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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 27397/2024

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ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del GUP del Tribunale di Rovigo in data 8/2/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; 1Z(Luzzt, k cutur 14.(4.1k fer~it [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il GUP del Tribunale di Torino, applicava ex art.444 c.p.p., nei confronti dell'odierno ricorrente, imputato di tentata rapina impropria e lesioni, la pena di anni uno, mesi dieci di reclusione oltre alla multa.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione OUAZZI Adbessamad deducendo il vizio di illogicità della motivazione in relazione alla manca concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.Il vizio denunciato non rientra tra le ipotesi per le quali è ammessa l'impugnazione della sentenza a pena patteggiata.

Va precisato che nel caso di specie il beneficio della sospensione condizionale della pena non ha costituito oggetto dell'accordo intervenuto tra le parti e non poteva, dunque, essere concesso, posto che ove il giudicante, di sua iniziativa, sospendesse condizionalmente la pena applicata, verrebbe ad incidere sul patto negoziale sottoposto alla sua attenzione, alterando i termini della concorde richiesta ( Sez.2, n. 42973 del 13/06/2019, Rv. 277610; Sez. 4, n. 34352 del 13/05/2003, Rv. 228309).

Il motivo quindi è inammissibile perché non consentito dalla nuova disciplina che regola l'impugnazione della sentenza di patteggiamento, non investendo alcuno dei punti della decisione per i quali è ammesso il ricorso per cassazione.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende .

Così deciso il 17/5/2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del GUP del Tribunale di Rovigo in data 8/2/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; 1Z(Luzzt, k cutur 14.(4.1k fer~it [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il GUP del Tribunale di Torino, applicava ex art.444 c.p.p., nei confronti dell'odierno ricorrente, imputato di tentata rapina impropria e lesioni, la pena di anni uno, mesi dieci di reclusione oltre alla multa. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione OUAZZI Adbessamad deducendo il vizio di illogicità della motivazione in relazione alla manca concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.Il vizio denunciato non rientra tra le ipotesi per le quali è ammessa l'impugnazione della sentenza a pena patteggiata. Va precisato che nel caso di specie il beneficio della sospensione condizionale della pena non ha costituito oggetto dell'accordo intervenuto tra le parti e non poteva, dunque, essere concesso, posto che ove il giudicante, di sua iniziativa, sospendesse condizionalmente la pena applicata, verrebbe ad incidere sul patto negoziale sottoposto alla sua attenzione, alterando i termini della concorde richiesta ( Sez.2, n. 42973 del 13/06/2019, Rv. 277610; Sez. 4, n. 34352 del 13/05/2003, Rv. 228309). Il motivo quindi è inammissibile perché non consentito dalla nuova disciplina che regola l'impugnazione della sentenza di patteggiamento, non investendo alcuno dei punti della decisione per i quali è ammesso il ricorso per cassazione. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende . Così deciso il 17/5/2
Sentenza Cassazione n. 27397/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris