CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 giugno 2026
Cassazione n. 17985/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE E [OSCURATO:PERSONA] LIBERODott.ssa [OSCURATO:PERSONA] FOROPRESCRIZIONEDott. [OSCURATO:PERSONA] relatore Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott. [OSCURATO:PERSONA] R.G. N. 15989/2017Dott. [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 15989/2017 R.G., propostoCantalupo Patrizia, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Accardi, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata(indirizzo pec per notifiche e comunicazioni:[OSCURATO:EMAIL]), giusta procura inmargine al ricorso introduttivo del presente procedimento;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]genzia delle Entrate – [OSCURATO:SOCIETA] (succeduta a titolouniversale nei rapporti attivi e passivi, anche processuali, di“[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].”, ex art. 1 del d.l. 22ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge1 dicembre 2016, n. 225), con sede in Roma, in persona delresponsabile pro tempore della Funzione “Contenzioso” dellaDirezione Regionale del Lazio, rappresentata e difesa dall’Avv.domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni:[OSCURATO:EMAIL]), giustaNumero registro generale 15989/2017Numero sezionale 4591/2026Numero di raccolta generale 17985/2026Data pubblicazione 04/06/2026procura in calce alla copia notificata del ricorso introduttivo delpresente procedimento;CONTRORICORRENTEAgenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato, con sede in Roma, ove per leggedomiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni:[OSCURATO:EMAIL]);RESISTENTE[OSCURATO:PERSONA]oma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio inRoma (presso gli Uffici dell’[OSCURATO:PERSONA]), oveelettivamente domiciliata, giusta procura a mezzo di rogitoredatto dal Segretario Generale il 25 ottobre 2017;RESISTENTE“[OSCURATO:SOCIETA].”, con sede in Roma, in personaINTIMATANONCHÉ ANCORARegione Lazio, con sede in Roma, in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore;INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla Commissione tributariaregionale per il Lazio il 19 dicembre 2016, n. 8649/9/2016;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata del 27 maggio 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA] LoSardo.Numero registro generale 15989/2017Numero sezionale 4591/2026Numero di raccolta generale 17985/2026Data pubblicazione 04/06/20261. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazionedella sentenza depositata dalla Commissione tributariaregionale per il Lazio il 19 dicembre 2016, n. 8649/9/2016,che, in controversia su impugnazione dell’avviso di iscrizioneipotecaria n. 129156/18120 del 3 dicembre 2014, ai sensidell’art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, da partedell’“[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” (poi “[OSCURATO:PERSONA] di RiscossioneS.p.A.”), nella qualità di agente della riscossione per laProvincia di Roma, sull’immobile sito in Roma alla Via Cipriano4 del folio 605, per l’importo di € 71.469,80, in dipendenza divarie cartelle di pagamento per tributi di diversa natura(erariale e locale), ha accolto l’appello proposto dall’Agenziadelle Entrate – [OSCURATO:SOCIETA] (subentrata ex lege in corso dicausa a “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].”) nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA], nonché nei confronti dell’Agenzia delleEntrate, di [OSCURATO:PERSONA], dell’“[OSCURATO:SOCIETA].” e della RegioneLazio, avverso la sentenza depositata dalla Commissionetributaria provinciale di Roma il 2 ottobre 2015, n.20140/5/2015, con compensazione delle spese giudiziali.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha riformato ladecisione di prime cure – che aveva accolto il ricorso originariodella contribuente per l’omessa notifica del preavviso diiscrizione ipotecaria - nel senso di riconoscere la regolarenotifica delle cartelle di pagamento, la deducibilità postumadella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, ancheal fine di interrompere la prescrizione, il difetto dilegittimazione processuale dell’Agenzia delle Entrate.3. L’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito concontroricorso. L’Agenzia delle Entrate si è costituitatardivamente per la sola partecipazione all’eventuale udienzaNumero registro generale 15989/2017Numero sezionale 4591/2026Numero di raccolta generale 17985/2026Data pubblicazione 04/06/2026di discussione. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato soltanto la procuraper la rappresentanza nel giudizio di cassazione. L’“A.M.A.S.p.A.” e la Regione Lazio sono rimaste intimate.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è affidato a sette motivi.1.1 In limine, al di là dell’irritualità della procura conferita incalce alla copia notificata del ricorso (tra le tante: Cass., Sez.1^, 28 gennaio 2005, n. 1826; Cass., Sez. 2^, 13 marzo 2007,n. 5867; Cass. Sez. 3^, 6 agosto 2010, n. 18345; Cass., Sez.5^, 5 agosto 2016, n. 16468; Cass., Sez. 1^, 8 febbraio 2018,n. 3085; Cass., Sez. 5^, 29 marzo 2019, n. 8829; Cass., Sez.3^, 12 febbraio 2024, n. 3897), va rilevata d’ufficiol’inammissibilità del controricorso dell’Agenzia delle Entrate –[OSCURATO:SOCIETA] (Cass., Sez. Trib., 17 febbraio 2026, n. 3567), chesi è costituita nel presente procedimento a mezzo di difensoredel libero foro (Avv. [OSCURATO:PERSONA] da Roma), incoerenza simmetrica col principio per cui (Cass., Sez. Trib., 31ottobre 2024, n. 28199; Cass., Sez. Trib., 17 novembre 2025,n. 30352), in tema di difesa e rappresentanza in giudizio,l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA] siavvalgono dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti dalleconvenzioni con quest'ultima stipulate, fatte salve le ipotesi diconflitto, quali le condizioni di cui art. 43, comma 4, del r.d. 30ottobre 1933, n. 1611, oppure l'indisponibilità dell'Avvocatura;ne consegue che non è richiesta l'adozione di apposita deliberao alcun'altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo diavvocati del libero foro quando la convenzione non riservaall'Avvocatura erariale la difesa, come nel contenziosotributario, per il quale la convenzione esime le predette Agenziedal ricorso alla difesa erariale per i giudizi innanzi alle corti digiustizia tributaria, prevedendola espressamente, invece, perNumero registro generale 15989/2017Numero sezionale 4591/2026Numero di raccolta generale 17985/2026Data pubblicazione 04/06/2026quello di legittimità, rispetto al quale, dunque, in difetto dellecondizioni ricordate (conflitto, indisponibilità o appositadelibera) la procura conferita ad un legale del libero foro deveritenersi affetta da invalidità, con conseguente inammissibilitàdel ricorso (o, parimenti, del controricorso).1.2 Ne discende che l'Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:SOCIETA] deveconsiderarsi, ad ogni effetto, in sostanza una mera intimata nelpresente procedimento (così: Cass., Sez. Trib., 17 febbraio2026, n. 3567), con la precisazione che AdER, con notadell’Avvocatura dello Stato si è limitata a chiedere dipartecipare all’eventuale udienza pubblica.1.3. [OSCURATO:PERSONA] è da ritenere intimata. Occorrerilevare l'irritualità della relativa costituzione in giudizio,giacché il difensore non ha provveduto al deposito delcontroricorso nel termine di cui all'art. 370 cod. proc. civ., masi è limitato a depositare una procura speciale. Tuttavia, nelprocedimento in camera di consiglio, il concorso delle parti allafase decisoria si realizza in forma scritta, attraverso il depositodelle memorie, al quale è preordinata anche la comunicazionedella data fissata per l'adunanza camerale, il cui inviopresuppone, tuttavia, che l'intimato risulti già costituito amezzo del controricorso; a differenza di quanto accade nel casoin cui il ricorso sia avviato alla trattazione in pubblica udienza,non può, dunque, considerarsi ammissibile la costituzionetardiva dell'intimato mediante il deposito della procuraspeciale, trattandosi di un adempimento preordinatoesclusivamente alla discussione orale (Cass., Sez. 1^, 25ottobre 2018, n. 27124 – in generale, per l’inammissibilità dellacostituzione nel giudizio camerale di legittimità mediante ildeposito di un atto finalizzato esclusivamente allapartecipazione alla discussione orale, da ultime: Cass., Sez.Numero registro generale 15989/2017Numero sezionale 4591/2026Numero di raccolta generale 17985/2026Data pubblicazione 04/06/20261^, 29 maggio 2025, nn. 14316, 14318, 14320 e 14324;Cass., Sez. 1^, 15 agosto 2025, n. 23323; Cas., Sez. 1^, 18maggio 2026, n. 14666). Per cui, anche [OSCURATO:PERSONA] deveconsiderarsi mera intimata nel presente procedimento.2. Va, quindi, rilevato che con il primo motivo, si denuncia:«Errore nel procedimento in relazione all'art. 360, comma 1, n.4 c.p.c. riguardo all'ampliamento del thema decidendumeffettuato in violazione degli artt. 57 e 58 del d.lgs. 31dicembre 1992, n. 546».2.1 Il predetto motivo è inammissibile.2.2 Secondo il tenore della censura: «Il concessionario (…) ètenuto a procedere alla notifica dell’avviso di cui all’art. 50,comma 2, D.P.R. 602/73, se intende procedere alla iscrizionedell'ipoteca sui beni immobili del debitore, pena la suaillegittimità. Alla mancanza dell'avviso di intimazione di cuiall’art. 50, comma 2, D.P.R. 602/73 deriva la illegittimitàdell'iscrizione ipotecaria». Inoltre, «la sentenza impugnata conil presente atto è errata nel capo in cui riteneva che: "Quantoall'eccezione di inammissibilità dell'appello, [OSCURATO:SOCIETA] non hamodificato il petitum perché, con l'appello ha semplicementecontestato il dispositivo della decisione impugnata dimostrandodi aver notificato anche il preavviso di iscrizione di ipoteca conil deposito del documento in appello perché non esibito e nonrichiesto in primo grado». Di conseguenza, «come giàconfermato dal giudice di legittimità, "nel giudizio di secondogrado, la facoltà di produrre nuovi documenti, prevista in viagenerale dall'art. 58 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonpuò essere esercitata in contrasto con l'art. 57, il quale,escludendo l'introduzione di eccezioni o tematiche nuove, nonconsente l'ampliamento della materia del contendere neppureNumero registro generale 15989/2017Numero sezionale 4591/2026Numero di raccolta generale 17985/2026Data pubblicazione 04/06/2026la stessa deve ritenersi ammessa soltanto a supporto dipretese e considerazioni già svolte, e non anche qualoradetermini la necessità di ulteriori contestazioni e deduzioni».2.3 Tali argomentazioni non sono condivisibili.2.4 Anzitutto, l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 deld.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, non costituisce attodell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una proceduraalternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché puòessere effettuata anche senza la necessità di procedere allanotifica dell'intimazione di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R.29 settembre 1973, n. 602, la quale è prescritta per l'ipotesi incui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dallanotifica della cartella di pagamento (in termini: Cass., Sez. Un.,18 settembre 2014, n. 19667; Cass., Sez. Trib., 11 aprile2024, n. 9817; Cass., Sez. Trib., 10 dicembre 2025, n. 32130;Cass., Sez. Trib., 8 gennaio 2026, n. 396).2.5 Per il resto, a dispetto della motivazione posta afondamento della decisione di prime cure, la carenza dellacomunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non risultaessere stata specificamente censurata dalla contribuente colricorso originario. Peraltro, la relativa deduzione ex adverso èstata finalizzata a far valere l’interruzione (art. 2943 cod. civ.)della prescrizione eccepita dalla contribuente.D’altra parte, la valutazione inerente alla valenza interruttivadella prescrizione è coerente con la sua natura di eccezione insenso lato, rilevabile anche d’ufficio e in grado di appello. Si èdetto, infatti che, in tema di contenzioso tributario, ai sensidell'art. 57, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,sono precluse in appello esclusivamente le eccezioni nuove,dalle quali deriva un mutamento degli elementi materiali delfatto costitutivo della pretesa ed il conseguente ampliamentoNumero registro generale 15989/2017Numero sezionale 4591/2026Numero di raccolta generale 17985/2026Data pubblicazione 04/06/2026del tema della decisione, sicché, a fronte dell'eccezione didecadenza e prescrizione sollevata dal contribuente,l'allegazione dell'interruzione della prescrizione da partedell'ente impositore (o dell’agente della riscossione), provatamediante l'allegazione di documentazione, rappresenta unamera difesa o un'eccezione in senso improprio, pienamenteammissibile anche in appello in quanto mera contestazionedelle censure mosse all'atto impugnato con il ricorso, senzaintroduzione di alcun elemento nuovo d'indagine (tra le tante:Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2016, n. 24214; Cass., Sez. 5^,13 agosto 2020, n. 16997; Cass., Sez. 5^, 23 ottobre 2020,n. 23261; Cass., Sez. Trib., 20 ottobre 2025, n. 27920).2.6 Del pari, la doglianza relativa alla tardiva produzione di taledocumento nel giudizio di appello non ha alcun pregio, postoche, con orientamento consolidato, si è affermato che, in temadi contenzioso tributario, l'art. 58 del d.lgs. 31 dicembre 1992,n. 546, fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovidocumenti anche al di fuori degli stretti limiti consentiti dall'art.345 cod. proc. civ., ma tale attività processuale va esercitata -stante il richiamo operato dall'art. 61 del d.lgs. 31 dicembre1992, n. 546, alle norme relative al giudizio di primo grado -entro il termine previsto dall'art. 32, comma 1, del d.lgs. 31dicembre 1992, n. 546, ossia fino a venti giorni liberi primadell'udienza con l'osservanza delle formalità di cui all'art. 24,comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dovendo,peraltro, tale termine ritenersi, anche in assenza di espressaprevisione legislativa, di natura perentoria, e quindi sanzionatocon la decadenza, per lo scopo che persegue e la funzione(rispetto del diritto di difesa del principio del contraddittorio)che adempie (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 24 giugno 2021, n.18103; Cass., Sez. 5^, 22 ottobre 2021, n. 29690; Cass., Sez.Numero registro generale 15989/2017Numero sezionale 4591/2026Numero di raccolta generale 17985/2026Data pubblicazione 04/06/20266^-5, 13 dicembre 2021, n. 39544; Cass., Sez. 5^, 30dicembre 2021, n. 42069; Cass., Sez. 5^, 4 gennaio 2022, n.14; Cass., Sez. 5^, 5 gennaio 2022, n. 147; Cass., Sez. Trib.,26 maggio 2026, n. 16391). Peraltro, l’inosservanza deltermine decadenziale non è stata lamentata, né è statarealizzata, nel caso di specie.3. Con il secondo motivo, si denuncia: «Violazione di legge efalsa applicazione, in relazione all'art. 360,comma 1, n. 3c.p.c., riguardo al termine prescrizione applicabile alle cartelleesattoriali sottese all'iscrizione di ipoteca, effettuato per lecartelle esattoriali relative alla tassa automobilistica sui veicoliin violazione dell'art. 5, comma 51, del D.L. 30 dicembre 1982,n. 953 e dell'art. 2953 c.c. e per le cartelle esattoriali relativeai tributi locali in violazione dell'art. 2948, comma 4, c.c. edell'art. 2953 c.c.».3.1 Il predetto motivo è fondato.3.2 Secondo la prospettazione della ricorrente: «La sentenzaimpugnata è errata nel capo in cui riteneva che: "Le cartelleesattoriali sottese all’iscrizione ipotecaria impugnata sono statecosì notificate:1- n. 097R0972004026947213200 per ICIAP 1997 il30/09/2004 euro 1.286,592- n. 097R09720050039529009000 per Registro 1998 il18/04/2005 euro 73,483- n. 097R097200502458165147000 ICIAP 1999 il21/11/2005 euro 601,414- n. 097R0972006000250953000 IRPEF 2001 il 03/02/2006euro 2.056,55 + ICIAP 2001 euro 354,675- n. 097R09720060015547524000 per TARSU 2003 il09/02/2006 euro 281,72Numero registro generale 15989/2017Numero sezionale 4591/2026Numero di raccolta generale 17985/2026Data pubblicazione 04/06/20266- n. 097R0972006015097962000 IRPEF 2002 il 22/09/2006euro 4.813,27 + TARSU 2005 euro 458,897- n. 097R09720070319369106000 TARSU 2006 il17/10/2007 euro 721,258- n. 097R09720080214951214000 [OSCURATO:PERSONA] 2001 il[OSCURATO:DATA_NASCITA] euro 247,349- n. 097R09720090054356264000 [OSCURATO:PERSONA] 2002 il[OSCURATO:DATA_NASCITA] euro 72,0210- n. 097R09720090!68925691000 TARSU 2008 il04/08/2009 euro 678,6811- n. 097R09720090284712214000 [OSCURATO:PERSONA] 2003 il[OSCURATO:DATA_NASCITA] euro 153,9912- n. 097R09720100036373784000 [OSCURATO:PERSONA] 2004 il[OSCURATO:DATA_NASCITA] euro 103,1513- n. 097R09720 1003 0400625 5 000 [OSCURATO:PERSONA] 2006 il[OSCURATO:DATA_NASCITA] euro 307,2014- n. 097R09720110180519626000 TARSU 2009 il08/08/2011 euro 608,1315- n. 097R09720120055866752000 IRPEF 2008 il05/09/2012 euro 2.016,5416- n. 097R09720120176444585000 [OSCURATO:PERSONA] 2009 il[OSCURATO:DATA_NASCITA] euro 43,0917- n. 097R20130112928000000 IRPEF 2009 il 01/08/2013euro 689,1718- n. 097R097201301310818020ÒO TARSU 2010 il20/04/2013 euro 1.232,7019- n. 097R09720130200261363000 [OSCURATO:PERSONA] 2010 il[OSCURATO:DATA_NASCITA] euro 96,9220- n. 097R09720130313889167000 [OSCURATO:PERSONA] 2010 il[OSCURATO:DATA_NASCITA] euro 41,17Numero registro generale 15989/2017Numero sezionale 4591/2026Numero di raccolta generale 17985/2026Data pubblicazione 04/06/2026Ciò posto, [OSCURATO:SOCIETA]. ha notificato in data 20.09.2014 ilpreavviso di iscrizione ipotecaria che ha interrotto i terminiprescrizionali ai fini della riscossione coattiva.".Ora dall’analisi del suddetto capo emerge che la CTR ritenevaapplicabile a tutte le cartelle esattoriali il termine prescrizionedecennale».3.3 Alla luce di tale considerazione: «Ciò detto, devono esseredichiarate prescritte le seguenti cartelle esattoriali, afferenti laTassa automobilistica, in quanto applicabili ad esse il termineprescrizionale triennale:h) cartella esattoriale n. 097R09720080214951214000,asseritamente notificata in data 04.11.2008, emessa perpresunti crediti della Regione Lazio (Tassa automobilistica) perun importo pari ad € 247,34, annualità 2001;i) cartella esattoriale n. 097R09720090054356264000,asseritamente notificata in data 14.03.2009, emessa perpresunti crediti della Regione Lazio (Tassa automobilistica) perun importo pari ad € 72,02, annualità 2002;m) cartella esattoriale n. 097R09720090284712214000,asseritamente notificata in data 24.12.2009, emessa perpresunti crediti della Regione Lazio (Tassa automobilistica) perun importo pari ad € 153,99, annualità 2003;n) cartella esattoriale n. 097R09720100036373784000,asseritamente notificata in data 20.04.2010, emessa perpresunti crediti della Regione Lazio (Tassa automobilistica) perun importo pari ad € 103,15, annualità 2004;o) cartella esattoriale n. 097R09720100304006255000,asseritamente notificata in data 24.11.201 O, emessa perpresunti crediti della Regione Lazio (Tassa automobilistica) perun importo pari ad € 307,20, annualità 2006;Numero registro generale 15989/2017Numero sezionale 4591/2026Numero di raccolta generale 17985/2026Data pubblicazione 04/06/2026Per le suesposte ragioni, allo stesso tempo debbono esseredichiarate prescritte le seguenti cartelle esattoriali. afferenti aitributi locali, in quanto applicabili ad esse il termineprescrizionale quinquennale:a) cartella esattoriale n. 097R0972004026947213200,asseritamente notificata in data 30.09.2004, emessa perpresunti crediti di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] EsercizioImprese [OSCURATO:PERSONA]) per un importo pari ad € 1.286,59annualità 1997;c) cartella esattoriale n. 097R09720050245816147000,asseritamente notificata in data 21.11.2005, emessa in parteper presunti crediti di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] sugliImmobili), per un importo di € 601,41, annualità 1999;d) cartella esattoriale n. 097R09720060002509530000,asseritamente notificata in data 03.02.2006, emessa in parteper presunti crediti di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] sullaPubblicità) per un importo pari ad € 354,67, annualità 2001;e) cartella esattoriale n. 097R09720060015547524000,asseritamente notificata in data 09.02.2006, emessa perpresunti crediti dell'[OSCURATO:SOCIETA] ([OSCURATO:PERSONA]) perun importo pari ad € 281,72, annualità 2003;f) cartella esattoriale n. 097R09720060150977962000,asseritamente notificata in data 22.09.2006, emessa in parteper presunti crediti dell'Agenzia delle Entrate, Roma 4 per unimporto pari ad € 4.813,27, annualità 2002 ed emessa in parteper presunti crediti dell'[OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PERSONA])per un importo pari ad € 485,89, annualità 2005;g) cartella esattoriale n. 097R097200703193691 06000,asseritamente notificata in data 17.10.2007, emessa in parteper presunti crediti dell'[OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PERSONA] SolidiUrbani), per un importo di € 721,25, annualità 2006;Numero registro generale 15989/2017Numero sezionale 4591/2026Numero di raccolta generale 17985/2026Data pubblicazione 04/06/2026l) cartella esattoriale n. 097R09720090168925691000,asseritamente notificata in data 04.08.2009, emessa perpresunti crediti dell'[OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PERSONA]),per un importo di € 678,68, annualità 2008».3.4 Secondo un orientamento ormai consolidato di questaCorte, i diversi tributi soggiacciono al termine ordinariodecennale di prescrizione, se la legge non prevede terminiprescrizionali differenti; con riferimento ad IRPEF, IRES, IRAPed IVA, il diritto alla riscossione dei tributi erariali, in mancanzadi un'espressa disposizione di legge in senso contrario, siprescrive nel termine ordinario di dieci anni (art. 2946 cod.civ.) e non nel più breve termine quinquennale (art. 2948, n.4), cod. civ.), non costituendo detti crediti erariali prestazioniperiodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presuppostivalutarsi in relazione a ciascun anno d'imposta (tra le tante:Cass. Sez. 6^-5, 11 maggio 2018, n. 11555; Cass., Sez. 6^-5, 11 dicembre 2019, n. 32308; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile2019, n. 10547; Cass., Sez. 6^- 5, 26 giugno 2020, n. 12740;Cass., Sez. Un., 25 marzo 2021, n. 8500; Cass., Sez. 6^-5, 25maggio 2021, n. 14346; Cass., Sez. 6^-5, 6 luglio 2021, n.19106; Cass., Sez. 5^, 19 luglio 2021, n. 20638; Cass., Sez.6^5, 20 maggio 2022, n. 16395; Cass., Sez. 5^, 29 novembre2023, n. 33213; Cass., Sez. Trib., 17 dicembre 2024, n.32900; Cass., Sez. Trib., 11 maggio 2025, n. 12509).Così, per il canone di abbonamento radiotelevisivo di cui alr.d.l. 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno1938, n. 880, in assenza di una specifica disposizionerelativamente al termine di prescrizione, vale la previsionegenerale di cui all’art. 2946 cod. civ. (Cass., Sez. Trib., 29novembre 2023, n. 33213).Numero registro generale 15989/2017Numero sezionale 4591/2026Numero di raccolta generale 17985/2026Data pubblicazione 04/06/2026Parimenti, il diritto camerale, disciplinato dall'art. 18 dellalegge 29 dicembre 1993, n. 580, e finalizzato al finanziamentoordinario delle C.C.I.A.A., va versato con cadenza annuale edè, pertanto, assimilabile ai tributi aventi cadenza periodica,configurandosi alla stregua di un'obbligazione periodica o didurata, che soggiace conseguentemente all'applicazionedell'art. 2948, n. 4), cod. civ., e quindialla prescrizione quinquennale (Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2022,n. 22897)Quanto alla tassa automobilistica regionale, l’art. 5, comma 51,del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, conmodificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e modificatodall'art. 3 del d.l. 6 gennaio 1986, n. 2, convertito, conmodificazioni, dalla legge 7 marzo 1986, n. 60, recita:«L’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delletasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell’iscrizione diveicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalitàsi prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello incui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stessotermine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delletasse indebitamente corrisposte».La norma in esame ha inteso applicare un unico terminetriennale sia per i diritti del contribuente che per quelli dell’enteimpositore. Del resto, la lettera della disposizione in esame fariferimento alla prescrizione dell’azione «per il recupero delletasse», con ciò evidentemente riferendosi sia alla fase diaccertamento che alla fase di riscossione, in modo daabbracciare l'intera area dei provvedimenti diretti al "recupero"delle tasse automobilistiche evase, stante l'ampiezza dellaformula utilizzata al riguardo dal legislatore (in termini: Cass.,Sez. 5^, 24 agosto 2022, n. 25204; Cass., Sez. Trib., 2 agostoNumero registro generale 15989/2017Numero sezionale 4591/2026Numero di raccolta generale 17985/2026Data pubblicazione 04/06/20262024, n. 21915). Pertanto, la delineata diversificazione deitermini di prescrizione impone che il loro decorso debba essereaccertato in relazione alla specifica natura dei singoli tributi.4. Con il terzo motivo, si denuncia «Violazione di legge e falsaapplicazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.,riguardo all'assolvimento dell'onere probatorio, effettuato perle cartelle esattoriali di cui ai punti e), i) e p) del presente attoin violazione dell'art. 2697 c.c.».4.1 Il predetto motivo è inammissibile.4.2 Secondo la ricorrente: «La sentenza impugnata è erratanel capo in cui riteneva che: "Le cartelle esattoriali sotteseall’iscrizione ipotecaria impugnata sono state così notificate:5- n. 097R09720060015547524000 per Tarsu 2003 il09/02/2006 euro 281, 72;9- n. 097R09720090054356264000 [OSCURATO:PERSONA] 2002 il[OSCURATO:DATA_NASCITA] euro 72,02;14 - n. 097R09720110180519626000 TARSU 2009 il08/08/2011 euro 608,13».A suo dire, «è da ritenere che giustamente la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] eccepire il mancato assolvimento dell'onere probatorio,sancito dall'art. 2697 c.c. in relazione all'asserita e non provatanotifica delle seguenti cartelle esattoriali, la n.097R09720060015547524000 (e), la n.097R09720090054356264000 (i) e la n.097R09720110180519626000 (p)».Laddove: «L'[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., con le controdeduzioni del27.08.2015, produceva le relate di notifica delle cartelleesattoriali sottostanti l'iscrizione di ipoteca impugnata adesclusione di tre cartelle esattoriali, la n.097R09720060015547524000 (e), la n.Numero registro generale 15989/2017Numero sezionale 4591/2026Numero di raccolta generale 17985/2026Data pubblicazione 04/06/2026097R09720090054356264000 (i) e la n.097R09720110180519626000 (p)».4.3 A ben vedere, però, a fronte dell’accertamento fattuale delgiudice di appello circa la perfezionata notifica delle singolecartelle di pagamento, la ricorrente contesta la notifica di trecartelle di pagamento [nn. 5), 9) e 14) dell’elencazione fattanenella sentenza impugnata], insistendo implicitamente per unarevisione del merito e per una rivalutazione delle risultanzeprobatorie, che sono precluse al giudice di legittimità.5. Con il quarto motivo, si denuncia: « Errore nel procedimento,carenza di motivazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n.4 c.p.c., riguardo al mancato pronunciamento sulla eccezionedi insussistenza del credito (giudicato esterno), effettuato inviolazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 36 del d.lgs. 31dicembre 1992, n. 546».5.1 Il predetto motivo è inammissibile.5.2 A dire della ricorrente, il giudice regionale avrebbe omessodi pronunciarsi sull’eccezione di «nullità della iscrizioneipotecaria per la insussistenza del debito indicato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nell'atto di comunicazione di avvenuta iscrizioneipotecaria relativamente alle cartelle esattoriali n.097R09720050245816147000, n. 097R097200600025095-30000, n. 097R09720060015547524000, n. 097R097200-60150977962000», giacché «le stesse cartelle venivano giàannullate con la sentenza n. 251115/08, emessa dallaCommissione Tributaria Provinciale di Roma, sezione 15 edepositata il 23.07.2008, non impugnata e passata in giudicato(doc. 3 del fascicolo di primo grado)».5.3 Tuttavia, non risulta dalla sentenza impugnata né dalricorso per cassazione se, come e quando l’eccezione digiudicato sia stata proposta in primo grado e riproposta inNumero registro generale 15989/2017Numero sezionale 4591/2026Numero di raccolta generale 17985/2026Data pubblicazione 04/06/2026appello. Pertanto, vale il principio, per cui, qualorauna questione giuridica - implicante un accertamento di fatto -non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, ilricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde nonincorrere nell’inammissibilità per novità della censura, hal’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzionedella questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per ilprincipio di autosufficienza del ricorso per cassazione, diindicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, perconsentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di taleasserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa(tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 13 dicembre 2019, n. 32804;Cass., Sez. 6^-5, 4 agosto 2020, n. 16679; Cass., Sez. 6^-Trib., 9 dicembre 2022, n. 36078; Cass., Sez. Trib., 14febbraio 2023, n. 4562; Cass., Sez. Trib., 10 dicembre 2024,n. 31721; Cass., Sez. Trib., 11 febbraio 2025, n. 3473; Cass.,Sez. Trib., 11 aprile 2026, n. 9123).5.4 In ogni caso, per costante giurisprudenza di questa Corte,nel giudizio di legittimità, il principio della rilevabilità delgiudicato esterno deve essere coordinato con l'onere diautosufficienza del ricorso, per cui la parte ricorrente chededuca il suddetto giudicato deve, a pena d'inammissibilità delricorso, riprodurre in quest'ultimo il testo della sentenza che siassume essere passata in giudicato, non essendo a tal finesufficiente il riassunto sintetico della stessa, né la merariproduzione di stralci o del solo dispositivo (tra le tante: Cass.,Sez. 5^, 11 febbraio 2015, n. 2617; Cass., Sez. 2^, 23 giugno2017, n. 15737; Cass., Sez. 1^, 31 maggio 2018, n. 13988;Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2019, n. 34590; Cass., Sez. 5^,9 novembre 2021, n. 32810; Cass., Sez. 6^-5, 22 dicembre2021, n. 41178; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8359;Numero registro generale 15989/2017Numero sezionale 4591/2026Numero di raccolta generale 17985/2026Data pubblicazione 04/06/2026Cass., Sez. 5^, 13 maggio 2022, n. 15327; Cass., Sez. Trib.,30 marzo 2023,n. 9032; Cass., Sez. Trib., 29 gennaio 2024, n.2717; Cass., Sez. Trib., 22 luglio 2025, n. 20679; Cass., Sez.Lav., 25 maggio 2026, n. 16219).5.5 Laddove, nella specie, il mezzo è carente di autosufficienza,non essendo stato trascritto, né richiamato in modo specifico,il contenuto integrale del giudicato esterno, per cui il collegionon è messo in grado di valutare la portata delle doglianzeprospettate in sede di legittimità, anche in ragione dell’omessaproduzione in questa sede della sentenza richiamata.6. Con il quinto motivo, si denuncia: «Errore nel procedimento,carenza di motivazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n.4 c.p.c., riguardo al mancato pronunciamento sulla eccezionedi prescrizione ai sensi dell'art. 28 L. n. 689/1981, effettuatoin violazione dell'art. 112 c.p.c. e 36 del d.lgs. 31 dicembre1992, n. 546».6.1 Il predetto motivo è fondato.6.2 Secondo la ricorrente, «anche a voler concedere che lecartelle esattoriali n. 097R0972004026947213200, n.097R09720050245816147000, n. 097R097200600155475-24000, n. 097R09720070319369106000, n. 097R097200500-39529009000, n. 097R09720060002509530000, n.097R09720060150977962000, n. 097R09720080214-951214000, n. 097R09720090054356264000, n.097R09720090168925691000, siano state regolarmentenotificate nelle date indicate nell’atto di iscrizione ipotecaria dequa, si rilevava che, in forza dell'art. 28 L. n. 689/1981, ildiritto a riscuotere le somme asseritamente dovute èprescritto, attesa la decorrenza del termine infraquinquennaletra la data di notifica delle suddette cartelle (tutte antecedentiNumero registro generale 15989/2017Numero sezionale 4591/2026Numero di raccolta generale 17985/2026Data pubblicazione 04/06/2026al 15.12.2009) e la notifica dell'iscrizione ipotecaria([OSCURATO:DATA_NASCITA])».Laddove, «il giudice di primo grado del presente procedimento.senza motivare sull'eccezione di prescrizione dell'art. 28 L. n.689/1981, comunque accoglieva il ricorso; mentre il giudice disecondo grado, in riforma dell'impugnata sentenza, nullamotivava sulla predetta eccezione». Per cui, «si eccepisce cheil giudice di secondo grado, non essendosi pronunciato inordine alla censura di prescrizione di cui all'art. 28 L. n.689/1981, formulata dalla contribuente sia in primo che insecondo grado, non rispettava i dettami di cui agli artt. 112c.p.c. e 36 del d. lgs. n. 546/1992, determinando così la nullitàdel procedimento nonché della sentenza». Ciò in quanto: «Lasentenza di secondo grado (…) risulta carente di motivazioneed allo stesso tempo non veniva rispettato il principio dicorrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato».6.3 Invero, la disciplina della prescrizione, che attiene alla fasein cui gli interessi, in quanto sorti già separati dal capitale,vengono a maturazione, deve necessariamente essere risoltain base al principio dell'autonomia, con la conseguenza che iltermine prescrizionale è, per gli interessi, quello quinquennalestabilito dall'art. 2948, n. 4), cod. civ., il quale prescinde siadalla tipologia degli interessi, sia dalla natura dell’obbligazioneprincipale; pertanto, anche per gli interessi che sorgono inmateria tributaria si deve ritenere applicabile il termine diprescrizione quinquennale, al pari delle sanzioni, ai sensidell'art. 20, comma 3, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472,nonostante l’assenza di norme speciali (in termini: Cass., Sez.6^-5, 8 marzo 2022, n. 7486; Cass., Sez. Trib., 11 agosto2025, n. 23052).Numero registro generale 15989/2017Numero sezionale 4591/2026Numero di raccolta generale 17985/2026Data pubblicazione 04/06/20266.4 Nel caso di specie, il giudice del gravame ha omesso dipronunciarsi sulla questione, nonostante la riproposizione dellarelativa eccezione da parte della contribuente (che hacorrettamente “localizzato” l’atto contenente la relativaeccezione: pagina 21 del ricorso).7. Con il sesto motivo, si denuncia: «Errore nel procedimento,carenza di motivazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n.4 c.p.c., riguardo al mancato pronunciamento sulla eccezionedi tardiva notifica delle cartelle esattoriali in violazione dell'art.25, comma 1, D.P.R. n. 602/1973, effettuato in violazionedell'art. 112 c.p.c. e 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546».7.1 Il predetto motivo è inammissibile.7.2 La ricorrente lamenta che «il giudice di secondo grado, nonessendosi pronunciato in ordine alla censura di decadenza dicui all'art. 25, comma 1, D.P.R. n. 602/1973, formulata dallacontribuente sia in primo che in secondo grado, non rispettavai dettami di cui agli artt. 112 c.p.c. e 36 del d.lgs. n. 546/1992,determinando così la nullità del procedimento nonché dellasentenza».7.3 Tuttavia, stante l’accertamento in fatto del giudice diappello sulla regolarità della relativa notifica, la decadenza exart. 25, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,avrebbe potuto (e dovuto) essere dedotta soltanto in sede ditempestiva impugnazione delle cartelle di pagamento per farvalere la nullità derivante dal venir meno del diritto allariscossione dei crediti tributari.8. Con il settimo e ultimo motivo, si denuncia: «Errore nelprocedimento, carenza di motivazione, in relazione all'art. 360,comma 1, n. 4 c.p.c., riguardo al mancato pronunciamento suldisconoscimento ex art. 2719 c.c. del doc. 2, prodottodall'[OSCURATO:SOCIETA] solamente in grado di appello, effettuato inNumero registro generale 15989/2017Numero sezionale 4591/2026Numero di raccolta generale 17985/2026Data pubblicazione 04/06/2026violazione dell'art. 112 c.p.c. e 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992,n. 546».8.1 Il predetto motivo è inammissibile.8.2 Premesso di aver disconosciuto, «con le controdeduzionidel secondo grado (cfr. pag. 27) (…), ai sensi dell'art. 2719c.c., il documento n. 2 prodotto dall'[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.soltanto in sede di appello, denominato: "Copia del referto dinotifica del preavviso di iscrizione ipotecaria" che risultaversato in atti soltanto in mera copia informe, laddove peraltrosi rinviene una firma illeggibile in assenza della qualifica di coluiche avrebbe ritirato l'atto"», la ricorrente lamenta che «ilgiudice di secondo grado, non essendosi pronunciato in ordineal disconoscimento effettuato ex art. 2719 c.c. dallacontribuente nel primo atto difensivo successivo allaproduzione, ovvero con le proprie controdeduzioni, nonrispettava i dettami di cui agli artt. 112 c.p.c. e 36 del d.lgs. n.546/1992, determinando così la nullità del procedimentononché della sentenza».8.3 Il predetto motivo è inammissibile.8.4 È principio consolidato di questa Corte che, in tema di provadocumentale il disconoscimento delle copie fotostatiche discritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 cod. civ.,impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione dellaconformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena diinefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modochiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare,sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispettoall'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso aclausole di stile né generiche asserzioni (Cass., Sez. 5^, 20giugno 2019, n. 16557; Cass., Sez. 6^-5, 25 maggio 2021, n.14279; Cass., Sez. 3^, 20 dicembre 2021, n. 40750; Cass.,Numero registro generale 15989/2017Numero sezionale 4591/2026Numero di raccolta generale 17985/2026Data pubblicazione 04/06/2026Sez. Trib., 31 maggio 2023, n. 15373; Cass., Sez. Trib., 30maggio 2024, n. 15200; Cass., Sez. Trib., 5 novembre 2025,n. 29240; Cass., Sez. Trib., 20 maggio 2026, n. 15207).8.5 Tuttavia, come si desume dalla trascrizione dell’eccezioneriproposta in appello (ai fini dell’autosufficienza), lacontribuente si era limitata ad una vaga e genericacontestazione della mera produzione del documento in copiafotostatica, senza alcuna deduzione di una precisa e specificadifformità rispetto all’originale. In ogni caso, il disconoscimentoconcerne un documento (il preavviso di iscrizione ipotecaria)che esula dalla ratio decidendi.9. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque,valutandosi la fondatezza del secondo motivo e del quintomotivo, nonché l’inammissibilità/infondatezza dei restantimotivi, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e lasentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motiviaccolti con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado del Lazio (ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a),della legge 31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione,anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo e il quinto motivo; rigettai restanti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione aimotivi accolti e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche perle spese del giudizio di legittimità.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 27 maggio2026.IL PRESIDENTEDott. [OSCURATO:PERSONA]