CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 05597/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4019/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n. 122, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la SENTENZA n. 1894/2018 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, pubblicata il 29/11/2018, R.G.N. 1132/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. la Corte di appello di Catanzaro ha respinto il reclamo ex lege n. 92/2012 proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado che aveva dichiarato inammissibile, per difetto dei requisiti prescritti dall'art. 414 cod. proc. civ., il ricorso in opposizione del lavoratore e rilevato che, in ogni caso, il lavoratore era decaduto, ai sensi dell'art. 6, I. n. 604/1966, dall'impugnativa del licenziamento intimato dalla datrice di lavoro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; 2. il giudice di appello, accolto il motivo di reclamo incentrato sulla conformità al modello legale dell'art. 414 cod. proc. civ. del ricorso in opposizione ex lege n. 92/2012 proposto dal Mendicino, ha confermato la decadenza del lavoratore dall'impugnativa di licenziamento respingendo il reclamo sulla base di tale motivazione; il maturarsi del termine di decadenza è stato posto in connessione con l'avvenuto esperimento del tentativo di conciliazione da parte del lavoratore ed alla conseguente applicabilità- in caso di mancato deposito presso la commissione, della memoria difensiva nei venti giorni successivi al ricevimento della richiesta da parte del datore di lavoro, come in concreto avvenuto- del termine di decadenza di sessanta giorni, decorrente dal perfezionamento del rifiuto, per il deposito del ricorso giudiziale, termine pacificamente non osservato; 3. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi; la intimata [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito con tempestivo controricorso, illustrato con memoria; Considerato che 1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente denunzia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo relativo alla decadenza ex art. 6, comma 2, I. n. 604/1966 - violazione dell' art. 6 I. n. 604/1966 come modificato dall'art. 32 I. n. 183 del 2010;2. con il secondo motivo di ricorso deduce violazione o falsa applicazione dell'art. 6 I. n. 604/1966 come modificato dall'art. 32, commi 1 e 1 bis I. n. 183/2010 nonché dell'art. 252 disp. att. cod. proc. civ. e violazione della regola del legittimo affidamento incolpevole . Si duole, in sintesi, che sia il primo giudice che il giudice del reclamo non avessero dato « congrua e soddisfacente motivazione>> alla questione più volte sollevata dalla difesa del Mendicino circa il legittimo affidamento ingenerato dalla nota del Direttore della DTL di Catanzaro il quale aveva evidenziato come la procedura incardinata fosse « impropria>>, perché nella stessa si chiedeva un accesso ispettivo e dunque una sorta di conciliazione monocratica; 3. con un ulteriore motivo di ricorso, identificato nell'atto di impugnazione con il n. 2.1., parte ricorrente denunzia omessa motivazione su un punto decisivo della controversia relativo alla mancata ammissione delle prove dedotte; 4. i motivi, esaminati congiuntamente per connessione, sono inammissibili in quanto sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio mira, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, come non consentito (Cass. Sez. Un. n. 34476/2019); 4.1. la Corte distrettuale ha respinto la prospettazione del ricorrente sulla non qualificabilità in termini di tentativo di conciliazione della propria richiesta indirizzata il 26 11. 2012 alla Commissione provinciale di Conciliazione alla stregua della nota / missiva di risposta del 19.12.2012 del Direttore della DTL di Catanzaro con la quale si rilevava la natura impropria della proposta procedura di conciliazione; tanto sulla base della interpretazione del documento costituito dalla lettera inviata alla DTL rivelatrice, secondo la Corte di merito, della volontà del lavoratore di avviare la procedura di conciliazione presa in considerazione dal comma 2 dell'art. 6 cit., ed ha ulteriormente osservato che la successiva nota del Direttore semmai rappresentava la conferma che la procedura de qua era stata avviata e che parte datoriale ne era stata messa a conoscenza; da tale nota, pertanto, il lavoratore non poteva far altro che desumere il convincimento che la propria richiesta era stata intesa come avvenuta esplicitazione della propria volontà di esperire la procedura in questione; in altri termini, la Corte di merito, con accertamento di fatto ad essa istituzionalmente riservato, ha ritenuto che il lavoratore con la missiva del 26. 11,. 2012 avesse inteso esperire il tentativo di conciliazione e che nessun errato convincimento a riguardo poteva scaturire dalla missiva di risposta del Direttore DTL, semmai confermativa dell'avvenuta attivazione del procedimento conciliativo. 4.2. tanto premesso, la denunzia di insufficiente e contraddittoria motivazione articolata con il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto dopo la modifica dell'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ. ad opera dell'art. 54 del d.l. n. 83/2012 convertito in I. n. 134/2012, la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito è sindacabile in sede di legittimità o mediante la deduzione di omesso esame di uno specifico fatto, nel senso di fatto storico -fenomenico risultante dalla sentenza o dagli atti e documenti di causa, avente carattere decisivo, vale a dire attitudine a determinare con carattere di certezza e non di mera probabilità un diverso esito della causa, (ex plurimis Cass. Sez. Un.n. 8053/2014) oppure quando la motivazione manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell'essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi od obiettivamente incomprensibili (cfr,. tra le altre, Cass. n. 12928/2014); 4.3. la denunzia di violazione dell'art. 6 . n. 604/1966 come modificato dall'art. 32 I. n. 183/2010 è inammissibile in quanto non verte sul significato e sulla portata precettiva della disposizione richiamata, come prescritto (Cass. n. 17570/2020, Cass. n. 287/2016; Cass. n. 635/ 2015, Cass. n. 25419/2014; Cass. n. 16038/2013), ma risulta sostanzialmente intesa a sollecitare una diversa ricostruzione della vicenda fattuale, al di fuori della corretta deduzione del vizio di cui all'art. 360, comma 1 n. 5 cod. proc. civ., deduzione quest'ultima comunque preclusa ai sensi dell'art. 348 ter, ultimo comma cod. proc. civ. dalla esistenza di <<doppia conforme» non avendo parte ricorrente indicato, come suo onere, che le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di appello erano fra loro diverse (Cass. n. 20994/2019, Cass. n. 26674/2016) Cass. n. 5528/2014); 4.4. la censura con la quale si deduce omessa motivazione sulla mancata ammissione delle prove dedotte è inammissibile per la dirimente considerazione che parte ricorrente omette di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, il giudice di legittimità deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative ( Cass. n. 19985/2021, Cass. n. 17915/2010); 5. alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la regolazione delle spese di lite secondo soccombenza; 6. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma i bis dell' art.13 d. P.R. n. 115/2002; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in C 4.500,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie nella misura del 1 5 % e accessori come per legge.Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quel