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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22109/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i motivi di ricorso, con i quali si censura la violazione del diritto di difesa, la mancata esclusione delle aggravanti contestate ed il mancato riconoscimento delle attenuanti richieste, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, inoltre, il motivo di ricorso relativo alla qualificazione circostanziale, oltre ad essere privo di concreta specificità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5); osservato, infine, che il motivo inerente al trattamento sanzionatorio e circostanziale, non è consentito in quanto i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento; che, in relazione alle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudicante, nel motivare il mancato riconoscimento delle stesse, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi e superati tutti gli altri da tale valutazione, come avvenuto nella specie (si vedano pagg. 5 e 6); che, quanto alla dosimetria della pena, l'onere argomentativo è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale (si veda pag. 6); che la questione di legittimità costituzionale proposta con memoria trasmessa a mezzo p.e.c. in data 3 aprile u.s., è inammissibile per difetto di rilevanza nel giudizio, atteso che quand'anche dovesse intervenire una pronuncia del giudice delle leggi in tema di attenuazione della pena per la particolare tenuità del fatto di rapina, come per l'estorsione (sent. n. 120 del 2023), la fattispecie concreta, per come aggravata anche dalla recidiva qualificata, non potrebbe comunque ritenersi di lieve entità. ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i motivi di ricorso, con i quali si censura la violazione del diritto di difesa, la mancata esclusione delle aggravanti contestate ed il mancato riconoscimento delle attenuanti richieste, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, inoltre, il motivo di ricorso relativo alla qualificazione circostanziale, oltre ad essere privo di concreta specificità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5); osservato, infine, che il motivo inerente al trattamento sanzionatorio e circostanziale, non è consentito in quanto i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento; che, in relazione alle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudicante, nel motivare il mancato riconoscimento delle stesse, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi e superati tutti gli altri da tale valutazione, come avvenuto nella specie (si vedano pagg. 5 e 6); che, quanto alla dosimetria della pena, l'onere argomentativo è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale (si veda pag. 6); che la questione di legittimità costituzionale proposta con memoria trasmessa a mezzo p.e.c. in data 3 aprile u.s., è inammissibile per difetto di rilevanza nel giudizio, atteso che quand'anche dovesse intervenire una pronuncia del giudice delle leggi in tema di attenuazione della pena per la particolare tenuità del fatto di rapina, come per l'estorsione (sent. n. 120 del 2023), la fattispecie concreta, per come aggravata anche dalla recidiva qualificata, non potrebbe comunque ritenersi di lieve entità. ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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