CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 aprile 1995
Cassazione n. 07654/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 21/04/1995 avverso la sentenza del 12/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Firenze ha respinto l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del 24/9/2019 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Firenze con la quale lo stesso Gjonaj, a seguito di giudizio abbreviato, era stato condannato alla pena di 3 anni e 4 mesi di reclusione e 14.000 euro di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 (ascrittogli per aver detenuto a fine di cessione 462,90 grammi di cocaina; in Firenze, il 2/3/2019). Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, attraverso un unico motivo, l'insufficienza della motivazione in ordine alle doglianze formulate con l'atto d'appello riguardo alla eccessività del trattamento sanzionatorio e alla misura della riduzione della pena conseguente al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, posto che la stessa avrebbe potuto essere ridotta in misura maggiore, avendo, tra l'altro, ammesso la propria responsabilità e collaborato con gli inquirenti nella ricerca della sostanza stupefacente occultata all'interno della propria abitazione, sottolineando come i medesimi aspetti (e cioè il quantitativo della sostanza detenuta e il suo grado di purezza) fossero indebitamente stati considerati per due volte, e cioè sia ai fini della determinazione della pena, sia nella prospettiva della riduzione della stessa per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato, essendo stato affidato a doglianze riproduttive di quelle già esaminate e motivatamente disattese dalla Corte territoriale e volte a sollecitare una non consentita rivalutazione sul piano del merito della condotta e della personalità del ricorrente, già adeguatamente considerate in modo concorde dai giudici del merito, che hanno fornito giustificazione adeguata, sia del trattamento sanzionatorio (sottolineando il quantitativo di sostanza detenuta dal ricorrente, pari a circa 350 grammi di cocaina pura, indice del carattere professionale dell'attività di spaccio svolta dal ricorrente, desunto anche dalla disponibilità di strumenti e oggetti per il confezionamento in dosi della sostanza stupefacente e di una agenda nella quale annotare le cessioni), sia della diminuzione della pena derivante dal riconoscimento delle attenuanti generiche (in considerazione della negativa personalità del ricorrente e della scarsa significatività della collaborazione dello stesso, che aveva fornito indicazioni del tutto generiche in ordine alla provenienza di detta sostanza stupefacente). Si tratta di motivazione idonea, essendo stati indicati gli elementi, tra quelli di cui all'art. 133 cod. pen., ritenuti assorbenti nella valutazione di gravità della condotta e nel giudizio negativo formulato sul conto del ricorrente, che hanno carattere polivalente, incidendo su entrambi tali aspetti, cosicché non vi è stata neppure la lamentata indebita considerazione dei medesimi aspetti sia al fine della determinazione della pena base sia quanto alla riduzione della stessa per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, cosicché il ricorso risulta manifestamente infondato anche sotto questo profilo e deve, dunque, essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA]