CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 gennaio 2024
Cassazione n. 10260/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
liere - Rel. ORDINANZA sul ricorso 26653/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] E PROVINCIA, in persona del legale rappres. p.t., e lett ivamen te domic . presso gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dai quali è rappres . e difesa,per procura speciale in atti ; -ricorrente- -contro- [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappres.p.t.; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], tuttielett.te domic. in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 23, pre sso l’avv. [OSCURATO:PERSONA],rappres. e difesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti; -controricorrenti- avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia , n. 929 /22 , pubblicata indata 18.07.2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30.01.2024dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] La [OSCURATO:SOCIETA]., e il suo legale rappres., [OSCURATO:PERSONA], impugnavano dinanzi al collegio dei probiviri dell’Unione Artigiani di Bergamo e provincia, la delibera adottata dal Consiglio direttivo dell’associazione, con la quale la società impugnante veniva esclusa quale socio della suddetta Unione, con la conseguente decadenza dell’Albani da tutte le cariche sociali. Tuttavia, i ricorrenti, appreso che la decisione sull’impugnativa proposta non sarebbe stata assunta nel termine utile di sei mesi per adire l’autorità giudiziaria, e che il collegio intendeva pronunciarsi come arbitro, ai sensi dell’art. 24 dello statuto, e non quale organo di controllo e revisione delle delibere sociali, rinunciavano al ricorso. Non avendo, però, l’Unione Artigiani di Bergamo e provincia accettato la rinuncia, il collegio investito dal ricorso si pronunciava con lodo parziale del 26.1.16 sulla questione della nullità della clausola- che all’art. 24, assegnava al collegio la funzione arbi trale - e sull’efficacia della rinuncia al ricorso, pur in mancanza di accettazione della controparte, dichiarando la propria competenza a decidere come collegio arbitrale,e con lodo definitivo del 19.5.16 respingeva il ricorso. Con sentenza del 20.7.18, il Tribunale di Bergamo rigettava le domande proposte dalla [OSCURATO:SOCIETA]., e da [OSCURATO:PERSONA], di accertamento che il collegio dei probiviri era stato adito in funzione di organo di controllo della delibera di esclusione, e che non potev a pronunciare un lodo arbitrale di nullità della clausola compromissoria contenuta nell’art. 24 dello statuto, di accertamento dell’intervenuta rinuncia al ricorso e di annullamento del lodo arbitrale parziale e definitivo, ai sensi dell’art. 808 ter, c.2, n.1,c.p. c.Al riguardo, il Tribunale osservava che: sulla base degli artt. 8 e 24 dello statuto dell’Unione Artigiani, l’unica funzione cui il collegio era preposto era quella di arbitro amichevole compositore; di ciò erano consapevoli i ricorrenti, non avendo proposto nella prima seduta alcuna questione sulla natura arbitrale del procedimento; la rinuncia al ricorso non accettata non costituiva ipotesi di annullamento del lodo pronunciato dall’arbitro irrituale ai sensi dell’art. 808 ter c . p . c . ; la [OSCURATO:SOCIETA]., socia dell’Unione, era consigliere e membro del comitato di presidenza; la decadenza dalla carica dell’Albani, in quanto legale rappres. della suddetta società, consigliere e membro del comitato di presidenza, era stata conseguente all’espulsione; il collegio dei probiviri era stato eletto il 25.6.13, cui aveva partecipato anche la [OSCURATO:SOCIETA]. mediante il proprio rappresentante; l’aver dunque tale societàespresso il proprio voto in assemblea per la nomina degli arbitri rendeva valido il meccanismo stess o di nomina e ne garantiva l’imparzialità; l’aver dato corso all’arbitrato, chiedendo l’esibizione dei documenti e presentando atti difensivi, costituiva manifestazione della volontà dei ricorrenti ad integrare il consenso negoziale che originariamente mancava, con esclusione della nullità della clausola. Con sentenza del 18.7.22, la Corte d’appello, in accoglimento dell’appello dellaC.M.A. A . s . r . l . e di [OSCURATO:PERSONA] - al quale, dopo il suo decesso, erano succeduti gli eredi a seguito dell’interruzione del giudizio, depositando ricorso per riassunzione il 19.1.22-ha dichiarato che il collegio dei probiviri dell’Unioneartigiani di Bergamo e provincia, essendo stato adito in funzione endosocietaria, non avrebbe potuto decidere in ordine al ricorso dei suddetti ricorrenti in funzione di arbitro irrituale, con conseguente annullamento del lodo parziale del 26.1.16 e del lodo definitivo, osservando che: gli appellanti avevano posto la questione della natura arbitrale nel primo incontro ed avevano adito il collegio dei probiviri non quale arbitro-non avendo richiesto di risolvere una controversia- ma chiedendo di annullare e revocare i provvedimenti d’espulsione; la rinuncia al ricorso non richiedeva l’accettazione dell’Unione Artigiani, non avendo quest’ultima interesse a contrastare la volontà dei ricorrenti di rinunciare a contestare la validità della sua delibera dinanzi al collegio dei probiviri, nell’ambito del procedimento endosocietario instaurato con il ricorso. L’Unione artigianidi Bergamo e provincia ricorre in cassazione con sei motivi.La [OSCURATO:SOCIETA]. e gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], Diego, Sergio e [OSCURATO:PERSONA]- resistono con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione dell’art. 1363 c.c., per aver la Corte d’appelloritenuto che le norme di cui agli artt. 8 e 24 dello statuto dell’Unione Artigiani di Bergamo e provincia non potessero essere interpretate congiuntamente, per pervenire alla conclusione che i ricorrenti non avessero esplicitamente richiesto al collegio dei probiviri di risolvere la controversia quale arbitro. La ricorrente lamenta, in sostanza, che la Corte territoriale abbia interpretato le suddette norme statutarie in maniera da contemplare per i soci sia la possibilità di rivolgersi al collegio dei probiviri con funzione solo endosocietaria (che non ha titolo in nessuna disposizione statutaria) per chiedere l’annullamento della decisione impugnata, che quella di investire il collegio quale arbitro, a norma dell’art. 24, con rinuncia alla facoltà di adire il giudice. Il secondo motivo denunzia violazione dell’art. 132, n.4, c.p.c., per non aver la Corte d’appellomotivato sulla questione oggetto del precedente motivo.Il terzo motivo denunzia violazione dell’art. 803 ter c.p.c., 1427, 1428, 1429, 1431, c.c., per aver la Corte d’appello ritenuto che il lodo non avrebbe potuto essere pronunciato perché il collegio dei probiviri sarebbe stato adito dai ricorrenti solo quale organo endosocietario, con funzione di controllo e riesame, ai sensi dell’art. 8 dello statuto, e non come collegio arbitrale ai sensi dell’art. 24, evidenziando che una siffatta erronea interpretazione delle citate clausole statutarie non avrebbe potutoconcretizzare una ipotesi di annullamento del lodo. Il quarto motivo denunzia violazione degli artt. 112, 808 ter, c.p.c., 1176, 1375, 1429, 1431, c.c., per aver la Corte territorialeritenuto che gli originari ricorrenti non avessero inteso adire il collegio dei probiviri quale arbitro, fatto chesarebbe stato comprovato anche dalla mail loro inviata dal presidente del suddetto collegio, che conteneva un altro statuto. Il quinto motivo denunzia violazione dell’art. 306 c.p.c., per aver la Corte d’appelloritenuto che la rinuncia al ricorso, sottoscritta in calce al verbale della prima udienza, fosse una manifestazione di dissenso rispetto al lodo arbitrale, dato che, trattandosi invece di procedura arbitrale, la stessa avrebbe richiesto l’accettazione della controparte. Il sesto motivo deduce omesso esame di fatto decisivo, per non aver la Corte d’appelloconsiderato che la mail inviata agli originari ricorrenti da parte del presidente del collegio dei probiviri, contenente lo statuto di altro ente,non poteva essere ritenuta espressiva della volontà degli stessi ricorrenti di aver adito il collegio dei probiviri in funzione endosocietaria. I sei motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono in parte inammissibili, ed in parte infondati. Anzitutto, va osservato che, nell'interpretazione di una clausola negoziale, la comune intenzione dei contraenti deve essere ricercata sia indagando il senso letterale delle parole, alla luce dell'integrale contesto negoziale, ai sensi dell'art. 1363 c.c., sia utilizzando i criteri di interpretazione soggettiva di cui agli artt. 1369 e 1366 c.c., rispettivamente volti a consentire l'accertamento del significato dell'accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta e ad escludere, mediante un comportamento improntato a lealtà e salvaguardia dell'altrui interesse, interpretazioni in contrasto con gli interessi che le parti abbiano inteso tutelare con la stipulazione negoziale, in una circolarità del percorso ermeneutico, da un punto di vista logico, che impone all'interprete, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l'intenzione dei contraentie di verificare se quest'ultima sia coerente con le restanti disposizioni dell'accordo e con la condotta tenuta dai contraenti medesimi (Cass. , n.24699/2021). Nel caso concreto, la Corte territoriale ha interpretato le clausole 8 e 24 dello statuto, sia nel loro significato letterale che in relazione alla loro ragione pratica, ed in relazione al comportamento delle parti, pervenendo al convincimento ‒ ampiamente ed adeguatamente motivato ‒ che il primo articolo prevedesse un controllo endosocietario dell’espulsione, demandato ai probiviri, all’esito del quale sarebbe stato possibile il ricorso agli arbitri o al giudice ordinario, mentre il secondo prevedesse l’arbitrato irrituale per le cause di natura diversa, destinato a concludersi con una pronuncia indiscutibile e non impugnabile. Tale essendo la finalità perseguita dal sodalizio e dai soci con le clausole in questione, la Corte d’appello ha accertato altresì il coerente comportamento degli odierni resistenti, finalizzato a richiedere una mera pronuncia endosocietaria sull’espulsione, tanto da rinunciare al ricorso ai probiviri a fronte della loro intenzione di pronunciarsi come arbitri ex art. 24 dello Statuto. A tal fine la Corte ha preso in esame tutti gli atti del processo, ivi compresa la suddetta mail del presidente del collegio, motivatamente ritenendone la irrilevanza ai fini interpretativi in questione. L’interpretazione posta in essere dalla Corte è, d’altra parte,conforme al principio secondo cui in tema di esclusione del socio dalla società cooperativa, qualora lo statuto preveda la facoltà del socio escluso di ricorrere a un collegio di probiviri nell'ambito di un sistema di tutela non arbitrale, ma endosocietario, cioè diretto non a decidere la controversia, ma a prevenirla, l'esercizio di tale facoltà comporta che il procedimento di esclusione si perfezioni solo con la determinazione del collegio dei probiviri, sicché il socio escluso può attendere tale determinazione per impugnare la delibera di esclusione davanti l'autorità giudiziaria, sino a tale momento restando sospesa la decorrenza del termine ex art. 2527 (ora 2533) cod. civ., senza che gli sia tuttavia preclusa l'impugnazione giudiziale anche nelle more del predetto procedimento endosocietario (Cass.,n. 8428/2012; Cass. , n. 19304/2018). Le censure si traducono, per contro, nel loro insieme, in un tentativo di sottoporre a revisione tale motivata interpretazione. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigettail ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 6.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore impor