CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 40011/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI PRATOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PRATO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020, il Pubblico Minìstero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] GUERRA che ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.11 pubblico ministero presso il Tribunale di Prato disponeva il sequestro di un orologio Rolex modello Daytona detenuto dalla ricorrente, moglie di [OSCURATO:PERSONA], al quale l'orologio era stato dato in comodato d'uso dal padre, [OSCURATO:PERSONA], che aveva sporto querela per il reato di appropriazione indebita. Il tribunale per il riesame di Prato annullava il sequestro rilevando che nella fattispecie ricorreva la causa di non punibilità prevista dall'articolo 649 cod. pen. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il pubblico ministero presso il Tribunale di Prato che deduceva: 2.1. violazione di legge: la sussistenza di una causa di non punibilità non impedirebbe lo svolgimento delle indagini e, dunque, l'applicazione del vincolo reale, in quanto il pubblico ministero resterebbe titolare del potere di accertare fatti penalmente rilevanti; sarebbe pertanto legittimo sia il sequestro che il decreto di restituzione all'avente diritto [OSCURATO:PERSONA] 1.I1 ricorso è inammissibile. Contrariamente a quanto ritenuto dal pubblico ministero ricorrente, la sussistenza di una causa di non punibilità esclude la sussistenza del fatto tipico ed inibisce, pertanto, l'esercizio dell'attività di indagine. Si ribadisce sul punto quanto già affermato con riguardo al reato di calunnia, ovvero che non si configura il delitto quando ricorre una causa di non punibilità intrinseca del fatto attribuito alla persona offesa, come tale confluente nella dimensione del fatto tipico, in quanto la falsa denunzia del reato non è idonea all'apertura delle indagini ed all'instaurazione di un procedimento penale (Sez. 6, Sentenza n. 335 del 29/11/2017, dep 2018, Pagnoni, Rv. 272156 - OSez. 6, Sentenza n. 1762 del 16/12/2002, dep. 2003, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 223345 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 2715 del 10/01/1997 Marchetti, Rv. 207167 - 01). Nessuna censura può pertanto essere rivolta nei confronti dei provvedimento impugnato che annullava il decreto di sequestro rilevando la sussistenza della causa di non punibilità e, dunque, la carenza del fumus del reato contestato. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il giorno 20 settembre 20