CassazionedecretoSezione 6Decisione del 17 dicembre 2020
Cassazione n. 27737/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. R.G. 13259-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], clomiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in qualità di mandataria di FINO 1 [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 95 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; - intimata - avverso la sentenza n. 1205/2020 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 17/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nel 2014 la Unicredit S.p.a., premesso di essere creditrice nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] del Tirreno S.r.l. della somma complessiva di euro 1.297.094,04, in virtù di decreto ingiuntivo n. 920/2010, non opposto e con il quale erano stati condannati in solido anche Paolo e [OSCURATO:PERSONA], fideiussori di tale società (dichiarata fallita dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 26/04/2011), rispettivamente dal 19/04/1999, fino all'ammontare di euro 840.000,00,4_ dal 17/05/1999, fino alla concorrenza di euro 390.000,00, convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per sentire, in via principale, dichiarare l'inopponibilità, inefficacia e/o nullità ex artt. 1414 e ss. c.c. dell'atto pubblico di costituzione di fondo patrimoniale a rogito [OSCURATO:PERSONA] del 6/11/2009, numero 9168/7510, con cui Luigi e [OSCURATO:PERSONA] nonché [OSCURATO:PERSONA] avevano destinato gli immobili di loro proprietà siti nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] per far fronte ai bisogni della loro famiglia, o, in via subordinata, revocare ex art. 2901 e ss. c.c. e, per l'effetto, dichiarare inefficace nei confronti di parte attrice il medesimo atto. Si costituirono chiedendo il rigetto delle domande i convenuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che, con la seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., chiesero disporsi c.t.u. che accertasse il valore commerciale dei beni conferiti nel fondo e quello degli immobili rimasti di esclusiva proprietà dei debitori, al momento della costituzione del fondo, per ricavarne la prova della insussistenza di un pregiudizio alle ragioni della creditrice. Ric. 2021 n. 13259 sez. M3 - ud. 25-05-2022 -2- Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza del 7/10/2015, respinse tutte le istanze istruttorie formulate dalle parti e, con sentenza n. 35 del 2016, rigettò la domanda di simulazione dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale oggetto di causa e dichiarò inefficace ex art. 2901 c.c. nei confronti di Unicredit S.p.a. il già indicato atto, con condanna dei convenuti, in solido, alla refusione delle spese di lite. Avverso tale decisione proposero gravame Paolo e [OSCURATO:PERSONA], insistendo per il rigetto della domanda ex art. 2901 c.c. e lamentando, tra l'altro e per quanto ancora rileva in questa sede, la mancata ammissione della chiesta c.t.u.. Si costituì in giudizio la Unicredit S.p.a., chiedendo la conferma della sentenza impugnata. Nel corso del giudizio di secondo grado, intervenne, ex art. 111 c.p.c., la DoVALUE S.p.a. (già DoBank S.p.a.), quale mandataria di Fino 1 Securitisation S.r.l., succeduta nella posizione creditoria a titolo particolare. Con sentenza n. 1205/2020, pubblicata il 17/12/2020, la Corte di appello di Genova rigettò il gravame, condannando gli appellanti alle spese di quel grado di giudizio. Avverso la sentenza della Corte di merito Paolo e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione basato su un unico motivo, cui ha resistito con controricorso DoVALUE S.p.a. (già DoBank S.p.a.), quale mandataria di Fino 1 Securitisation S.r.l.. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva in questa sede. La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico motivo, denunciando ex art. 360, n. 3, c.p.c., la «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2901 c. c., nonché Ric. 2021 n. 13259 sez. M3 - ud. 25-05-2022 -3- degli artt. 61 e 194 c.p.c.», i ricorrenti sostengono che la Corte di merito, nel rigettare la richiesta di c.t.u. reiterata in secondo grado, definendola esplorativa, avrebbe privato i debitori del diritto di poter assolvere all'onere probatorio ai sensi dell'art. 2901 ic.c., in relazione alla mancanza dell'eventus damni ed alla sussistenza dell'adeguata capienza dei cespiti patrimoniali ai fini della garanzia del debito. Ad avviso della parte ricorrente, al principio per il quale «i/ c.t.u. non può acquisire di sua iniziativa la prova dei fatti costitutivi della domanda» può derogarsi «quando la prova del fatto costitutivo della domanda o dell'eccezione non possa oggettivamente essere fornita coi mezzi di prova tradizionali», come nel caso all'esame. 1.2. Il motivo è inammissibile. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, cui va data continuità in questa sede, il giudizio sulla necessità ed utilità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica - che è mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito - rientra nel potere discrezionale del predetto giudice, la cui decisione è, di regola, incensurabile in questa sede, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario e potendo la motivazione dell'eventuale diniego del giudice di ammissione del mezzo essere anche implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato (Cass. 1/03/2007, n. 4853; Cass., ord., 13/01/2020, n. 326). Nella specie, peraltro, la Corte di merito ha motivato espressamente la mancata ammissione della chiesta c.t.u., rimarcando che la stessa «ha la funzione di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze, ma non può esonerare la parte Ric. 2021 n. 13259 sez. M3 - ud. 25-05-2022 -4- dall'onere probatorio su di essa incombente, che, nel caso di specie, non è stato assolto» ed evidenziando che l'eventuale espletamento della c.t.u. si sarebbe risolto «in un'indagine meramente esplorativa». Così decidendo la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità al riguardo (Cass., ord., 15/12/2017, n. 30218). Va inoltre posto in rilievo che, nel caso all'esame, trattasi di controversia che all'evidenza non richiede necessariamente che si proceda ad un accertamento tecnico, in quanto ben avrebbero potuto gli attuali ricorrenti provare altrimenti la consistenza del patrimonio residuo all'esito della costituzione del fondo patrimoniale, al fine di dimostrare la dedotta insussistenza clell'eventus damni (v. anche Cass., ord., 8/02/2011, n. 3130). 2. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. 3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tra le parti costituite, mentre non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti dell'intimata, non avendo la stessa svolto attività difensiva in questa sede. 4. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in eurD 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi Ric. 2021 n. 13259 sez. M3 - ud. 25-05-2022 -5- dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella Ca