Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 ottobre 2025

Cassazione n. 27936/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

e d'appello di TriesteUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso per la inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

È proposto ricorso, presentato dal difensore di fiducia nell’interesse diCauterio [OSCURATO:PERSONA], per l’annullamento dell’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con laquale la Corte di Appello di Trieste ha dichiarato inammissibile l’istanza diricusazione avanzata, ai sensi dell’art. 37, comma 1 lett. a) cod. proc. pen., conriferimento ai casi di cui all’art. 36, comma 1 lettere c) e d) cod. proc. pen. e 37lett. a) cod. proc. pen., nei confronti della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], giudice di pace diUdine, nell’ambito del procedimento penale in cui la predetta Cautiero era imputata.In particolare, la inammissibilità è stata dichiarata per la tardività dell’istanza, aisensi dell’art. 38, comma 2, cod. proc. pen., nonché per la sua manifestainfondatezza perché dagli atti del procedimento non erano rinvenibili le condottepregiudicanti attribuite dalla ricusante al giudice.2.A sostegno del ricorso si deduce la violazione dell’art. 39 cod. proc. pen. peravere la Corte d’appello provveduto sull’istanza ancorché all’udienza del[OSCURATO:DATA_NASCITA] il giudice di pace avesse dichiarato di astenersi e ciò dopo lapresentazione dell’istanza di ricusazione.

Da ciò discende che tale istanza a mentedella norma indicata deve ritenersi come non proposta.

Si precisa, infine, che laricorrente nulla sa dell’esito della dichiarazione di astensione.3.

Il ricorso è stato trattato, senza l'intervento delle parti che hannorassegnato le conclusioni indicate in epigrafe, ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.,come modificato dal d.lgs. del 10 ottobre 2022 n. 150 e successive integrazioni.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile.Si assume che la Corte territoriale, in presenza di una dichiarazione diastensione, non aveva più il potere di decidere in merito all’istanza di ricusazionedivenuta tamquam non esset, discendendone la nullità del provvedimentoimpugnato per difetto della capacità a pronunciarsi del giudicante.Ebbene, vero è che, come ha avuto modo di affermare Sez. 6, Sentenza n.49112 del 24/09/2003, Rv. 227665 – 01, e rappresenta lo stesso ricorso, in baseall'art. 39 cod. proc. pen. la dichiarazione di ricusazione si considera come nonproposta in caso di accoglimento della dichiarazione di astensione presentata,anche successivamente, dal giudice ricusato, per cui la legale retrodatazione deglieffetti della dichiarazione di astensione rispetto alla ricusazione determinal'impossibilità giuridica di prendere in considerazione la dichiarazione di ricusazione,che si ha per non proposta, con conseguente impossibilità di valutarne lafondatezza (nella specie questa Corte, una volta rilevato il concorso delladichiarazione di astensione, ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato,che aveva deciso sulla ricusazione).Tuttavia, ciò che trascura di considerare il ricorso è che la preclusioneprocessuale indicata opera solo nel caso di accoglimento della dichiarazione diastensione formulata dal medesimo giudice ricusato, laddove nel caso di specie lastessa ricorrente precisa di non conoscere l’esito della dichiarazione di astensione.Parte ricorrente, peraltro, in violazione del principio di autosufficienza delricorso, non ha allegato neppure la dichiarazione di astensione del Giudice di pace,così non consentendo a questo Collegio di legittimità la verifica del presupposto acui si aggancia il suo assunto, con conseguente inammissibilità del ricorso anchesotto tale profilo.In ogni caso, a fronte della correttezza del provvedimento impugnato nulla dispecifico è stato contro-dedotto in ricorso.In particolare, la Corte di appello ha rilevato il mancato rispetto, da parte dellaricusante, dei particolari oneri formali previsti dall’art. 38 cod. proc. pen. per unacorretta introduzione del rito, tra i quali la presentazione con atto scritto depositatopresso la cancelleria del giudice competente a decidere entro terminitassativamente stabiliti a pena di inammissibilità, nel caso di specie non risultatirispettati essendo stata l’istanza di ricusazione presentata ben oltre anche iltermine più lungo di tre giorni, di cui all’art. 38 comma 2 cod. proc. pen.,decorrente dall'udienza del 13 ottobre 2025 in cui si collocherebbero i fatti cheavrebbero giustificato la ricusazione; e al contempo nel provvedimento impugnatonon si è trascurato di evidenziare come la dichiarazione di ricusazione fosse anchemanifestamente infondata, avendo tra l’altro la decisione assunta dalla giudicecarattere meramente processuale, non potendosi dalla predetta decisione desumerealcunché circa un eventuale giudizio sul merito della vicenda processuale, né lamanifestazione di un pregiudizio coltivato dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dellaricorrente, né potendosi ritenere ricorrente nel caso di specie l’ipotesi della"inimicizia grave" di cui alla lett. d) dell'art. 36 cod. proc. pen. che, secondo ilcostante orientamento di questa Corte di Cassazione (tra tante Sez. 5, sentenza del21 novembre 2013, n. 5604/2014, Lorusso, Rv. 258867; Sez. 5, sentenza del 26febbraio 2010, n. 11968, Querci, Rv. 246557), come motivo di ricusazione devesempre trovare riscontro in rapporti personali estranei al processo ed ancorati acircostanze oggettive, mentre la condotta endoprocessuale può assumere rilievosolo quando presenti aspetti talmente anomali e settari da costituire sintomaticomomento dimostrativo di una inimicizia maturata all'esterno, circostanza,quest'ultima, non rinvenibile nel caso in esame.Ebbene, rispetto a tale argomentata decisione nulla si osserva in ricorso.2.

Dalle ragioni sin qui esposte deriva pertanto la declaratoria di inammissibilitàdel ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dellaricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causadi inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo attoimpugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una sommache si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entitàdelle questioni trattate.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 18/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRENATA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e d'appello di TriesteUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso per la inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. È proposto ricorso, presentato dal difensore di fiducia nell’interesse diCauterio [OSCURATO:PERSONA], per l’annullamento dell’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con laquale la Corte di Appello di Trieste ha dichiarato inammissibile l’istanza diricusazione avanzata, ai sensi dell’art. 37, comma 1 lett. a) cod. proc. pen., conriferimento ai casi di cui all’art. 36, comma 1 lettere c) e d) cod. proc. pen. e 37lett. a) cod. proc. pen., nei confronti della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], giudice di pace diUdine, nell’ambito del procedimento penale in cui la predetta Cautiero era imputata.In particolare, la inammissibilità è stata dichiarata per la tardività dell’istanza, aisensi dell’art. 38, comma 2, cod. proc. pen., nonché per la sua manifestainfondatezza perché dagli atti del procedimento non erano rinvenibili le condottepregiudicanti attribuite dalla ricusante al giudice.2.A sostegno del ricorso si deduce la violazione dell’art. 39 cod. proc. pen. peravere la Corte d’appello provveduto sull’istanza ancorché all’udienza del[OSCURATO:DATA_NASCITA] il giudice di pace avesse dichiarato di astenersi e ciò dopo lapresentazione dell’istanza di ricusazione. Da ciò discende che tale istanza a mentedella norma indicata deve ritenersi come non proposta. Si precisa, infine, che laricorrente nulla sa dell’esito della dichiarazione di astensione.3. Il ricorso è stato trattato, senza l'intervento delle parti che hannorassegnato le conclusioni indicate in epigrafe, ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.,come modificato dal d.lgs. del 10 ottobre 2022 n. 150 e successive integrazioni.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile.Si assume che la Corte territoriale, in presenza di una dichiarazione diastensione, non aveva più il potere di decidere in merito all’istanza di ricusazionedivenuta tamquam non esset, discendendone la nullità del provvedimentoimpugnato per difetto della capacità a pronunciarsi del giudicante.Ebbene, vero è che, come ha avuto modo di affermare Sez. 6, Sentenza n.49112 del 24/09/2003, Rv. 227665 – 01, e rappresenta lo stesso ricorso, in baseall'art. 39 cod. proc. pen. la dichiarazione di ricusazione si considera come nonproposta in caso di accoglimento della dichiarazione di astensione presentata,anche successivamente, dal giudice ricusato, per cui la legale retrodatazione deglieffetti della dichiarazione di astensione rispetto alla ricusazione determinal'impossibilità giuridica di prendere in considerazione la dichiarazione di ricusazione,che si ha per non proposta, con conseguente impossibilità di valutarne lafondatezza (nella specie questa Corte, una volta rilevato il concorso delladichiarazione di astensione, ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato,che aveva deciso sulla ricusazione).Tuttavia, ciò che trascura di considerare il ricorso è che la preclusioneprocessuale indicata opera solo nel caso di accoglimento della dichiarazione diastensione formulata dal medesimo giudice ricusato, laddove nel caso di specie lastessa ricorrente precisa di non conoscere l’esito della dichiarazione di astensione.Parte ricorrente, peraltro, in violazione del principio di autosufficienza delricorso, non ha allegato neppure la dichiarazione di astensione del Giudice di pace,così non consentendo a questo Collegio di legittimità la verifica del presupposto acui si aggancia il suo assunto, con conseguente inammissibilità del ricorso anchesotto tale profilo.In ogni caso, a fronte della correttezza del provvedimento impugnato nulla dispecifico è stato contro-dedotto in ricorso.In particolare, la Corte di appello ha rilevato il mancato rispetto, da parte dellaricusante, dei particolari oneri formali previsti dall’art. 38 cod. proc. pen. per unacorretta introduzione del rito, tra i quali la presentazione con atto scritto depositatopresso la cancelleria del giudice competente a decidere entro terminitassativamente stabiliti a pena di inammissibilità, nel caso di specie non risultatirispettati essendo stata l’istanza di ricusazione presentata ben oltre anche iltermine più lungo di tre giorni, di cui all’art. 38 comma 2 cod. proc. pen.,decorrente dall'udienza del 13 ottobre 2025 in cui si collocherebbero i fatti cheavrebbero giustificato la ricusazione; e al contempo nel provvedimento impugnatonon si è trascurato di evidenziare come la dichiarazione di ricusazione fosse anchemanifestamente infondata, avendo tra l’altro la decisione assunta dalla giudicecarattere meramente processuale, non potendosi dalla predetta decisione desumerealcunché circa un eventuale giudizio sul merito della vicenda processuale, né lamanifestazione di un pregiudizio coltivato dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dellaricorrente, né potendosi ritenere ricorrente nel caso di specie l’ipotesi della"inimicizia grave" di cui alla lett. d) dell'art. 36 cod. proc. pen. che, secondo ilcostante orientamento di questa Corte di Cassazione (tra tante Sez. 5, sentenza del21 novembre 2013, n. 5604/2014, Lorusso, Rv. 258867; Sez. 5, sentenza del 26febbraio 2010, n. 11968, Querci, Rv. 246557), come motivo di ricusazione devesempre trovare riscontro in rapporti personali estranei al processo ed ancorati acircostanze oggettive, mentre la condotta endoprocessuale può assumere rilievosolo quando presenti aspetti talmente anomali e settari da costituire sintomaticomomento dimostrativo di una inimicizia maturata all'esterno, circostanza,quest'ultima, non rinvenibile nel caso in esame.Ebbene, rispetto a tale argomentata decisione nulla si osserva in ricorso.2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva pertanto la declaratoria di inammissibilitàdel ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dellaricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causadi inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo attoimpugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una sommache si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entitàdelle questioni trattate. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 18/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRENATA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 27936/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris