Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 dicembre 2020

Cassazione n. 28744/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5772-2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura in calce al controricorso depositato nel giudizio iscritto al n. 15577/2013 R.G. di questa Corte, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA]Aquino, n. 116, presso lo studio legale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore pro tempore; - intimata - e contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore; - intimata - avverso l'ordinanza della Corte di cassazione n. 27785 del 2020, depositata in data 04/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

FATTO e DIRITTO La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla

I. n. 197/2016, osserva quanto segue.

Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso, cui non replicano gli intimati, per correzione di errore materiale dell'ordinanza in epigrafe indicata, con cui questa Corte ha rigettato il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso la sentenza della CTR della Sicilia, Sezione staccata di Siracusa, n. 105/2013, depositata in data 09/04/2013, e l'ha condannata al pagamento delle spese processuali in suo favore, controricorrente in quel giudizio, omettendo tuttavia di distrarle in favore del difensore, avv. vaccaro, che ne aveva fatto espressa istanza.

Il ricorso va accolto.

Invero, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ. aveva chiesto, nella memoria depositata in quel giudizio ex art. 378 cod. proc. civ., la distrazione in suo favore delle spese processuali, per come risulta dal contenuto della predetta memoria trascritto, in parte qua, per autosufficienza, nel ricorso in esame.

Orbene, premesso che l'istanza in esame può essere avanzata anche nella memoria illustrativa (Cass. n. 12111 del 2014), in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. - che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass., sez. un., 7/07/2010, n. 16037; Cass., 10/01/2011, n. 293; Cass., ord., 11/04/2014, n. 8578).

Il ricorso va, quindi, accolto, disponendo che il dispositivo dell'ordinanza di questa Corte in epigrafe indicata sia corretto, a cura della Cancelleria di questa Corte, aggiungendo la frase: «da distrarsi in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]» dopo le parole «accessori di legge».

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213).

P.Q.M. accoglie il ricorso e dispone che il dispositivo dell'ordinanza di questa Corte n. 27785/20, depositata in data 04/12/2020, sia corretto aggiungendo la frase «da distrarsi in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]» dopo le parole «accessori di legge».

Dispone che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull'originale della predetta ordinanza.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5772-2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura in calce al controricorso depositato nel giudizio iscritto al n. 15577/2013 R.G. di questa Corte, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA]Aquino, n. 116, presso lo studio legale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore pro tempore; - intimata - e contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore; - intimata - avverso l'ordinanza della Corte di cassazione n. 27785 del 2020, depositata in data 04/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATTO e DIRITTO La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 197/2016, osserva quanto segue. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso, cui non replicano gli intimati, per correzione di errore materiale dell'ordinanza in epigrafe indicata, con cui questa Corte ha rigettato il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso la sentenza della CTR della Sicilia, Sezione staccata di Siracusa, n. 105/2013, depositata in data 09/04/2013, e l'ha condannata al pagamento delle spese processuali in suo favore, controricorrente in quel giudizio, omettendo tuttavia di distrarle in favore del difensore, avv. vaccaro, che ne aveva fatto espressa istanza. Il ricorso va accolto. Invero, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ. aveva chiesto, nella memoria depositata in quel giudizio ex art. 378 cod. proc. civ., la distrazione in suo favore delle spese processuali, per come risulta dal contenuto della predetta memoria trascritto, in parte qua, per autosufficienza, nel ricorso in esame. Orbene, premesso che l'istanza in esame può essere avanzata anche nella memoria illustrativa (Cass. n. 12111 del 2014), in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. - che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass., sez. un., 7/07/2010, n. 16037; Cass., 10/01/2011, n. 293; Cass., ord., 11/04/2014, n. 8578). Il ricorso va, quindi, accolto, disponendo che il dispositivo dell'ordinanza di questa Corte in epigrafe indicata sia corretto, a cura della Cancelleria di questa Corte, aggiungendo la frase: «da distrarsi in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]» dopo le parole «accessori di legge». Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213). P.Q.M. accoglie il ricorso e dispone che il dispositivo dell'ordinanza di questa Corte n. 27785/20, depositata in data 04/12/2020, sia corretto aggiungendo la frase «da distrarsi in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]» dopo le parole «accessori di legge». Dispone che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull'originale della predetta ordinanza. Così dec
Sentenza Cassazione n. 28744/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris