CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 febbraio 2023
Cassazione n. 12725/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. Sassari [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 719/21 della Corte di appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari del 15/12/2021 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari ha riformato la sentenza assolutoria di primo grado, I dichiarando [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di evasione dal luogo di detenzione domiciliare (art. 385 cod. pen.) e condannandolo alla pena di un anno di reclusione. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che deduce due motivi di ricorso. Violazione di legge penale e vizi di motivazione in relazione all'affermata sussistenza del delitto di evasione. La Corte territoriale ha affermato la responsabilità dell'imputato senza compiere alcuna verifica sull'effettivo inizio dell'ulteriore misura di detenzione domiciliare e sul suo decorso. Violazione dell'art. 81 cod. pen. in relazione al mancato riconoscimento della continuazione tra il reato in addebito ad altra analoga condotta oggetto di pregresso giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile. 2. Con riferimento alla prima doglianza, secondo il ricorrente l'assunto in base al quale la sentenza di assoluzione è stata riformata e cioè che alla data del 30 agosto 2014 la detenzione domiciliare non fosse cessata per essere intervenuto un successivo provvedimento di cumulo pene che assorbiva la condanna in esecuzione e prolungava il periodo di detenzione, non è di per sé sufficiente a dare dimostrazione del, peraltro pacifico, allontanamento dal luogo di detenzione domiciliare, essendo stato omesso ogni accertamento sull'effettivo inizio della (nuova) misura e sul suo decorso e in particolare che il provvedimento fosse in esecuzione in quanto correttamente notificatogli. Posta in questi termini, tuttavia, la censura si rivela improponibile in questa sede di legittimità, poiché investe profili di stretto merito e vale a dire i presupposti della sussistenza del provvedimento di detenzione domiciliare, che la Corte di appello ha debitamente valutato (v. pag. 2-3 sent.) e che in ogni caso non riguardano il fatto tipico penalmente rilevante ai sensi dell'art. 385 cod. pen., rappresentato dalla circostanza che l'imputato venne sorpreso in data 30 agosto 2014 sulla pubblica via di Sassari a dispetto dell'obbligo di confinamento domiciliare. La seconda doglianza è, invece, manifestamente infondata.Disattendendo anche la richiesta del Procuratore generale distrettuale di udienza, che aveva sollecitato l'applicazione dell'art. 81 cod. pen. (continuazione esterna) tra il reato in addebito ad analoga condotta oggetto di pregresso giudizio, la Corte di appello ha congruamente rilevato che quelle di evasione sono condotte che escludono la preventiva programmazione dei reati, risultando per contro l'occasionalità di quelli compiuti successivamente rispetto a quelli cronologicamente anteriori, così correttamente escludendo la sussistenza di un unico piano criminoso alla base di condotte essenzialmente estemporanee. 3. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, 15 febbraio 2023 Il