Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 5Decisione del 23 maggio 2026

Cassazione n. 15847/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

mini;– ricorrente –controAgenzia delle [OSCURATO:PERSONA] I Roma, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;- resistente –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n. 3437/2024 depositata il 24 maggio2024;Udita la relazione svolta nella adunanza del 12 marzo 2026 dalla ConsiglieraStefania Billi.Numero registro generale 27127/2024Numero sezionale 2315/2026Numero di raccolta generale 15847/2026Data pubblicazione 23/05/2026Oggetto della controversia è un avviso di liquidazione (n. 2017 003 DI 000019256 0 001) emesso dall’Agenzia delle Entrate (d’ora in poi resistente) neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., (d’ora in poi ricorrente) avente adoggetto la richiesta di un’imposta di registro per l’anno 2017 per l’importo di €42.966,00 riguardante un decreto ingiuntivo n. 000019256/2017 del 16.4.2018pronunziato dal Tribunale Civile di Roma.

L’importo richiesto veniva determinatoapplicando l’aliquota del 3% calcolata sulla somma di euro 1.425.533,33(corrispondente agli interessi determinati ai sensi del d.lgs. 231/2002 ecomputati in base a quanto indicato nell’atto giudiziario), oltre ad imposta inmisura fissa di euro 200,00.La CTP ha rigettato il ricorso della contribuente.La CTR ha confermato la decisione del primo giudice, sulla base delle seguentiragioni:- i vizi della notificazione rilevano per l’atto presupposto (avviso diaccertamento), ma non per l’atto presupponente (cartella);- la Corte di cassazione ha più volte ribadito che “la notificazione è unacondizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell’attoamministrativo di imposizione tributaria cosicché il vizio di nullità ovverodi inesistenza della stessa è irrilevante ove l’atto abbia raggiunto lo scopo”;- l’articolo 18 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ([OSCURATO:PERSONA]), neldisciplinare il ricorso, prevede che esso deve contenere l’indicazione: …;d) dell’atto impugnato e dell’oggetto della domanda; e) dei motivi;- da tale previsione se ne deduce che i motivi di ricorso debbono essererivolti esclusivamente nei confronti dell’atto (impugnato); ne consegue chetutte le censure rivolte verso le notificazioni sono inammissibili perché lenotificazioni non sono elementi dell’atto;- la Corte suprema di cassazione non ha mai annullato un atto di imposizionetributaria per vizi della sua notificazione; tale orientamento del giudicedella nomofilachia trova il proprio fondamento implicito nel primo commadell’articolo 11 delle Preleggi che così dispone: “La legge non dispone cheper l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo”;Numero registro generale 27127/2024Numero sezionale 2315/2026Numero di raccolta generale 15847/2026Data pubblicazione 23/05/2026- tale principio trova applicazione anche nei confronti degli atti diimposizione tributaria; la retroattività deve essere esplicitamente previstae disciplinata;- la notificazione è un atto logicamente e cronologicamente successivoall’atto di imposizione tributaria, cosicché i suoi vizi potranno inficiare l’attosuccessivo, ma non invalidare l’atto precedente (esemplificando: il vizionella notificazione della cartella potrà incidere sulla successiva intimazionedi pagamento, ma non potrà viziare la cartella medesima).- «i principi affermati dalla Corte di cassazione (a Sezioni Unite) sono staticonfermati dalla successiva pronuncia (sempre a Sezioni Unite) 17 dicembre2021, n. 40543: Inoltre, secondo il citato orientamento consolidato, che lanotificazione non sia un elemento costitutivo dell’atto amministrativo diimposizione tributaria e non contribuisca alla sua perfezione è riconosciutoimplicitamente, ma chiaramente, dal d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19,comma 3, n. 3, ai sensi del quale: la mancata notificazione di attiautonomamente impugnabili, adottati precedentemente all’atto notificato, neconsente l’impugnazione unitamente a quest’ultimo”; dal che si deduce che lamancanza della notificazione di un atto amministrativo d’imposizione tributarianon influisce sulla sua esistenza.- Questo regime generale, che si desume per induzione dalle varie leggi d’impostae in via diretta dalla legge sul processo tributario, ha radicato, nellagiurisprudenza consolidata di questa Corte, il principio secondo cui lanotificazione della decisione tributaria non è un elemento per la sua giuridicaesistenza, ma ne rappresenta una mera condizione di efficacia».- Il ricorrente ha proposto ricorso fondato su due motivi.Ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., il consigliere delegato ha proposto la definizioneanticipata del giudizio.

Il ricorrente ha presentato istanza di decisione eopposizione alla proposta e depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il ricorrente ha prospettato la nullità della sentenza per«violazione dell'obbligo di motivazione ex art. 111 Cost. e dell’art. 132, comma2, n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.»Numero registro generale 27127/2024Numero sezionale 2315/2026Numero di raccolta generale 15847/2026Deduce che la sentenza avrebbe omesso di rispondere alla censura sollevataData pubblicazione 23/05/2026riguardante la «eccepita inesistenza della notificazione dell’avviso di liquidazionedell’imposta ai sensi dell’art. 14 della l. 1982/890 in quanto, dall’atto impugnato,non si rilevava l’autorizzazione in capo al sig. [OSCURATO:PERSONA] dipoter procedere alla notificazione di avvisi ed atti di cui il contribuente ne deveessere destinatario ai sensi di legge».1.1.

Il motivo è infondato.

Si osserva che la CTP ha rilevato che l’Ufficio avevaprodotto l’atto di nomina di [OSCURATO:PERSONA] quale messo notificatoreed ha affermato che, comunque, eventuali irregolarità della notifica dell’avvisoerano state sanate per raggiungimento dello scopo dell’atto.La CTR, richiamando l’orientamento consolidato di questa Corte secondo cui “lanotificazione è una condizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell’attoamministrativo di imposizione tributaria cosicché il vizio di nullità ovvero diinesistenza della stessa è irrilevante ove l’atto abbia raggiunto lo scopo”, hasostanzialmente condiviso le argomentazioni del giudice di prime cure,ponendosi al di sopra del cd. minimo costituzionale.Si ricorda, infatti, che il sindacato di legittimità sulla motivazione restacircoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiestodall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono inviolazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità dellasentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale delprovvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta edirriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", aldi fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omessoesame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e cheappaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia. (Cass., Sez.3, n. 23940/2017, Rv. 645828 – 01, n. 23940 del 2017, Sez. 6 - 3, n.22598/2018, Rv. 650880 – 01, Sez. 1, n. 7090/2022, Rv. 664120 – 01).Nel caso in esame la motivazione c’è, come risulta riportata nei suoi elementiessenziali nella parte in fatto della presente ordinanza e rientra nei limiti fissatidalla giurisprudenza di legittimità.Numero registro generale 27127/2024Numero sezionale 2315/2026Numero di raccolta generale 15847/20262.

Con il secondo motivo il ricorrente ha prospettato la «Nullità della sentenzaData pubblicazione 23/05/2026per violazione dell’articolo 60 del Dpr 600 del 1973 – che rimanda agli articoli137 e seguenti del Codice di procedura civile - in relazione all’art. 360 c.p.c.comma 1 numero 4».

Deduce di avere eccepito con l’atto di appello la questionepregiudiziale relativa alla notifica dell’avviso di accertamento eseguita da unsoggetto non abilitato e denuncia, pertanto, l’inesistenza di tale procedimentonotificatorio.

Contesta la decisione che ha ritenuto tale motivo infondato, sulpresupposto della produzione da parte dell’odierna resistente dell’atto di nominadi [OSCURATO:PERSONA], quale messo notificatore.

Denuncia che l’attoprodotto non si uniforma al dettato di cui all’art. 60 del d.P.R. n. 600/1973, ilquale rimanda agli art. 137 e ss. c.p.c., in quanto individuerebbe il Rossi comeaddetto all’[OSCURATO:PERSONA], ma sarebbe privo dell’indicazione dei requisitidi legge.2.1.

Il motivo è infondato.Con la censura in esame il ricorrente sembra contestare un travisamento delcontenuto del documento.

Tale censura non trova idoneo ingresso con il ricorsoper cassazione.Non intende, infatti, il Collegio discostarsi dal principio di legittimità, per il quale,il travisamento del contenuto oggettivo della prova - che ricorre in caso di svistaconcernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilitàdell'informazione probatoria al fatto probatorio - trova il suo istituzionale rimedionell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano ipresupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, c.p.c., mentre - se il fatto probatorio hacostituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè,se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delleparti - il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a secondache si tratti di fatto processuale o, come nella specie, sostanziale (Cass., Sez.

U,Sentenza n. 5792 del 05/03/2024).Dall’esposizione in ricorso, inoltre, non è dato comprendere se e in che terminiil documento prodotto dall’odierna resistente sia stato oggetto di discussione ele ragioni per cui non è stato interpretato nel senso oggi proposto dal ricorrente.Il motivo, pertanto, si ritiene anche sotto tale profilo inammissibile.Numero registro generale 27127/2024Numero sezionale 2315/2026Numero di raccolta generale 15847/2026Va aggiunto che nel caso di specie il vizio di motivazione non è denunciabile,Data pubblicazione 23/05/2026ricorrendo l’ipotesi di una cd. doppia conforme ex art. 348 ter c.p.c.

Il motivorisulta, dunque, inammissibile anche per tale ragione.Pur volendo superare i rilievi di inammissibilità del motivo ora esposti, si osservache quanto affermato in ricorso è confutato dalle Disposizioni di servizio (doc. n.4 fasc. ricorrente).

A tale atto, finalizzato all’aggiornamento delle nomine deimessi notificatori speciali, è allegato un elenco nel quale il [OSCURATO:PERSONA] FlavioCamillo, quale messo notificatore, risulta inserito nella voce servizi fiscali.

Da ciònon sembra possa sorgere alcun dubbio circa l’idoneità della sua nomina a messonotificatore dell’atto impugnato, tenuto conto dell’esplicito riferimento nell’attoall’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973.Sotto un diverso profilo, si rileva un ulteriore profilo di inammissibilità legato alfatto che, né il primo, né il secondo motivo di impugnazione censurano la ratiodecidendi sul raggiungimento dello scopo della notifica.Il ricorso per cassazione non introduce una terza istanza di giudizio con la qualesi può far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi,invece, come un rimedio impugnatorio a critica vincolata ed a cognizionedeterminata dall'ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti.

Neconsegue che, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità diragioni, tra loro distinte ed autonome e singolarmente idonee a sorreggerla sulpiano logico e giuridico, l'omessa impugnazione di tutte le rationes decidendirende inammissibili le censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatteoggetto di doglianza, in quanto queste ultime, quand'anche fondate, nonpotrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre nonimpugnate, all'annullamento della decisione stessa (Cass. Sez.

U, n.16602/2005, Rv. 582945 – 01, Sez. 1, n. 2811/2006, Rv. 586593 – 01, Sez.

U,n. 10374/2007, Rv. 596410 – 01, Cass. Sez.

U., 29 marzo 2013, n. 7931 cuiadde Cass., 18 giugno 2019, n. 16314; Cass., 4 marzo 2016, n. 4293).6.

Ne consegue il rigetto del ricorso.La decisione del Collegio è conforme alla proposta di definizione accelerata,formulata, ai sensi dell’art. 380 bis, c.p.c. e, quindi, trova applicazione laprevisione di cui all’art. 96, quarto comma, c.p.c., sulla condanna della parteNumero registro generale 27127/2024Numero sezionale 2315/2026Numero di raccolta generale 15847/2026soccombente al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una sommaData pubblicazione 23/05/2026non inferiore a € 500,00 e non superiore ad € 5000,00.In difetto di controricorso, le spese del giudizio non vanno regolate tra le partiné ricorrono i presupposti per applicare l’art. 96, terzo comma, c.p.c.L’art. 380-bis c.p.c. configura uno strumento di agevolazione della definizionedelle pendenze in sede di legittimità, anche tramite l’individuazione di strumentidissuasivi di condotte rivelatesi ex post prive di giustificazione, e, quindi, idoneea concretare, secondo una valutazione legale tipica compiuta dal legislatoredelegato (d.lgs. n. 149 del 2022), un’ipotesi di abuso del diritto di difesa (Cass.,Sez.

U., n. 28540/2023, Rv. 669313 – 01, Sez. 2, n. 11346/2024).Richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l’art. 96,terzo e quarto comma, c.p.c., l’art. 380-bis, c.p.c. codifica, attraverso unavalutazione legale tipica compiuta dal legislatore delegato, una ipotesi di abusodel processo, già immanente nel sistema processuale, giacché non attenersi alladelibazione del Presidente o del Consigliere delegato alla definizione acceleratadei ricorsi che trovi poi conferma nella decisione finale, lascia presumere unaresponsabilità aggravata (Cass., Sez.

U., n. 27195/2023, Rv. 668850 - 01).Va, tuttavia, esclusa, come anche ha opportunamente precisato la Corte (Cass.,Sez.

U., n. 36069/2023, Rv. 670580 - 01), «una interpretazione della norma checonduca ad automatismi non in linea con una lettura costituzionalmentecompatibile del nuovo istituto, dovendo l’applicazione in concreto delle predettesanzioni rimanere affidata alla valutazione delle caratteristiche del caso dispecie.».Ciò detto, nel caso in esame, che non presenta peculiarità di sorta, non sirinvengono ragioni per discostarsi dalla sopra detta previsione legale; e, perl’effetto, va disposta la condanna del ricorrente al pagamento di € 2.500,00 infavore della Cassa delle ammende.Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Numero registro generale 27127/2024Numero sezionale 2315/2026Numero di raccolta generale 15847/2026 P.Q.MData pubblicazione 23/05/2026La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento della somma di€ 2500,00 in favore della cassa ammende, ex art. 96, comma 4, c.p.c.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente,dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1 — bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso il 12 marzo 2026.Il PresidenteLiberato Paolitto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
mini;– ricorrente –controAgenzia delle [OSCURATO:PERSONA] I Roma, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;- resistente –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n. 3437/2024 depositata il 24 maggio2024;Udita la relazione svolta nella adunanza del 12 marzo 2026 dalla ConsiglieraStefania Billi.Numero registro generale 27127/2024Numero sezionale 2315/2026Numero di raccolta generale 15847/2026Data pubblicazione 23/05/2026Oggetto della controversia è un avviso di liquidazione (n. 2017 003 DI 000019256 0 001) emesso dall’Agenzia delle Entrate (d’ora in poi resistente) neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., (d’ora in poi ricorrente) avente adoggetto la richiesta di un’imposta di registro per l’anno 2017 per l’importo di €42.966,00 riguardante un decreto ingiuntivo n. 000019256/2017 del 16.4.2018pronunziato dal Tribunale Civile di Roma. L’importo richiesto veniva determinatoapplicando l’aliquota del 3% calcolata sulla somma di euro 1.425.533,33(corrispondente agli interessi determinati ai sensi del d.lgs. 231/2002 ecomputati in base a quanto indicato nell’atto giudiziario), oltre ad imposta inmisura fissa di euro 200,00.La CTP ha rigettato il ricorso della contribuente.La CTR ha confermato la decisione del primo giudice, sulla base delle seguentiragioni:- i vizi della notificazione rilevano per l’atto presupposto (avviso diaccertamento), ma non per l’atto presupponente (cartella);- la Corte di cassazione ha più volte ribadito che “la notificazione è unacondizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell’attoamministrativo di imposizione tributaria cosicché il vizio di nullità ovverodi inesistenza della stessa è irrilevante ove l’atto abbia raggiunto lo scopo”;- l’articolo 18 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ([OSCURATO:PERSONA]), neldisciplinare il ricorso, prevede che esso deve contenere l’indicazione: …;d) dell’atto impugnato e dell’oggetto della domanda; e) dei motivi;- da tale previsione se ne deduce che i motivi di ricorso debbono essererivolti esclusivamente nei confronti dell’atto (impugnato); ne consegue chetutte le censure rivolte verso le notificazioni sono inammissibili perché lenotificazioni non sono elementi dell’atto;- la Corte suprema di cassazione non ha mai annullato un atto di imposizionetributaria per vizi della sua notificazione; tale orientamento del giudicedella nomofilachia trova il proprio fondamento implicito nel primo commadell’articolo 11 delle Preleggi che così dispone: “La legge non dispone cheper l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo”;Numero registro generale 27127/2024Numero sezionale 2315/2026Numero di raccolta generale 15847/2026Data pubblicazione 23/05/2026- tale principio trova applicazione anche nei confronti degli atti diimposizione tributaria; la retroattività deve essere esplicitamente previstae disciplinata;- la notificazione è un atto logicamente e cronologicamente successivoall’atto di imposizione tributaria, cosicché i suoi vizi potranno inficiare l’attosuccessivo, ma non invalidare l’atto precedente (esemplificando: il vizionella notificazione della cartella potrà incidere sulla successiva intimazionedi pagamento, ma non potrà viziare la cartella medesima).- «i principi affermati dalla Corte di cassazione (a Sezioni Unite) sono staticonfermati dalla successiva pronuncia (sempre a Sezioni Unite) 17 dicembre2021, n. 40543: Inoltre, secondo il citato orientamento consolidato, che lanotificazione non sia un elemento costitutivo dell’atto amministrativo diimposizione tributaria e non contribuisca alla sua perfezione è riconosciutoimplicitamente, ma chiaramente, dal d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19,comma 3, n. 3, ai sensi del quale: la mancata notificazione di attiautonomamente impugnabili, adottati precedentemente all’atto notificato, neconsente l’impugnazione unitamente a quest’ultimo”; dal che si deduce che lamancanza della notificazione di un atto amministrativo d’imposizione tributarianon influisce sulla sua esistenza.- Questo regime generale, che si desume per induzione dalle varie leggi d’impostae in via diretta dalla legge sul processo tributario, ha radicato, nellagiurisprudenza consolidata di questa Corte, il principio secondo cui lanotificazione della decisione tributaria non è un elemento per la sua giuridicaesistenza, ma ne rappresenta una mera condizione di efficacia».- Il ricorrente ha proposto ricorso fondato su due motivi.Ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., il consigliere delegato ha proposto la definizioneanticipata del giudizio. Il ricorrente ha presentato istanza di decisione eopposizione alla proposta e depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente ha prospettato la nullità della sentenza per«violazione dell'obbligo di motivazione ex art. 111 Cost. e dell’art. 132, comma2, n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.»Numero registro generale 27127/2024Numero sezionale 2315/2026Numero di raccolta generale 15847/2026Deduce che la sentenza avrebbe omesso di rispondere alla censura sollevataData pubblicazione 23/05/2026riguardante la «eccepita inesistenza della notificazione dell’avviso di liquidazionedell’imposta ai sensi dell’art. 14 della l. 1982/890 in quanto, dall’atto impugnato,non si rilevava l’autorizzazione in capo al sig. [OSCURATO:PERSONA] dipoter procedere alla notificazione di avvisi ed atti di cui il contribuente ne deveessere destinatario ai sensi di legge».1.1. Il motivo è infondato. Si osserva che la CTP ha rilevato che l’Ufficio avevaprodotto l’atto di nomina di [OSCURATO:PERSONA] quale messo notificatoreed ha affermato che, comunque, eventuali irregolarità della notifica dell’avvisoerano state sanate per raggiungimento dello scopo dell’atto.La CTR, richiamando l’orientamento consolidato di questa Corte secondo cui “lanotificazione è una condizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell’attoamministrativo di imposizione tributaria cosicché il vizio di nullità ovvero diinesistenza della stessa è irrilevante ove l’atto abbia raggiunto lo scopo”, hasostanzialmente condiviso le argomentazioni del giudice di prime cure,ponendosi al di sopra del cd. minimo costituzionale.Si ricorda, infatti, che il sindacato di legittimità sulla motivazione restacircoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiestodall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono inviolazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità dellasentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale delprovvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta edirriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", aldi fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omessoesame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e cheappaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia. (Cass., Sez.3, n. 23940/2017, Rv. 645828 – 01, n. 23940 del 2017, Sez. 6 - 3, n.22598/2018, Rv. 650880 – 01, Sez. 1, n. 7090/2022, Rv. 664120 – 01).Nel caso in esame la motivazione c’è, come risulta riportata nei suoi elementiessenziali nella parte in fatto della presente ordinanza e rientra nei limiti fissatidalla giurisprudenza di legittimità.Numero registro generale 27127/2024Numero sezionale 2315/2026Numero di raccolta generale 15847/20262. Con il secondo motivo il ricorrente ha prospettato la «Nullità della sentenzaData pubblicazione 23/05/2026per violazione dell’articolo 60 del Dpr 600 del 1973 – che rimanda agli articoli137 e seguenti del Codice di procedura civile - in relazione all’art. 360 c.p.c.comma 1 numero 4». Deduce di avere eccepito con l’atto di appello la questionepregiudiziale relativa alla notifica dell’avviso di accertamento eseguita da unsoggetto non abilitato e denuncia, pertanto, l’inesistenza di tale procedimentonotificatorio. Contesta la decisione che ha ritenuto tale motivo infondato, sulpresupposto della produzione da parte dell’odierna resistente dell’atto di nominadi [OSCURATO:PERSONA], quale messo notificatore. Denuncia che l’attoprodotto non si uniforma al dettato di cui all’art. 60 del d.P.R. n. 600/1973, ilquale rimanda agli art. 137 e ss. c.p.c., in quanto individuerebbe il Rossi comeaddetto all’[OSCURATO:PERSONA], ma sarebbe privo dell’indicazione dei requisitidi legge.2.1. Il motivo è infondato.Con la censura in esame il ricorrente sembra contestare un travisamento delcontenuto del documento. Tale censura non trova idoneo ingresso con il ricorsoper cassazione.Non intende, infatti, il Collegio discostarsi dal principio di legittimità, per il quale,il travisamento del contenuto oggettivo della prova - che ricorre in caso di svistaconcernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilitàdell'informazione probatoria al fatto probatorio - trova il suo istituzionale rimedionell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano ipresupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, c.p.c., mentre - se il fatto probatorio hacostituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè,se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delleparti - il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a secondache si tratti di fatto processuale o, come nella specie, sostanziale (Cass., Sez. U,Sentenza n. 5792 del 05/03/2024).Dall’esposizione in ricorso, inoltre, non è dato comprendere se e in che terminiil documento prodotto dall’odierna resistente sia stato oggetto di discussione ele ragioni per cui non è stato interpretato nel senso oggi proposto dal ricorrente.Il motivo, pertanto, si ritiene anche sotto tale profilo inammissibile.Numero registro generale 27127/2024Numero sezionale 2315/2026Numero di raccolta generale 15847/2026Va aggiunto che nel caso di specie il vizio di motivazione non è denunciabile,Data pubblicazione 23/05/2026ricorrendo l’ipotesi di una cd. doppia conforme ex art. 348 ter c.p.c. Il motivorisulta, dunque, inammissibile anche per tale ragione.Pur volendo superare i rilievi di inammissibilità del motivo ora esposti, si osservache quanto affermato in ricorso è confutato dalle Disposizioni di servizio (doc. n.4 fasc. ricorrente). A tale atto, finalizzato all’aggiornamento delle nomine deimessi notificatori speciali, è allegato un elenco nel quale il [OSCURATO:PERSONA] FlavioCamillo, quale messo notificatore, risulta inserito nella voce servizi fiscali. Da ciònon sembra possa sorgere alcun dubbio circa l’idoneità della sua nomina a messonotificatore dell’atto impugnato, tenuto conto dell’esplicito riferimento nell’attoall’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973.Sotto un diverso profilo, si rileva un ulteriore profilo di inammissibilità legato alfatto che, né il primo, né il secondo motivo di impugnazione censurano la ratiodecidendi sul raggiungimento dello scopo della notifica.Il ricorso per cassazione non introduce una terza istanza di giudizio con la qualesi può far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi,invece, come un rimedio impugnatorio a critica vincolata ed a cognizionedeterminata dall'ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti. Neconsegue che, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità diragioni, tra loro distinte ed autonome e singolarmente idonee a sorreggerla sulpiano logico e giuridico, l'omessa impugnazione di tutte le rationes decidendirende inammissibili le censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatteoggetto di doglianza, in quanto queste ultime, quand'anche fondate, nonpotrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre nonimpugnate, all'annullamento della decisione stessa (Cass. Sez. U, n.16602/2005, Rv. 582945 – 01, Sez. 1, n. 2811/2006, Rv. 586593 – 01, Sez. U,n. 10374/2007, Rv. 596410 – 01, Cass. Sez. U., 29 marzo 2013, n. 7931 cuiadde Cass., 18 giugno 2019, n. 16314; Cass., 4 marzo 2016, n. 4293).6. Ne consegue il rigetto del ricorso.La decisione del Collegio è conforme alla proposta di definizione accelerata,formulata, ai sensi dell’art. 380 bis, c.p.c. e, quindi, trova applicazione laprevisione di cui all’art. 96, quarto comma, c.p.c., sulla condanna della parteNumero registro generale 27127/2024Numero sezionale 2315/2026Numero di raccolta generale 15847/2026soccombente al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una sommaData pubblicazione 23/05/2026non inferiore a € 500,00 e non superiore ad € 5000,00.In difetto di controricorso, le spese del giudizio non vanno regolate tra le partiné ricorrono i presupposti per applicare l’art. 96, terzo comma, c.p.c.L’art. 380-bis c.p.c. configura uno strumento di agevolazione della definizionedelle pendenze in sede di legittimità, anche tramite l’individuazione di strumentidissuasivi di condotte rivelatesi ex post prive di giustificazione, e, quindi, idoneea concretare, secondo una valutazione legale tipica compiuta dal legislatoredelegato (d.lgs. n. 149 del 2022), un’ipotesi di abuso del diritto di difesa (Cass.,Sez. U., n. 28540/2023, Rv. 669313 – 01, Sez. 2, n. 11346/2024).Richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l’art. 96,terzo e quarto comma, c.p.c., l’art. 380-bis, c.p.c. codifica, attraverso unavalutazione legale tipica compiuta dal legislatore delegato, una ipotesi di abusodel processo, già immanente nel sistema processuale, giacché non attenersi alladelibazione del Presidente o del Consigliere delegato alla definizione acceleratadei ricorsi che trovi poi conferma nella decisione finale, lascia presumere unaresponsabilità aggravata (Cass., Sez. U., n. 27195/2023, Rv. 668850 - 01).Va, tuttavia, esclusa, come anche ha opportunamente precisato la Corte (Cass.,Sez. U., n. 36069/2023, Rv. 670580 - 01), «una interpretazione della norma checonduca ad automatismi non in linea con una lettura costituzionalmentecompatibile del nuovo istituto, dovendo l’applicazione in concreto delle predettesanzioni rimanere affidata alla valutazione delle caratteristiche del caso dispecie.».Ciò detto, nel caso in esame, che non presenta peculiarità di sorta, non sirinvengono ragioni per discostarsi dalla sopra detta previsione legale; e, perl’effetto, va disposta la condanna del ricorrente al pagamento di € 2.500,00 infavore della Cassa delle ammende.Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Numero registro generale 27127/2024Numero sezionale 2315/2026Numero di raccolta generale 15847/2026 P.Q.MData pubblicazione 23/05/2026La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento della somma di€ 2500,00 in favore della cassa ammende, ex art. 96, comma 4, c.p.c.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente,dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1 — bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso il 12 marzo 2026.Il PresidenteLiberato Paolitto
Decreto Cassazione n. 15847/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris