CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 ottobre 1987
Cassazione n. 39842/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/10/1987 avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. Con la pronuncia di cui in epigrafe, la Corte d'appello di Firenze ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per tentato furto, con giudizio di equivalenza tra l'attenuante di cui all'art. 62, primo comma n.4), cod.pen. e l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede e la recidiva, escludendo la sussistenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., stante l'abitualità per la commissione di più reati della stessa indole. 2. L'imputato ricorre con tre motivi deducenti violazione di legge e vizio di motivazione (di seguito enunciati ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc.pen.): illegittimità del diniego di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., basato solo sui precedenti penali e di polizia, nonostante l'esiguità del valore della merce sottratta pienamente riconosciuta dai giudici e l'irrilevanza della mera recidiva; erronea affermazione dell'aggravante dell'esposizione a pubblica fede dei beni oggetto di tentato furto, pur essendo stati prelevati dagli scaffali del negozio munito di sistema di videosorveglianza e alla vista dell'addetto alla vigilanza che l'avrebbe bloccato oltrepassate le casse, nonché della recidiva; illegittimità del diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod.pen. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo, con il quale si deduce l'omessa considerazione della particolare tenuità del fatto, non si confronta con la ratio decidendi sottesa alla sentenza impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione si vedano, per l'inammissibilità del motivo di ricorso che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso, ex plurimis: Sez. 4, n. 26319 del 17/06/2025, Amato, tra le più recenti; Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Della Fazio, Rv. 286468 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi rilevanti anche con riferimento al ricorso per cassazione). I giudici d'appello, contrariamente a quanto prospettato dalla difesa, hanno difatti motivato in termini di sussistenza della causa ostativa costituita dall'abitualità della condotta in ragione dei plurimi precedenti specifici, di condanna e di polizia, del prevenuto per furti. Nei termini di cui innanzi, peraltro, la Corte territoriale ha correttamente applicato il principio di diritto secondo il quale, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il comportamento è da considerarsi abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno, come nella specie, due illeciti, oltre quello preso in esame (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 - 01, nonché, ex plurimis, Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, Kostandin, Rv. 238347 - 01). 3.2. Il secondo motivo, relativo alla mancata esclusione dell'aggravante dell'esposizione a pubblica fede è inammissibile in quanto meramente reiterativo dell'analogo motivo d'appello congruamente disatteso dalla sentenza impugnata e involgente accertamenti di merito. Dalla sentenza impugnata emerge difatti che il sistema in atto nel caso di specie, di vendita tipo self service, non era tale da garantire una costante, diretta e continuativa vigilanza sulla res, per cui si trattava di una sorveglianza occasionale ed eventuale, che non costituisce di per sé una difesa idonea a impedire la consumazione dell'illecito attraverso un immediato intervento ostativo, né garantisce in maniera continuativa la custodia del bene da parte del proprietario o di altra persona addetta alla sua sorveglianza (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 1509 del 26/10/2020, dep. 2021, Saja, Rv. 280157; Sez. 5, n. 6682/08 del 8 novembre 2007, Manno, Rv. 239095; Sez. 5, n. 35473 del 20 maggio 2010, Canonica, Rv. 248168). Anche il profilo del medesimo motivo sulla ritenuta recidiva è inammissibile in quanto ribadisce, senza confrontarsi con la corretta e congrua motivazione addotta dalla Corte territoriale (sussistenza dei presupposti per ritenere la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale derivanti dai plurimi precedenti penali, oltre a quello contestato, significativi di una scelta di vita dedita alla criminalità predatoria, anche per l'assenza di fissa dimora e lecita attività lavorativa). 3.3. Analogo giudizio di inammissibilità, per le medesime ragioni già espresse sopra e perché teso a criticare la determinazione discrezionale sul trattamento sanzionatorio pur in presenza di motivazione non illogica e completa, va affermato in ordine all'ultimo motivo di ricorso. La Corte d'appello non ha ravvisato ragioni per concedere le circostanze attenuanti generiche difettando i necessari indici di positiva valutazione (sulla sufficienza di tale motivazione vd. Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489 - 01), così risultando congrua la pena derivante dal giudizio di equivalenza tra le aggravanti e la recidiva contestate e l'attenuante di cui all'art. 62, primo comma n. 4), cod.pen. 4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen. (equa in ragione dell'evidenziata causa d'inammissibilità). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del