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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 14532/2023

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della [OSCURATO:PERSONA] TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato rigettato. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Torino, con la quale è stata rigettata l'istanza proposta ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen. al fine di rescissione del giudicato per la sentenza emessa dal Tribunale monocratico di Novara in data 06/02/2020, divenuta irrevocabile in data 07/07/2020.

2. Con unico articolato motivo di ricorso, che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., è stata dedotta erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 178, comma 1, lett. c) , 179, 420-bis cod. proc. pen., art. 8 della

I. n. 890 del 1982, nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione.

La difesa ha sostenuto l'assenza di una corretta vocatio in ius del Leti, sia quanto alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari che del decreto di citazione a giudizio.

La Corte di appello ha dato atto dell'elezione di domicilio del Leti ed ha ritenuto correttamente effettuate entrambe le notifiche per compiuta giacenza, pur essendo state eviden2:iate irregolarità nella realizzazione della notifica.

Non poteva essere ritenuta effettiva da parte del ricorrente la conoscenza della vocatio in ius e la successiva notifica ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc.pen., in mancanza di ulteriori ricerche non poteva essere ritenuta idonea.

3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è proposto con motivo manifestamente infondato e, dunque, deve essere dichiarato inammissibile.

Nel proporre il proprio motivo il ricorrente non si confronta con la ampia, logica e persuasiva motivazione della Corte di appello che, nel rigettare la istanza introdotta ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., ha correttamente applicato il principio affermato da questa Corte nella sua massima espressione, che qui si intende ribadire, secondo il quale la mancata notifica a mezzo posta per irreperibillità del destinatario nel domicilio dichiarato, eletto o determinato per legge, attestata dall'addetto al servizio postale, comporta, a norma dell'art. 170 cod. proc. pen., senza necessità di ulteriori adempimenti, la consegna dell'atto al difensore ex art.161, comma 4, cod. proc. pen., salvo che l'imputato, per caso fortuito o forza maggiore, non sia stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato od eletto, dovendosi, in tal caso, applicare le disposizioni degli artt. 157 e 159 cod. proc.pen. (Sez.

U, Sentenza n. 14573 del 25/11/2021, D., Rv. 282848-02).

In tal senso, la Corte di appello ha dato atto esplicitamente della presenza di una dichiarazione di domicilio presso la propria residenza da parte del [OSCURATO:PERSONA], richiamando esplicitamente le modalità di notifica espletate a mezzo posta, alla quale seguiva poi quanto alla notifica del decreto di citazione a giudizio la successiva notifica ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

Ricorre all'evidenza nel caso in esame, come correttamente evidenziato dalla Corte di appello, un domicilio dichiarato, successivamente risultato inidoneo, con conseguente regolarità della notifica così effettuata.

Né il ricorrente ha allegato, effettivamente, alcuna circostanza idonea a comprovare la sussistenza di un impedimento o ancora un'impossibilità o preclusione al ritiro dell'atto giudiziario a lui debitamente notificato.

2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che delle somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della [OSCURATO:PERSONA] TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Torino, con la quale è stata rigettata l'istanza proposta ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen. al fine di rescissione del giudicato per la sentenza emessa dal Tribunale monocratico di Novara in data 06/02/2020, divenuta irrevocabile in data 07/07/2020. 2. Con unico articolato motivo di ricorso, che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., è stata dedotta erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 178, comma 1, lett. c) , 179, 420-bis cod. proc. pen., art. 8 della I. n. 890 del 1982, nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione. La difesa ha sostenuto l'assenza di una corretta vocatio in ius del Leti, sia quanto alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari che del decreto di citazione a giudizio. La Corte di appello ha dato atto dell'elezione di domicilio del Leti ed ha ritenuto correttamente effettuate entrambe le notifiche per compiuta giacenza, pur essendo state eviden2:iate irregolarità nella realizzazione della notifica. Non poteva essere ritenuta effettiva da parte del ricorrente la conoscenza della vocatio in ius e la successiva notifica ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc.pen., in mancanza di ulteriori ricerche non poteva essere ritenuta idonea. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è proposto con motivo manifestamente infondato e, dunque, deve essere dichiarato inammissibile. Nel proporre il proprio motivo il ricorrente non si confronta con la ampia, logica e persuasiva motivazione della Corte di appello che, nel rigettare la istanza introdotta ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., ha correttamente applicato il principio affermato da questa Corte nella sua massima espressione, che qui si intende ribadire, secondo il quale la mancata notifica a mezzo posta per irreperibillità del destinatario nel domicilio dichiarato, eletto o determinato per legge, attestata dall'addetto al servizio postale, comporta, a norma dell'art. 170 cod. proc. pen., senza necessità di ulteriori adempimenti, la consegna dell'atto al difensore ex art.161, comma 4, cod. proc. pen., salvo che l'imputato, per caso fortuito o forza maggiore, non sia stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato od eletto, dovendosi, in tal caso, applicare le disposizioni degli artt. 157 e 159 cod. proc.pen. (Sez. U, Sentenza n. 14573 del 25/11/2021, D., Rv. 282848-02). In tal senso, la Corte di appello ha dato atto esplicitamente della presenza di una dichiarazione di domicilio presso la propria residenza da parte del [OSCURATO:PERSONA], richiamando esplicitamente le modalità di notifica espletate a mezzo posta, alla quale seguiva poi quanto alla notifica del decreto di citazione a giudizio la successiva notifica ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. Ricorre all'evidenza nel caso in esame, come correttamente evidenziato dalla Corte di appello, un domicilio dichiarato, successivamente risultato inidoneo, con conseguente regolarità della notifica così effettuata. Né il ricorrente ha allegato, effettivamente, alcuna circostanza idonea a comprovare la sussistenza di un impedimento o ancora un'impossibilità o preclusione al ritiro dell'atto giudiziario a lui debitamente notificato. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che delle somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amm
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