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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15409/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi di ricorso, con i quali si contesta la mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta recidiva reiterata e all'incidenza della stessa sul termine di prescrizione del reato, sebbene ritenuta subvalente nel giudizio di comparazione con le attenuanti generiche riconosciute, non risultano dedotti in appello e pertanto, non possono essere proposti per la prima volta in questa sede; considerato, infatti, che per consolidato orientamento di questa Corte non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745); ritenuta, comunque, manifestamente infondata la connessa censura alla luce dell'espressa previsione dell'art.157, terzo comma, cod. proc. pen., che esclude l'incidenza delle disposizioni di cui all'art. 69 cod. pen. sul calcolo del termine necessario a prescrivere il reato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso

1. aprile 2022 Il consigliere estensore Il PresÌliente [OSCURATO:PERSONA] c olo Angelo bstanzo DEP09!TATO !N CANCEI i MA ongi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi di ricorso, con i quali si contesta la mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta recidiva reiterata e all'incidenza della stessa sul termine di prescrizione del reato, sebbene ritenuta subvalente nel giudizio di comparazione con le attenuanti generiche riconosciute, non risultano dedotti in appello e pertanto, non possono essere proposti per la prima volta in questa sede; considerato, infatti, che per consolidato orientamento di questa Corte non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745); ritenuta, comunque, manifestamente infondata la connessa censura alla luce dell'espressa previsione dell'art.157, terzo comma, cod. proc. pen., che esclude l'incidenza delle disposizioni di cui all'art. 69 cod. pen. sul calcolo del termine necessario a prescrivere il reato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1. aprile 2022 Il consigliere estensore Il PresÌliente [OSCURATO:PERSONA] c olo Angelo bstanzo DEP09!TATO !N CANCEI i MA ongi