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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25956/2026

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ne svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; •[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 28/10/2025, con la quale la Corte di appello di Bari ha confermato la decisione impugnata, che ha F~f condannato Ayoub ElCe- iffltalla pena di anni due, mesi due di reclusione UF 300,00 di multai, per i reati di cui agli artt. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 e 337cod. pen., commessi in Corato il 13/12/2024; [OSCURATO:PERSONA] che con le censure riguardanti la determinazione della pena si postulano indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, svalutando i dati fattuali compiutamente valutati e apprezzati e con i quali sono intessute le argomentazioni poste a fondamento della decisione; e quindi al di . là della nominale indicazione dei vizi denunciati si chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte territoriale nel rispetto delle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01); la misura del trattamento sanzionatorio è motivata con riferimento alla rilevante gravità dei fatti, ai numerosi precedenti penali e all'accertata intensa sua pericolosità, emersa anche da recenti decisioni che hanno accertato la sua propensione alla violenza e il suo spessore criminale; Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ne svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; •[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 28/10/2025, con la quale la Corte di appello di Bari ha confermato la decisione impugnata, che ha F~f condannato Ayoub ElCe- iffltalla pena di anni due, mesi due di reclusione UF 300,00 di multai, per i reati di cui agli artt. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 e 337cod. pen., commessi in Corato il 13/12/2024; [OSCURATO:PERSONA] che con le censure riguardanti la determinazione della pena si postulano indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, svalutando i dati fattuali compiutamente valutati e apprezzati e con i quali sono intessute le argomentazioni poste a fondamento della decisione; e quindi al di . là della nominale indicazione dei vizi denunciati si chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte territoriale nel rispetto delle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01); la misura del trattamento sanzionatorio è motivata con riferimento alla rilevante gravità dei fatti, ai numerosi precedenti penali e all'accertata intensa sua pericolosità, emersa anche da recenti decisioni che hanno accertato la sua propensione alla violenza e il suo spessore criminale; Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. P.Q.M
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