CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04631/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; fr [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto del 15 marzo 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di falso ideologico in atto pubblico fidefaciente mediante induzione in errore del pubblico ufficiale e, con la recidiva reiterata, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso proposto dall'imputato avverso detta sentenza è inammissibile, in quanto generico, non specificando esso quale causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. avrebbe dovuto trovare applicazione nel caso di specie e per quali ragioni; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il