CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 febbraio 2024
Cassazione n. 11433/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI MILANOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso del [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge circa l'erronea applicazione in giudizio della norma di cui all'art. 192 c.p.p., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della pronuncia assolutoria, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg 3-4 della impugnata sentenza); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: SEI. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA] fisore [OSCURATO:PERSONA] i\