stata dedotta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla determinazione della pena ed all'applicazione della recidiva. Lamenta, in particolare, il ricorrente che la Corte di merito avrebbe omesso di esprimere un'adeguata motivazione in ordine alle ragioni giustificative della disposta applicazione della recidiva, non avendo fornito idonea rappresentazione dei motivi per cui il reato giudicato in questa sede sarebbe espressione di una maggiore pericolosità del reo e di una sua colpevolezza più accentuata. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. Il difensore ha depositato successiva memoria, con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 2. In primo luogo priva di ogni fondamento è l'introduttiva doglianza, con cui il ricorrente ha eccepito la nullità della sentenza impugnata per essere stata emessa in violazione dell'art. 602, comma 1, cod. proc. pen., e cioè in carenza del preventivo svolgimento, nell'udienza di discussione, della relazione della causa da parte del presidente o di un consigliere delegato. A fronte dell'indicata censura, infatti, assume rilievo troncante il principio espresso da questa Corte di legittimità per cui, in tema di appello, la relazione della causa prevista dall'art. 602, comma 1, cod. proc. pen. ha una funzione meramente espositiva, non incidendo il suo svolgimento sulla regolarità del contraddittorio e non determinando la sua mancanza una nullità della successiva sentenza (Sez. 1, n. 207 del 04/12/2017, dep. 2018, Chen, Rv. 271982-01; Sez. 6, Sentenza n. 21398 del 17/05/2005, Pratticò, Rv. 231857-01). L'omesso svolgimento della relazione da parte del consigliere relatore, cioè, non è tale da determinare nessuna nullità conseguente, non essendo prevista una simile sanzione, in ossequio al principio di tassatività ex art. 177 cod. proc. pen., da alcun dettato normativo.3. Manifestamente infondata è, poi, anche la seconda censura, con cui il Capodieci ha dedotto carenza motivazionale in ordine alla ricorrenza dell'elemento soggettivo del reato. 3.1. In proposito, infatti, assume rilievo il principio, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, per cui le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di cui all'art. 95 del D.P.R. n. 115 del 2002, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, devono essere sorrette dal dolo generico rigorosamente provato che esclude la responsabilità per un difetto di controllo da considerarsi condotta colposa, e salva l'ipotesi del dolo eventuale (così, espressamente: Sez. 4, n. 37144 del 25/06/2019, Bonelli, Rv. 277129-01; Sez. 4, n. 7192 del 11/01/2018, Zappia, Rv. 272192-01). E' stato, quindi, affermato che, nel caso di istanza che contenga falsità od omissioni, l'effettiva insussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, seppure non è necessaria per l'integrazione dell'elemento oggettivo del delitto di cui all'art. 95 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, può, tuttavia, assumere rilievo con riguardo all'elemento soggettivo dell'illecito, quale sintomo del dolo (Sez. 4, n. 35969 del 29/05/2019, Arlotta, Rv. 276862-01). 3.2. Orbene, di tali principi appare aver fatto compiuta applicazione la Corte territoriale, non ravvisandosi, nel caso di specie, nessuna carenza motivazionale in ordine all'approfondimento del tema della ricorrenza del dolo. La Corte di merito, infatti, ha fornito una motivazione sufficiente e congrua in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, evidenziando come sia risultato comprovato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che l'imputato avesse consapevolmente attestato, al fine di ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, un reddito inferiore rispetto a quello effettivamente percepito dal proprio nucleo familiare, omettendo di dichiarare una significativa somma derivante da trattamenti pensionistici percepiti dalla di lui madre convivente, di cui il Capodieci aveva piena conoscenza. Trattasi, pertanto, di motivazione non manifestamente illogica, del tutto idonea a dimostrare la ricorrenza del dolo generico del delitto ex art. 95 D.P.R. n. 115 del 2002, essendo la condotta riferibile all'imputato connotata da un'evidente pregnanza intrinseca, avendo omesso di denunciare nella sua dichiarazione, con scelta pienamente consapevole, redditi materni a lui noti. Né può ritenersi che, nella specie, si possa versare in ipotesi di errore ex art.47 cod. pen., essendo stato ripetutamente affermato da questa Corte di legittimità che l'errore in ordine alla nozione di reddito valevole ai fini dell'applicazione della disciplina del pati-ocinio a spese dello Stato è errore inescusabile, essendo l'art. 76 del d.lgs. n. 115 del 2022, di disciplina della materia, espressamente richiamato dalla norma incriminatrice dell'art. 5 dello stesso decreto, così da non costituire una legge extrapenale (così, tra le altre, Sez. 4, n. 14011 del 12/02/2015, Bucca, Rv. 263013-01). 4. Stesso giudizio di manifesta infondatezza deve essere espresso, quindi, con riguardo al terzo motivo di ricorso, attraverso cui il Capodieci ha lamentato la mancata applicazione della esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen. Trattasi, infatti, di istanza per la prima volta dedotta in questa sede di legittimità, essendosi in precedenza richiesta, per come chiarito dalla Corte di appello, solo una generica «applicazione di una non meglio precisata causa di giustificazione o di una causa personale di non punibilità». Assume decisivo rilievo, allora, il principio, affermato da questa Corte di legittimità, per cui la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, se tale disposizione - come nel caso di specie - era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello, ostandovi la previsione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (così, espressamente: Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, [OSCURATO:PERSONA]Agostini, 275782-01; Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018, Sarr, Rv. 272789-01; Sez. 5, n. 57491 del 23/11/2017, Moio, Rv. 271877-01). 5. Infine generica è l'ultima doglianza dedotta, in quanto eccepita senza operare un adeguato confronto con le argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata. Tale ultima, infatti, appare lineare e congrua, oltre che priva di contraddizioni evidenti, e quindi inidonea ad essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione meramente reiterativi di censure già sviluppate nel giudizio di appello ed ivi disattese con motivazione logica. La Corte di merito, in particolare, ha fornito adeguata risposta all'invocata esclusione dell'applicazione della contestata recidiva, evidenziando come la ricaduta nel reato da parte del Capodieci - non temporalmente distante dall'ultima condanna e, peraltro, inerente ad un medesimo delitto di falso - sia sintomatica di una più accentuata colpevolezza e di una più allarmante pericolosità sociale del prevenuto, tenuto conto dei parametri valutativi indicati dall'art. 133 cod. pen. Si tratta, pertanto, di una motivazione del tutto adeguata e congrua, pienamente conforme ai principi che regolano il fondamento degli aumenti di pena previsti a carico del condannato, non essendosi limitata a dedurre la pericolosità sociale del prevenuto dal mero fatto descrittivo dell'esistenza di precedenti specifici, ma che ha in concreto esaminato, sulla scorta dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, in particolare verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato (così, tra le tante, Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419-01; ma cfr. anche, in termini conformi, Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, P.G., Calibè, Rv. 247838-01). 6. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della som