CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29183/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 10 luglio 2020, con cui il Tribunale di Cagliari aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di cui agli artt. 612, 648 e 697 cod. pen. e art. 23 legge n. 110/1975 commessi il 19 luglio 2019, condannandolo alla pena di anni due e mesi otto di reclusione; rilevato che il ricorrente ha denunciato: - con il primo motivo, violazione dell'ad, 591 cod. proc, pen. in relazione alla declaratoria di inammissibilità del primo motivo di appello; - con il secondo motivo, difetto di motivazione dell'accertamento relativo alla funzionalità dell'arma; - con il terzo motivo, difetto di motivazione del giudizio di colpevolezza relativo ai reati di minaccia e ricettazione; ritenuto che, quanto al primo motivo la Corte di appello, pur dichiarando l'inammissibilità del primo motivo, lo ha esaminato nel merito richiamando quanto motivato dal primo giudice in ordine alla ricostruzione del fatto, e il primo motivo di ricorso reitera la doglianza relativa al giudizio di non attendibilità di quanto dichiarato dall'imputato, in una prospettiva di merito; rilevato che il secondo motivo ripropone l'assunto della non funzionalità dell'arma, che le sentenze di merito hanno motivatamente escluso, mentre il terzo motivo argomenta nel merito a partire dalla versione dei fatti offerta dall'imputato; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 febb