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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 ottobre 2022

Cassazione n. 24868/2023

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e Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 5116-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ECCLESIIS, giusta procura speciale in atti; -controricorrente - avverso la sentenza n. 628/2017 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 23/11/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2018 n. 05116 sez.

S2 -ud. 21-10-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto di citazione del 21/10/2003 [OSCURATO:PERSONA] citava in giudizio davanti al Tribunale di Potenza il fratello [OSCURATO:PERSONA] che,con scrittura privata del 28/10/1989 , gli aveva venduto la sua quota di comproprietà di un immobile pervenuto ai germani per successione paterna.

La scrittura privata determinava il prezzo della vendita in misura variabile in dipendenza della concessione o meno di un finanziamento pubblico delle opere da eseguire sull’immobile, stabiliva il versamento di un acconto al momento della sottoscrizione, di un secondo acconto di pari importo al momento della realizzazione delle strutture e della copertura e indicava nella fine di ottobre del 2001 la data del versamento del saldo.

La scrittura prevedeva infine una clausola che abilitava le parti al recesso dal contratto in caso di ripensamenti o di impossibilità di rispettare quanto previsto in contratto.

L’attore deduceva che entro il termine stabilito aveva invitato il di lui fratello a recarsi dal notaio per la stipula dell'atto pubblico di trasferimento con offerta di versamento del saldo pattuito, il quale gli aveva comunicato la volontà di avvalersi della facoltà di ripensamento e di restituire gli acconti percepiti così come stabilito dalla clausola contrattualeapposta alla scrittura privata in questione.

Sul presupposto dell’illegittimità di tale condotta, chiedeva emettersi sentenza ex art. 2932 c.c. affinché fossero trasferiti a suo favore i beni di cui alla richiamata scrittura privata.

Si costituiva in giudizio il fratello [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto della domanda e deducendo che la scrittura del Ric. 2018 n. 05116 sez.

S2 -ud. 21-10-2022 -3- 28.10.1989era da ritenere ormai risolta in ragione dell'esercizio da parte sua della facoltà di ripensamento.

Con un separato atto di citazione [OSCURATO:PERSONA] conveniva avanti allo stesso Tribunale il fratello Vito, deducendo che quest'ultimo, senza informarlo, aveva eseguito lavori di ristrutturazione che avevano trasformato in locale deposito la parte dell'immobile di sua proprietà in precedenza adibita ad abitazione.

Ne chiedeva conseguentemente la condanna al risarcimento del danno rappresentato dalla somma necessaria per le opere da eseguirsi al fine di rendere nuovamente abitabile il vano sopraindicato.

2. Dopo la riunione dei due giudizi, con sentenza n. 1063/2014 il Tribunale di Matera rigettava la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere il trasferimento dell'immobile oggetto del contratto mentre accoglieva la domanda risarcitoria di [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, il giudice di primo grado qualificava la clausola contrattuale che consentiva alla parti la facoltà di ripensamento come caparra penitenziale collegata all'esercizio del diritto di recesso esercitabile ad nutum, riconoscendo quindi la legittimità del recesso esercitato da [OSCURATO:PERSONA] e dichiarava risolto il contratto di vendita stabilendo l'onere a carico del fratello Vito di restituire il doppio dellacaparra ricevuta.

3. Avverso tale decisione proponeva appello [OSCURATO:PERSONA], che contestava la natura di caparra penitenziale della clausola, ritenendo che la stessa fosse una mera clausola di stile o condizione meramente potestativa.

Il primo giudice aveva omesso di valutare che il recesso era da considerarsi tardivo perché il contratto aveva avuto esecuzione e che comunque, trattandosi di un contratto con efficacia reale, non tollerava il recesso esercitato dal venditore.

Contestava poi la decisione del Ric. 2018 n. 05116 sez.

S2 -ud. 21-10-2022 -4- giudice di primo grado con riferimento alla richiesta risarcitoria perché non aveva tenuto conto del fatto che l'immobile era stato a lui consegnato dal fratello sin dal momento della stipula del contratto,proprio al fin e di eseguire i lavori di ristrutturazione.

4. Con sentenza n.628 del 2017 la Corte di Appello di Potenza, nella resistenza dell’appellato [OSCURATO:PERSONA], riteneva preliminarmente necessario qualificare giuridicamente il contratto (operazione alla quale si sarebbe sottratto il giudice di prime cure) sulla scorta dei criteri di interpretazione contrattuale come contratto di vendita di un immobile effettuato con scrittura privata non autenticata avente immediataefficacia inter partes.

Di conseguenza non poteva considerarsi legittimo il recesso dal contratto, essendo l’istituto incompatibile con un contratto adeffetti reali immediati.

La domanda di esecuzionespecifica dell’obbligo di concludere il contratto, proposta da [OSCURATO:PERSONA], di per sé incompatibile con un contratto di vendita, è riqualificata dalla sentenza impugnata come domanda di riconoscimento della sussistenza dell'autenticità delle sottoscrizioni ai fini di potere trascrivere il contratto.

Quanto alla domanda risarcitoria, una volta accertato l'avvenuto passaggio di proprietà dell'immobile in capo all’appellatosin dal momento della sottoscrizione del contratto, quest'ultimo non aveva legittimazione alcuna a chiedere il risarcimento dei danni per la trasformazione di un bene ormai non più di sua proprietà.

5. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi.

6. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Ric. 2018 n. 05116 sez.

S2 -ud. 21-10-2022 -5-

7. In prossimità dell’udienza il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo il ricorrente deduce la n ullità della sentenza ex art.360 comma 1 n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 112 c.p.c., per avere la Corte di Appello di Potenza pronunziato d’ufficio su una domanda (la domanda di accertamento dell’autenticità delle sottoscrizioniapposte alla scrittura privata del 28.10.1989) non proposta dalle parti. 2.- Con il secondo motivo il ricorrente cen sura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 comma 1, n. 3 e 5 c.p.c., in relazione agli articolida 1362 a 1365 c.c., ritenendo che l’interpretazione del contratto del 28.10.1999 operata dal giudice di appello non sia conforme alla reale intenzione delle parti, non trattandosi di contratto di vendita, come dimostrato sia dall’apposizione della clausola di ripensamento sia dalla richiesta di pronunzia di sentenza ex art. 2932 c.c. avanzata da [OSCURATO:PERSONA]. 3.- Il terzo motivo è così rubricato: “ Violazione e falsa applicazione di norme di diritto e omesso esame di atti relativi alla controversia (art. 360 n. 3 e n. 5) in relazione agli art icoli da 1362 a 1365 c.c. applicatiall'interpretazione della clausola di ‘ripensamento’di cui al contratto del 28.10.1999”.

Con esso il ricorrente contesta la qualificazione, operata dalla sentenza impugnata, della clausola di “ripensamento” come clausola di stile, compiuta in violazione del principio di conservazione non solo del contratto ma anche delle singole clausole posto dall’art. 1367 c.c. 4.- Il quarto motivo denuncia l’o messo esame di un fatto decisivo ex art. 360 comma 1, n . 5 c .p.c. e l’ insufficiente e Ric. 2018 n. 05116 sez.

S2 -ud. 21-10-2022 -6- illogica motivazione in relazione all’interpretazione del contratto ex art. 1362 c.c., avendo la sentenza impugnata ritenuto espressamente incompatibile con la qualificazione della scrittura privata in termini di compravendita la domanda attorea volta ad ottenere una sentenza costitutiva ai sensi dell’art. 2932 c.c. 5.- Con il quinto motivo il ricorrente contesta, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli art t. 1362 c.c., 115 e 167 c.p.c., non avendo mai le parti avanzato contestazioni in ordine alla qualificazione del tipo contrattuale di cui al contratto 28.10.1999. 6.- Va anzitutto precisato che il ricorso supera la soglia dell’ammissibilità.

Il controricorrente ha infatti eccepito il difetto di autosufficienza del ricorso, al quale il ricorrente ha replicato brevemente con la memoria depositata ai sensi dell’art. 381 bis.1 c.p.c.

Si deve richiamare al riguardo l’evoluzione della giurisprudenza di questa Corte - oggi recepita dal nuovo testo dell'art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022 -secondo la quale il principio di autosufficienza del ricorso, anche alla luce dell e indicazioni provenienti dall giurisprudenza europea (sentenza CEDU Succi ed altri c/ Italia del 28.10.2021-ric. 55064/2011), non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure, e sia specificamente Ric. 2018 n. 05116 sez.

S2 -ud. 21-10-2022 -7- segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito(Cass.

S.U. n. 8950 del 18.3.2022; Cass. n. 11325 del 2.5.2023).

La clausola contrattuale oggetto del presente contenzioso risulta trascritta a pag. 2 del ricorso (nell’ipotesi di “ripensamento” o di “impossibilità a rispettare quanto pattuito, le parti prevedevano il recesso dal contratto con la restituzione, da parte di chi fosse venuto meno, degli importi corrispondenti al doppio degli acconti versati”) ed appaiono comprensibili la specificazione dei canoni in concreto violati e la censura del modo con il quale il giudice a quo se ne sarebbe discostato, sì che il ricorso è ammissibile.

7. - I motivi di ricorso sono accomunati dalla questione relativa all’interpretazione della clausola di “ripensamento” contenuta nella scrittura privata del 28.10.1999 tra i germani Tonto (incluso il primo mezzo, che - pur avendo ad oggetto la dedotta nullità della sentenza per avere pronunziatoil giudice a quoultra petita - è sostanzialmente conseguenziale al risultato dell’attività esegetica del giudice di seconde cure): per questa ragione, gli stessi possono essere scrutinati congiuntamente. 8.- Sostiene il ricorrente che la scritt ura priva ta del 28.10.1999 era diretta a regolamentare la vendita futura dei diritti di [OSCURATO:PERSONA] sull’immobile pervenuto a lui e al fratello Vito per successione paterna.

Proprio la clausola di ripensamento apposta alla scrittura privata costituiva prova che le parti non avevano voluto concludere un trasferimento definitivo e immediato dei beni, ma si erano impegnate a farlo solo al verificarsi di determinati fatti ed eventi futuri.

La volontà delle parti era dunque quella di attribuire alla clausola, che prevedeva una penale quale corrispettivo del recesso, corrispondente al doppio degli acconti versati, gli effetti di cui Ric. 2018 n. 05116 sez.

S2 -ud. 21-10-2022 -8- all’art. 1386 c.c. (caparra penitenziale con funzione di corrispettivo per il recesso). 9.-Il ricorso merita accoglimento.

L'accertamento della volontà degli stipulanti in relazione al contenuto di unaclausola contrattuale costituisce indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito.

La giurisprudenza assolutamente consolidata di questa Corte ritiene questo accertamento censurabile in sede di legittimità solo nel caso in cui la motivazione non consenta la ricostruzione dell'iter logico seguito da quel giudice per giungere ad attribuire allaclausola un determinato significato, oppure nel caso di violazione delle norme ermeneutiche stabilite dagli artt.1362 e ss. c.c.

Nel caso di specie è dato ravvisare proprio una violazione di regole ermeneutiche, il cui impiego è stato così puntualizzato in recenti decisioni di questa Corte.

Nell'interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare rimane “ il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate e, solo se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362 all'art. 1365 c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art. 1366 c.c. all'art. 1371 c.c.”(Cass. n. 16351/2022; Cass. n. 33451/2021).

L'interpretazione letterale deve però tenere conto dell’integrale assetto di interessi posto in essere dalle parti: è stato condivisibilmente affermato che, “nell'interpretazione di una clausola negoziale, la comune intenzione dei contraenti deve essere ricercata sia indagando il senso letterale delle parole, alla luce dell'integrale contesto negoziale, ai sensi dell'art. 1363 c.c., sia utilizzando i criteri di interpretazione soggettiva di cui agli Ric. 2018 n. 05116 sez.

S2 -ud. 21-10-2022 -9- artt. 1369 e 1366 c.c., rispettivamente volti a consentire l'accertamento del significato dell'accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta e ad escludere, mediante un comportamento improntato a lealtà e salvaguardia dell'altrui interesse, interpretazioni in contrasto con gli interessi che le parti abbiano inteso tutelare con la stipulazione negoziale, in una circolarità del percorso ermeneutico, da un punto di vista logico, che impone all'interprete, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l'intenzione dei contraenti e di verificare se quest'ultima sia coerente con le restanti disposizioni dell'accordo e con la condotta tenuta dai contraenti medesimi”(Cass. 14/09/2021, n. 24699; Cass . 25/02/2021, n. 5234). 10.- Come si legge a pag. 5 della sentenza, il giudice di appello ha ritenuto di dare “ preliminarmente esatta qualificazione giuridica al contratto stipulato tra le parti, accertamento al quale invero si è sottratto il giudice di primo grado,giacché solo una volta individuata la natura del contratto e gli effetti che da questa scaturiscono sarà possibile verificare, in relazione all’accertato rapporto,la validità delle clausole nel detto contratto contenute,tra le quali, per quel che riguar da la fattispecie posta all'attenzione di questa Corte,rileva la clausola di recesso ivi prevista”.

La Corte territoriale ha erroneamente scomposto l’operazione interpretativa, come è messo in evidenza dall’avverbio “preliminarmente”, interpretando il contratto di cui è causa mutilato della clausola di recesso, il cui significato è stato considerato sostanzialmente estraneo all’assetto di interessi posto in essere dalle parti.

Ric. 2018 n. 05116 sez.

S2 -ud. 21-10-2022 -10- Il giudice di merito ha infatti qualificato giuridicamente il contratto muovendo dal suo tenore letterale per concludere che lo stesso era un contratto direttamente traslativo della proprietà: di conseguenza, la clausola di ripensamento – quasi come fosse avulsa dal contratto - è stata considerata nulla perché non compatibile con i contratti ad effetti reali, in ordine ai quali non è configurabile un recesso ma semmai un ritrasferimento dei beni oggetto del patto.

Per giungere a questo esito, nell’operazione esegetica descritta a pag. 7-8 della sentenza, la Corte di appello ha indagato esclusivamente su alcune espressioni letterali utilizzate dai contraenti (la denominazione della scrittura privata quale “accordo per la vendita dei diritti sulla proprietà”, descritto nel testo come “accordo finalizzato a regolamentare e quantizzare la vendita dei diritti di Antonio sull’immobile a Vito”)e fatto leva sul versamento di un primo acconto , sulla previsione di un secondo acconto da versarsi “a seguito della realizzazione della copertura”, nonché sulla traditio del bene per desumere da ciò la natura traslativa del contratto stipulato tra i fratelli.

A parte il rilievo che tutti questi indici testuali e i comportamenti delle parti tenuti nel caso di specie non sono propri solo di un contratto di vendita, marisu ltano pienamente compatibili con un contratto preliminare di vendita ad effetti anticipati,la Corte di merito ha del tutto trascurato la previsione della clausola di recessoe omesso di verificare se proprio la sua pattuizione costituiva indice esplicito di una diversa volontà delle parti.

Secondo l’indirizzo di questa Suprema Corte, come sopra già in parte riportato, n ell’interpretazione di una clausola contrattuale il giudice deve collocare la clausola nel contesto Ric. 2018 n. 05116 sez.

S2 -ud. 21-10-2022 -11- dell’accordo ai sensi dell’art . 1363 c.c. e, ai fini della ricostruzione della volontà delle parti, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, anche quando lo stesso significato letterale sia apparentemente chiaro, deve verificare se quest'ultimo sia coerente con la causa del contratto, con le dichiarate intenzioni delle parti e con la condotta delle stesse (Cass. 9 dicembre 2014, n. 25840; Cass. 10 maggio 2016, n. 9380).

Nel persistente dubbio,ossia quando il senso di una clausola sia rimasto oscuro o ambiguo nonostante l'utilizzo dei principali criteri ermeneutici (letterale, logico e sistematico), deve trovare applicazione il principio della conservazione degli effetti utili del contratto, previsto dall'art.1367 c.c. (Cass. n. 19493/2018) , per cui il giudice deve comunque privilegiare un’i nterpretazione conservativa e non distruttivadella clausola.

Il giudice di merito non ha rispettato questi criteri, se si pensa che – come affermato da questa Suprema Corte – “ anche a fronte di una clausola estremamente generica ed indeterminata, (il giudice) deve comunque presumere che sia stata oggetto della volontà negoziale, sicché deve interpretarla in relazione al contesto (art. 1363 cod. civ.) per consentire alla stessa di avere qualche effetto (art. 1367 cod. civ. ) e, solo se la vaghezza e la genericità siano tali da rendere impossibile attribuire ad essa un qualsivoglia rilievo nell'ambito dell'indagine volta ad accertare la sussistenza ed il contenuto dei requisiti del contratto (art. 1325 cod. civ.), ovvero siano tali da far ritenere che la pattuizione in esame non sia mai concretamente entrata nella sfera della effettiva consapevolezza e volontà dei contraenti, può negare ad essa efficacia qualificandola come clausola di ‘stile’” (Cass. n. 13839/2013; e v. anche Cass. n. 19104/2009).

Ric. 2018 n. 05116 sez.

S2 -ud. 21-10-2022 -12- Nel caso di specie la clausola era tutt’altro che generica e indeterminata, ma era capace di assume re un preciso significato, quello di patto attuativo di un programma negoziale (“accordo di programma per la stipula di un successivo contratto”, come riferisce il controricorrente, richiamando le precedenti difese di [OSCURATO:PERSONA]), sol che fosse stata interpretata insieme alle altre clausole.

11. – La “decontestualizzazione” della clausola di ripensamento, frutto dell’autonomia delle parti, contrasta sia con l’impiego del criterio prioritario dell’interpretazione letterale, sia con il principio di conservazione della clausola, sia con il senso che ad essa avevano attribuito gli stessi contraenti e dunque con il comportamento delle stesse parti.

Ed infatti, la Corte territoriale è cos t retta a chiarire che l’accoglimento dell’appello – così operata la riqualificazione dell’azione - nei termini di dichiarazione di autenticità delle sottoscrizioni apposte dai fratelli Tonto alla scrittura privata del 28.10.1999, ritenuta traslativa della porzione di immobile in essa descritto, contrasta con la domanda di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto proposta da [OSCURATO:PERSONA](il quale, anche in controricorso, ha confermato che aveva chiesto nell’atto introduttivo avanti il Tribunale di Potenza l’emissione di sentenza exart. 2932 c.c.: cfr. pag. 5).

La Corte ritiene però il passaggio superabile alla stregua di un precedente di questo Giudice (Cass. n. 15319/2006) che legittimerebbe tale conclusione.

Il precedente è impropriamente invocato: dalla lettura della sentenza si evince infatti che la domanda attorea nel caso di specie, diversamente da quello in esame,“era inequivocamente diretta all'accertamento ed alla declaratoria dell'avvenuto Ric. 2018 n. 05116 sez.

S2 -ud. 21-10-2022 -13- trasferimento dei beni acquistati”, di tal chè “ l'improprio richiamo nelle conclusioni iniziali all'offerta del saldo del prezzo nelle forme previste dall'esecuzione in forma specifica e, successivamente, ad una sentenza che tenesse luogo del rogito notarile, non poteva valere a qualificare diversamente l'azione”.

Di nessun pregio appare anche la considerazione che l’operatività di una clausola di recesso ex art. 1373 c.c.

“non può invocarsi quando ciò comporti il superamento dei limiti previsti dalla stessa norma”, ossia il limite del “principio di esecuzione del contratto”, posto che la clausola in discussione deve essere considerata all’interno di un programma negoziale congeniale all’assetto divisato dalle parti e che comunque l’esercizio del recesso è rimesso, quanto al limite del suo esercizio, all’autonomia dei contraenti, trattandosi di norma derogabile. 12.-La decisione impugnata va dunque cassata e la Corte di Appello di Potenza, alla quale, in diversa composizione, deve essere rinviata la causa, dovrà riconsiderare il significato della clausola di ripensamento apposta dalle parti nell’economia dell’intero regolamento contrattuale e la sua rispondenza agli interessi dei contraenti.

Al giudice di rinvi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 5116-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ECCLESIIS, giusta procura speciale in atti; -controricorrente - avverso la sentenza n. 628/2017 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 23/11/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2018 n. 05116 sez. S2 -ud. 21-10-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto di citazione del 21/10/2003 [OSCURATO:PERSONA] citava in giudizio davanti al Tribunale di Potenza il fratello [OSCURATO:PERSONA] che,con scrittura privata del 28/10/1989 , gli aveva venduto la sua quota di comproprietà di un immobile pervenuto ai germani per successione paterna. La scrittura privata determinava il prezzo della vendita in misura variabile in dipendenza della concessione o meno di un finanziamento pubblico delle opere da eseguire sull’immobile, stabiliva il versamento di un acconto al momento della sottoscrizione, di un secondo acconto di pari importo al momento della realizzazione delle strutture e della copertura e indicava nella fine di ottobre del 2001 la data del versamento del saldo. La scrittura prevedeva infine una clausola che abilitava le parti al recesso dal contratto in caso di ripensamenti o di impossibilità di rispettare quanto previsto in contratto. L’attore deduceva che entro il termine stabilito aveva invitato il di lui fratello a recarsi dal notaio per la stipula dell'atto pubblico di trasferimento con offerta di versamento del saldo pattuito, il quale gli aveva comunicato la volontà di avvalersi della facoltà di ripensamento e di restituire gli acconti percepiti così come stabilito dalla clausola contrattualeapposta alla scrittura privata in questione. Sul presupposto dell’illegittimità di tale condotta, chiedeva emettersi sentenza ex art. 2932 c.c. affinché fossero trasferiti a suo favore i beni di cui alla richiamata scrittura privata. Si costituiva in giudizio il fratello [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto della domanda e deducendo che la scrittura del Ric. 2018 n. 05116 sez. S2 -ud. 21-10-2022 -3- 28.10.1989era da ritenere ormai risolta in ragione dell'esercizio da parte sua della facoltà di ripensamento. Con un separato atto di citazione [OSCURATO:PERSONA] conveniva avanti allo stesso Tribunale il fratello Vito, deducendo che quest'ultimo, senza informarlo, aveva eseguito lavori di ristrutturazione che avevano trasformato in locale deposito la parte dell'immobile di sua proprietà in precedenza adibita ad abitazione. Ne chiedeva conseguentemente la condanna al risarcimento del danno rappresentato dalla somma necessaria per le opere da eseguirsi al fine di rendere nuovamente abitabile il vano sopraindicato. 2. Dopo la riunione dei due giudizi, con sentenza n. 1063/2014 il Tribunale di Matera rigettava la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere il trasferimento dell'immobile oggetto del contratto mentre accoglieva la domanda risarcitoria di [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, il giudice di primo grado qualificava la clausola contrattuale che consentiva alla parti la facoltà di ripensamento come caparra penitenziale collegata all'esercizio del diritto di recesso esercitabile ad nutum, riconoscendo quindi la legittimità del recesso esercitato da [OSCURATO:PERSONA] e dichiarava risolto il contratto di vendita stabilendo l'onere a carico del fratello Vito di restituire il doppio dellacaparra ricevuta. 3. Avverso tale decisione proponeva appello [OSCURATO:PERSONA], che contestava la natura di caparra penitenziale della clausola, ritenendo che la stessa fosse una mera clausola di stile o condizione meramente potestativa. Il primo giudice aveva omesso di valutare che il recesso era da considerarsi tardivo perché il contratto aveva avuto esecuzione e che comunque, trattandosi di un contratto con efficacia reale, non tollerava il recesso esercitato dal venditore. Contestava poi la decisione del Ric. 2018 n. 05116 sez. S2 -ud. 21-10-2022 -4- giudice di primo grado con riferimento alla richiesta risarcitoria perché non aveva tenuto conto del fatto che l'immobile era stato a lui consegnato dal fratello sin dal momento della stipula del contratto,proprio al fin e di eseguire i lavori di ristrutturazione. 4. Con sentenza n.628 del 2017 la Corte di Appello di Potenza, nella resistenza dell’appellato [OSCURATO:PERSONA], riteneva preliminarmente necessario qualificare giuridicamente il contratto (operazione alla quale si sarebbe sottratto il giudice di prime cure) sulla scorta dei criteri di interpretazione contrattuale come contratto di vendita di un immobile effettuato con scrittura privata non autenticata avente immediataefficacia inter partes. Di conseguenza non poteva considerarsi legittimo il recesso dal contratto, essendo l’istituto incompatibile con un contratto adeffetti reali immediati. La domanda di esecuzionespecifica dell’obbligo di concludere il contratto, proposta da [OSCURATO:PERSONA], di per sé incompatibile con un contratto di vendita, è riqualificata dalla sentenza impugnata come domanda di riconoscimento della sussistenza dell'autenticità delle sottoscrizioni ai fini di potere trascrivere il contratto. Quanto alla domanda risarcitoria, una volta accertato l'avvenuto passaggio di proprietà dell'immobile in capo all’appellatosin dal momento della sottoscrizione del contratto, quest'ultimo non aveva legittimazione alcuna a chiedere il risarcimento dei danni per la trasformazione di un bene ormai non più di sua proprietà. 5. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi. 6. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Ric. 2018 n. 05116 sez. S2 -ud. 21-10-2022 -5- 7. In prossimità dell’udienza il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo il ricorrente deduce la n ullità della sentenza ex art.360 comma 1 n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 112 c.p.c., per avere la Corte di Appello di Potenza pronunziato d’ufficio su una domanda (la domanda di accertamento dell’autenticità delle sottoscrizioniapposte alla scrittura privata del 28.10.1989) non proposta dalle parti. 2.- Con il secondo motivo il ricorrente cen sura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 comma 1, n. 3 e 5 c.p.c., in relazione agli articolida 1362 a 1365 c.c., ritenendo che l’interpretazione del contratto del 28.10.1999 operata dal giudice di appello non sia conforme alla reale intenzione delle parti, non trattandosi di contratto di vendita, come dimostrato sia dall’apposizione della clausola di ripensamento sia dalla richiesta di pronunzia di sentenza ex art. 2932 c.c. avanzata da [OSCURATO:PERSONA]. 3.- Il terzo motivo è così rubricato: “ Violazione e falsa applicazione di norme di diritto e omesso esame di atti relativi alla controversia (art. 360 n. 3 e n. 5) in relazione agli art icoli da 1362 a 1365 c.c. applicatiall'interpretazione della clausola di ‘ripensamento’di cui al contratto del 28.10.1999”. Con esso il ricorrente contesta la qualificazione, operata dalla sentenza impugnata, della clausola di “ripensamento” come clausola di stile, compiuta in violazione del principio di conservazione non solo del contratto ma anche delle singole clausole posto dall’art. 1367 c.c. 4.- Il quarto motivo denuncia l’o messo esame di un fatto decisivo ex art. 360 comma 1, n . 5 c .p.c. e l’ insufficiente e Ric. 2018 n. 05116 sez. S2 -ud. 21-10-2022 -6- illogica motivazione in relazione all’interpretazione del contratto ex art. 1362 c.c., avendo la sentenza impugnata ritenuto espressamente incompatibile con la qualificazione della scrittura privata in termini di compravendita la domanda attorea volta ad ottenere una sentenza costitutiva ai sensi dell’art. 2932 c.c. 5.- Con il quinto motivo il ricorrente contesta, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli art t. 1362 c.c., 115 e 167 c.p.c., non avendo mai le parti avanzato contestazioni in ordine alla qualificazione del tipo contrattuale di cui al contratto 28.10.1999. 6.- Va anzitutto precisato che il ricorso supera la soglia dell’ammissibilità. Il controricorrente ha infatti eccepito il difetto di autosufficienza del ricorso, al quale il ricorrente ha replicato brevemente con la memoria depositata ai sensi dell’art. 381 bis.1 c.p.c. Si deve richiamare al riguardo l’evoluzione della giurisprudenza di questa Corte - oggi recepita dal nuovo testo dell'art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022 -secondo la quale il principio di autosufficienza del ricorso, anche alla luce dell e indicazioni provenienti dall giurisprudenza europea (sentenza CEDU Succi ed altri c/ Italia del 28.10.2021-ric. 55064/2011), non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure, e sia specificamente Ric. 2018 n. 05116 sez. S2 -ud. 21-10-2022 -7- segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito(Cass. S.U. n. 8950 del 18.3.2022; Cass. n. 11325 del 2.5.2023). La clausola contrattuale oggetto del presente contenzioso risulta trascritta a pag. 2 del ricorso (nell’ipotesi di “ripensamento” o di “impossibilità a rispettare quanto pattuito, le parti prevedevano il recesso dal contratto con la restituzione, da parte di chi fosse venuto meno, degli importi corrispondenti al doppio degli acconti versati”) ed appaiono comprensibili la specificazione dei canoni in concreto violati e la censura del modo con il quale il giudice a quo se ne sarebbe discostato, sì che il ricorso è ammissibile. 7. - I motivi di ricorso sono accomunati dalla questione relativa all’interpretazione della clausola di “ripensamento” contenuta nella scrittura privata del 28.10.1999 tra i germani Tonto (incluso il primo mezzo, che - pur avendo ad oggetto la dedotta nullità della sentenza per avere pronunziatoil giudice a quoultra petita - è sostanzialmente conseguenziale al risultato dell’attività esegetica del giudice di seconde cure): per questa ragione, gli stessi possono essere scrutinati congiuntamente. 8.- Sostiene il ricorrente che la scritt ura priva ta del 28.10.1999 era diretta a regolamentare la vendita futura dei diritti di [OSCURATO:PERSONA] sull’immobile pervenuto a lui e al fratello Vito per successione paterna. Proprio la clausola di ripensamento apposta alla scrittura privata costituiva prova che le parti non avevano voluto concludere un trasferimento definitivo e immediato dei beni, ma si erano impegnate a farlo solo al verificarsi di determinati fatti ed eventi futuri. La volontà delle parti era dunque quella di attribuire alla clausola, che prevedeva una penale quale corrispettivo del recesso, corrispondente al doppio degli acconti versati, gli effetti di cui Ric. 2018 n. 05116 sez. S2 -ud. 21-10-2022 -8- all’art. 1386 c.c. (caparra penitenziale con funzione di corrispettivo per il recesso). 9.-Il ricorso merita accoglimento. L'accertamento della volontà degli stipulanti in relazione al contenuto di unaclausola contrattuale costituisce indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito. La giurisprudenza assolutamente consolidata di questa Corte ritiene questo accertamento censurabile in sede di legittimità solo nel caso in cui la motivazione non consenta la ricostruzione dell'iter logico seguito da quel giudice per giungere ad attribuire allaclausola un determinato significato, oppure nel caso di violazione delle norme ermeneutiche stabilite dagli artt.1362 e ss. c.c. Nel caso di specie è dato ravvisare proprio una violazione di regole ermeneutiche, il cui impiego è stato così puntualizzato in recenti decisioni di questa Corte. Nell'interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare rimane “ il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate e, solo se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362 all'art. 1365 c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art. 1366 c.c. all'art. 1371 c.c.”(Cass. n. 16351/2022; Cass. n. 33451/2021). L'interpretazione letterale deve però tenere conto dell’integrale assetto di interessi posto in essere dalle parti: è stato condivisibilmente affermato che, “nell'interpretazione di una clausola negoziale, la comune intenzione dei contraenti deve essere ricercata sia indagando il senso letterale delle parole, alla luce dell'integrale contesto negoziale, ai sensi dell'art. 1363 c.c., sia utilizzando i criteri di interpretazione soggettiva di cui agli Ric. 2018 n. 05116 sez. S2 -ud. 21-10-2022 -9- artt. 1369 e 1366 c.c., rispettivamente volti a consentire l'accertamento del significato dell'accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta e ad escludere, mediante un comportamento improntato a lealtà e salvaguardia dell'altrui interesse, interpretazioni in contrasto con gli interessi che le parti abbiano inteso tutelare con la stipulazione negoziale, in una circolarità del percorso ermeneutico, da un punto di vista logico, che impone all'interprete, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l'intenzione dei contraenti e di verificare se quest'ultima sia coerente con le restanti disposizioni dell'accordo e con la condotta tenuta dai contraenti medesimi”(Cass. 14/09/2021, n. 24699; Cass . 25/02/2021, n. 5234). 10.- Come si legge a pag. 5 della sentenza, il giudice di appello ha ritenuto di dare “ preliminarmente esatta qualificazione giuridica al contratto stipulato tra le parti, accertamento al quale invero si è sottratto il giudice di primo grado,giacché solo una volta individuata la natura del contratto e gli effetti che da questa scaturiscono sarà possibile verificare, in relazione all’accertato rapporto,la validità delle clausole nel detto contratto contenute,tra le quali, per quel che riguar da la fattispecie posta all'attenzione di questa Corte,rileva la clausola di recesso ivi prevista”. La Corte territoriale ha erroneamente scomposto l’operazione interpretativa, come è messo in evidenza dall’avverbio “preliminarmente”, interpretando il contratto di cui è causa mutilato della clausola di recesso, il cui significato è stato considerato sostanzialmente estraneo all’assetto di interessi posto in essere dalle parti. Ric. 2018 n. 05116 sez. S2 -ud. 21-10-2022 -10- Il giudice di merito ha infatti qualificato giuridicamente il contratto muovendo dal suo tenore letterale per concludere che lo stesso era un contratto direttamente traslativo della proprietà: di conseguenza, la clausola di ripensamento – quasi come fosse avulsa dal contratto - è stata considerata nulla perché non compatibile con i contratti ad effetti reali, in ordine ai quali non è configurabile un recesso ma semmai un ritrasferimento dei beni oggetto del patto. Per giungere a questo esito, nell’operazione esegetica descritta a pag. 7-8 della sentenza, la Corte di appello ha indagato esclusivamente su alcune espressioni letterali utilizzate dai contraenti (la denominazione della scrittura privata quale “accordo per la vendita dei diritti sulla proprietà”, descritto nel testo come “accordo finalizzato a regolamentare e quantizzare la vendita dei diritti di Antonio sull’immobile a Vito”)e fatto leva sul versamento di un primo acconto , sulla previsione di un secondo acconto da versarsi “a seguito della realizzazione della copertura”, nonché sulla traditio del bene per desumere da ciò la natura traslativa del contratto stipulato tra i fratelli. A parte il rilievo che tutti questi indici testuali e i comportamenti delle parti tenuti nel caso di specie non sono propri solo di un contratto di vendita, marisu ltano pienamente compatibili con un contratto preliminare di vendita ad effetti anticipati,la Corte di merito ha del tutto trascurato la previsione della clausola di recessoe omesso di verificare se proprio la sua pattuizione costituiva indice esplicito di una diversa volontà delle parti. Secondo l’indirizzo di questa Suprema Corte, come sopra già in parte riportato, n ell’interpretazione di una clausola contrattuale il giudice deve collocare la clausola nel contesto Ric. 2018 n. 05116 sez. S2 -ud. 21-10-2022 -11- dell’accordo ai sensi dell’art . 1363 c.c. e, ai fini della ricostruzione della volontà delle parti, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, anche quando lo stesso significato letterale sia apparentemente chiaro, deve verificare se quest'ultimo sia coerente con la causa del contratto, con le dichiarate intenzioni delle parti e con la condotta delle stesse (Cass. 9 dicembre 2014, n. 25840; Cass. 10 maggio 2016, n. 9380). Nel persistente dubbio,ossia quando il senso di una clausola sia rimasto oscuro o ambiguo nonostante l'utilizzo dei principali criteri ermeneutici (letterale, logico e sistematico), deve trovare applicazione il principio della conservazione degli effetti utili del contratto, previsto dall'art.1367 c.c. (Cass. n. 19493/2018) , per cui il giudice deve comunque privilegiare un’i nterpretazione conservativa e non distruttivadella clausola. Il giudice di merito non ha rispettato questi criteri, se si pensa che – come affermato da questa Suprema Corte – “ anche a fronte di una clausola estremamente generica ed indeterminata, (il giudice) deve comunque presumere che sia stata oggetto della volontà negoziale, sicché deve interpretarla in relazione al contesto (art. 1363 cod. civ.) per consentire alla stessa di avere qualche effetto (art. 1367 cod. civ. ) e, solo se la vaghezza e la genericità siano tali da rendere impossibile attribuire ad essa un qualsivoglia rilievo nell'ambito dell'indagine volta ad accertare la sussistenza ed il contenuto dei requisiti del contratto (art. 1325 cod. civ.), ovvero siano tali da far ritenere che la pattuizione in esame non sia mai concretamente entrata nella sfera della effettiva consapevolezza e volontà dei contraenti, può negare ad essa efficacia qualificandola come clausola di ‘stile’” (Cass. n. 13839/2013; e v. anche Cass. n. 19104/2009). Ric. 2018 n. 05116 sez. S2 -ud. 21-10-2022 -12- Nel caso di specie la clausola era tutt’altro che generica e indeterminata, ma era capace di assume re un preciso significato, quello di patto attuativo di un programma negoziale (“accordo di programma per la stipula di un successivo contratto”, come riferisce il controricorrente, richiamando le precedenti difese di [OSCURATO:PERSONA]), sol che fosse stata interpretata insieme alle altre clausole. 11. – La “decontestualizzazione” della clausola di ripensamento, frutto dell’autonomia delle parti, contrasta sia con l’impiego del criterio prioritario dell’interpretazione letterale, sia con il principio di conservazione della clausola, sia con il senso che ad essa avevano attribuito gli stessi contraenti e dunque con il comportamento delle stesse parti. Ed infatti, la Corte territoriale è cos t retta a chiarire che l’accoglimento dell’appello – così operata la riqualificazione dell’azione - nei termini di dichiarazione di autenticità delle sottoscrizioni apposte dai fratelli Tonto alla scrittura privata del 28.10.1999, ritenuta traslativa della porzione di immobile in essa descritto, contrasta con la domanda di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto proposta da [OSCURATO:PERSONA](il quale, anche in controricorso, ha confermato che aveva chiesto nell’atto introduttivo avanti il Tribunale di Potenza l’emissione di sentenza exart. 2932 c.c.: cfr. pag. 5). La Corte ritiene però il passaggio superabile alla stregua di un precedente di questo Giudice (Cass. n. 15319/2006) che legittimerebbe tale conclusione. Il precedente è impropriamente invocato: dalla lettura della sentenza si evince infatti che la domanda attorea nel caso di specie, diversamente da quello in esame,“era inequivocamente diretta all'accertamento ed alla declaratoria dell'avvenuto Ric. 2018 n. 05116 sez. S2 -ud. 21-10-2022 -13- trasferimento dei beni acquistati”, di tal chè “ l'improprio richiamo nelle conclusioni iniziali all'offerta del saldo del prezzo nelle forme previste dall'esecuzione in forma specifica e, successivamente, ad una sentenza che tenesse luogo del rogito notarile, non poteva valere a qualificare diversamente l'azione”. Di nessun pregio appare anche la considerazione che l’operatività di una clausola di recesso ex art. 1373 c.c. “non può invocarsi quando ciò comporti il superamento dei limiti previsti dalla stessa norma”, ossia il limite del “principio di esecuzione del contratto”, posto che la clausola in discussione deve essere considerata all’interno di un programma negoziale congeniale all’assetto divisato dalle parti e che comunque l’esercizio del recesso è rimesso, quanto al limite del suo esercizio, all’autonomia dei contraenti, trattandosi di norma derogabile. 12.-La decisione impugnata va dunque cassata e la Corte di Appello di Potenza, alla quale, in diversa composizione, deve essere rinviata la causa, dovrà riconsiderare il significato della clausola di ripensamento apposta dalle parti nell’economia dell’intero regolamento contrattuale e la sua rispondenza agli interessi dei contraenti. Al giudice di rinvi
Sentenza Cassazione n. 24868/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris