CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 febbraio 2022
Cassazione n. 14095/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Torino, con sentenza in data 03/06/2021, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata con rito abbreviato dal Tribunale di Alessandria, in data 10/06/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Salvatore, in relazione al reato di truffa a lui ascritto. Propone ricorso per cassazione lo [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta affidabilità dell'individuazione fotografica. Il ricorso è inammissibile. È opportuno ricordare il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568). Tale principio appare certamente applicabile nella fattispecie in esame, in cui il ricorrente, da un lato, evita di specificare i profili di censura che la Corte territoriale avrebbe trascurato di esaminare, rispetto ad una individuazione fotografica operata dalla persona offesa in termini di certezza; dall'altro, omette completamente di confrontarsi con gli ulteriori convergenti elementi emersi a carico dello [OSCURATO:PERSONA] (plurimi riconoscimenti effettuati anche dalle altre persone offese; corrispondenza dell'auto su cui il ricorrente era stato fermato dagli operanti, che presentava il deflettore rotto e i tappetini interni zebrati, così come descritto; corrispondenza anche della targa di detta auto rispetto a quella annotata da una delle vittime). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/02/2022 [OSCURATO:PERSONA] eré/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] I D'[OSCURATO:PERSONA]